• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02085/018 in sede di esame dell'AS 2085-A recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza", premesso che: l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2085/18 presentato da ANNA BONFRISCO
mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 816

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2085-A recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza",
premesso che:
l'industria petrolifera nazionale è presente sul territorio con 12 raffinerie, 600 depositi fiscali di stoccaggio, una rete distributiva di carburanti e combustibili di 19.000 impianti con marchio (di cui 11.000 di proprietà) ed assicura tempestivamente l'approvvigionamento energetico del Paese;
il settore petrolifero impiega direttamente oltre 20.000 dipendenti e circa 120.000 nell'indotto, svolge un ruolo strategico nel garantire la disponibilità di prodotti petroliferi destinati al settore dei trasporti terrestri, aerei e marini;
contribuisce alla determinazione del prodotto interno lordo (PIL) con oltre 100 miliardi di euro che in termini percentuali risultano essere pari al 7,7 per cento dell'intera produzione industriale;
l'industria della raffinazione, stando al "Rapporto sulla competitività dei settori produttivi Edizione 2015" dell'lstat, si situa al secondo posto, dopo la farmaceutica, sia nella classifica di produttività per addetto che per efficienza;
il Rapporto 2013 della Commissione europea sulla competitività pone l'industria della raffinazione al primo posto per innovazione di processo e al secondo per l'alta specializzazione degli occupati.
Premesso, inoltre che:
la filiera petrolifera risulta essere tra i primi contribuenti del fisco con un gettito erariale di circa 40 miliardi di euro nel 2014, suddiviso in 27 miliardi derivanti dalle accise e 13 miliardi dall'IVA, pari a circa il 10 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato;
nell'attuale scenario, caratterizzato da una forte di riduzione del prezzo del greggio e dei prodotti petroliferi, l'aumentato livello delle accise e dell'IV A, osservato a partire dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta "Salva Italia", ha portato ad una incidenza fiscale pari al 64 per cento del prezzo di finale vendita;
il comma 6, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sposta al 2017 e al 2018 l'aumento dell'lva inizialmente previsto a partire dal prossimo anno, mentre il comma 959 introduce come clausola di salvaguardia legata alla cosiddetta "voluntary disclosure", un ulteriore incremento delle accise, a partire dal maggio 2016, per i prodotti, di cui alla Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, che comprende anche i carburanti, fino ad un importo di 2 miliardi di euro;
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, prevedono già, nel periodo 2018-2021, ulteriori 1,2 miliardi di euro di coperture da garantire con un aumento delle accise sui carburanti;
l'elevato gravame fiscale dei carburanti di questi ultimi anni ha favorito io sviluppo di fenomeni di illegalità che determinano gravi danni per l'Erario in termini di mancate entrate, stimate tra il 5 e il 10 per cento del gettito complessivo, oltre che forme di distorsione a danno dei consumatori e di tutti gli operatori che svolgono la propria attività economica nel rispetto ed in totale trasparenza delle norme vigenti;
tali fenomeni sono alimentati dal contrabbando di prodotti petroliferi che sfruttano le maglie di un sistema di circolazione intracomunitaria dei prodotti energetici il quale non prevede vincoli di vigilanza per particolari prodotti, come ad esempio lubrificanti e bitumi, invece obbligatori per i carburanti;
l'Italia è uno dei pochi Paesi della Ue che ha istituito un'imposta di consumo sui lubrificanti e i bitumi che lascia spazio ad elusioni ed evasione fiscale dì merce proveniente dal territorio comunitario;
l'esistenza di depositi clandestini, la crescita ingiustificata di depositi fiscali di modesta entità - ossia quei depositi dove vengono stoccati prodotti petroliferi e che assolvono agli obblighi fiscali solo al momento in cui il prodotto viene estratto dal deposito e destinato al mercato interno - nonché l'utilizzo improprio del regime fiscale di esportatore abituale sono fattori che contribuiscono alla diffusione del fenomeno,
impegna il Governo a:
valutare la possibilità di rivedere la disciplina che regola i depositi fiscali con il rilascio, da parte della Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane anziché dall'Ufficio doganale territorialmente competente, dell'autorizzazione per i depositi fiscali e depositi IVA;
valutare l'introduzione di strumenti atti a limitare il riconoscimento dell'istituto di deposito fiscale ai soli depositi riforniti prevalentemente via mare o via oleodotto, compresi i cosiddetti depositi satelliti di raffineria, e ai depositi fiscali di modeste dimensioni considerati strategici per la logistica e distribuzione di prodotti agevolati;
assumere iniziative volte a contrastare i fenomeni di evasione fiscale nel mercato dei carburanti, attraverso l'utilizzo improprio dell'istituto dell'esportatore abituale, mediante l'utilizzo di un plafond destinato soltanto agli effettivi esportatori abituali di prodotti petroliferi;
stabilire, con specifico. provvedimento di concerto tra l'Agenzia delle entrate e quella delle Dogane, i criteri e le modalità tecniche con le quali i soggetti esportatori abituali devono ottenere, su specifica richiesta, una preventiva certificazione dell'Agenzia delle dogane;
prevedere una certificazione preventiva dell'Agenzia delle entrate della ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d'intento con specifico riferimento ai carburanti.
(numerazione resoconto Senato G44.201)
(9/2085/18)
BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA