• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
S.9/02085/013 in sede di esame dell'AS 2085 recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza", premesso che: l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel...



Atto Senato

Ordine del Giorno 9/2085/13 presentato da LOREDANA DE PETRIS
mercoledì 3 maggio 2017, seduta n. 816

Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2085 recante "legge annuale per il mercato e la concorrenza",
premesso che:
l'articolo 36 del presente disegno di legge è dedicato alla materia energetica, nel dettaglio a disposizioni in materia di maxi bollette;
l'efficienza energetica e l'autoconsumo, dimensioni fondamentali nella gestione dell'energia, sono strettamente collegati alla convenienza per i cittadini che deriva dal risparmio energetico;
in tale contesto è evidente come, qualora le componenti di una bolletta risultino indipendenti dal consumo, lo stimolo al risparmio e all'autoconsumo cessi conseguentemente;
al fine di incentivare l'efficienza energetica e l'auto consumo è necessario ripartire in modo adeguato gli oneri fra componenti a consumo e componenti fisse;
l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha recentemente previsto, attraverso la Deliberazione n. 582 del 2015, lo spostamento integrale degli oneri di distribuzione da componente a consumo a componente fissa;
in particolare, risulta ridotta la convenienza economica degli interventi di efficienza energetica, premiando invece gli sprechi di energia e spostando in un momento di difficoltà risorse dai cittadini ai distributori, che operano in un regime di monopolio non concorrenziale;
è necessario che le scelte sulla politica energetica, così strettamente connessa con la materia ambientale, siano ricondotte nell'ambito di manovra del Governo, in modo che esso possa fare fronte a eventuali diminuzioni di gettito degli oneri in un quadro di garanzie per gli operatori e i cittadini,
impegna il Governo:
a prevedere, con successivi interventi normativi, che la rimodulazione dei corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonché dei corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con il passaggio da corrispettivi variabili parametrati al consumo a parametri legati al punto di connessione (quali l'impegno di potenza o le quote fisse per punto di prelievo), sia disposta unicamente con appositi decreti del Ministro dello sviluppo economico;
a prevedere che tale rimodulazione avvenga soltanto in caso di necessità, ossia qualora l'incremento stabilito ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non risulti sufficiente a bilanciare gli effetti derivanti dall'aumento del numero dei soggetti esenti dal pagamento degli oneri di sistema;
a prevedere un tetto massimo del 25 per cento per la parte dei corrispettivi tariffari relativa agli oneri di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e dei corrispettivi tariffari, non parametrata al consumo di energia elettrica dei clienti finali.
(numerazione resoconto Senato G36.200)
(9/2085/13)
DE PETRIS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, MINEO