Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA
Atto a cui si riferisce:
S.9/02085/017 in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza",
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad...
Atto Senato
Ordine del Giorno 9/2085/17 presentato da ANNA BONFRISCO
mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 816
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato n. 2085-A recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza",
premesso che:
il disegno di legge in esame prevede una serie di misure volte ad incrementare la trasparenza, nonché la razionalizzazione dei mercati e delle reti di distribuzione dell'energia, fra cui anche le reti di distribuzione dei carburanti, in un'ottica di salvaguardia ed incentivazione della libera concorrenza e dell'iniziativa economica privata;
considerato che:
tali misure sono necessarie all'incremento della competizione tra le imprese, che risulta essere ancora oggi un punto dolente nella realtà economica italiana ed a maggior ragione nel settore della distribuzione dei carburanti;
a penalizzare le imprese del settore si è aggiunta, oltre alla diffusione di comportamenti non concorrenziali sulla rete italiana di distribuzione dei carburanti, una situazione di incertezza in tema di recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali, un problema che riguarda già l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, anche altre tipologie di imposte indirette e tributi tra cui le accise;
nello specifico, l'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i crediti dello Stato per le imposte (articolo 2752 del codice civile), cui viene posposto, limitatamente all'importo corrispondente all'ammontare dell'accisa;
con frequenza, all'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;
al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise,
impegna il Governo:
ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;
a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:
a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
(numerazione resoconto Senato G44.200)
(9/2085/17)
BONFRISCO, PERRONE, AUGELLO, BRUNI, COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, TARQUINIO, ZIZZA