• Relazione 1110, 1410 e 1544-A

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Atto a cui si riferisce:
S.1110 Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana
approvato con il nuovo titolo
"Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana"


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1110, 1410 E 1544-A

Relazione Orale

Relatori Pelino e Tomaselli

TESTO PROPOSTO DALLA 10a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 3 maggio 2017

PER I
DISEGNI DI LEGGE

Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (n. 1110)

d’iniziativa dei senatori PELINO, MANDELLI, ZUFFADA, PAGNONCELLI, Eva LONGO, RAZZI, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, TORRISI, CALIENDO, PERRONE, ZIZZA e CARRARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 2013

Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space (n. 1410)

d'iniziativa dei senatori BOCCHINO, BATTISTA, CAMPANELLA, ORELLANA, LUCIDI e BLUNDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2014

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n.128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana (n. 1544)

d’iniziativa dei senatori TOMASELLI, ASTORRE, DE MONTE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, BORIOLI, CANTINI, COLLINA, CUCCA, Stefano ESPOSITO, LAI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA e SONEGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2014

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 e su emendamenti

(Estensore: Palermo)

19 maggio 2015

La Commissione, esaminato il testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull’emendamento 3.0.1 parere non ostativo, segnalando, al capoverso «Art. 3-bis», al comma 1, l’opportunità che i curricula dei membri del Comitato parlamentare ivi previsto siano pubblicati -- oltre che sul sito internet del Senato -- anche sul sito internet della Camera dei deputati; sui restanti emendamenti esprime parere non ostativo.

sul nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544 e su ulteriori emendamenti

(Estensore: Palermo)

29 settembre 2015

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati, altresì, gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

-- sull’emendamento 3.5 parere non ostativo, a condizione che siano soppresse le parole «anche con sentenza non passata in giudicato», dal momento che, in caso contrario, la norma, nell’escludere dalle cariche direttive dell’Agenzia spaziale italiana anche coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva, si porrebbe in contrasto con il principio della presunzione di innocenza, di cui all’articolo 27 della Costituzione;

-- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato

(Estensore: Cociancich)

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sull’ulteriore nuovo testo unificato

(Estensore: Palermo)

28 marzo 2017

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Zanoni)

sul nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544

18 gennaio 2017

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato dei disegni di legge, preso atto della verifica negativa da parte della Ragioneria generale dello Stato nella relazione tecnica, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

sull’ulteriore nuovo testo unificato

29 marzo 2017

La Commissione, esaminato il nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

su emendamenti all’ulteriore nuovo testo unificato

11 aprile 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al nuovo testo unificato, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.100, 1.100/1, 2.700/1, 2.5, 2.8, 2.13, 5.0.1 e 2.9.

Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 2.12.

Sull’emendamento 2.6 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull’emendamento 2.1 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti invitati di cui al comma 3-bis non spettino gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull’emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla specificazione che ai soggetti partecipanti alle riunioni del Comitato non spettino gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi spese di missione si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione.

Sull’emendamento 2.14 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla espressa previsione, al comma 5, che per i soggetti privati non si provvede ad alcun rimborso per spese di missione.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

(Estensore: Fissore)

sui disegni di legge nn. 1110 e 1410

2 luglio 2014

La Commissione, esaminati i disegni di legge,

considerato che con essi si mira, da un lato, a riordinare le competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e a stabilire disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana (Atto Senato n. 1110), dall’altro, a istituire un Comitato parlamentare per lo spazio (Atto Senato n. 1410);

considerato che il disegno di legge n. 1110 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di indirizzo governativo e il coordinamento delle politiche concernenti il settore spaziale e aerospaziale (articolo 1), prevedendo che per tali compiti il Presidente del Consiglio dei ministri si avvalga di un apposito Comitato -- composto da diversi Ministri che, a vario titolo, sono competenti in materia -- le cui competenze sono elencate in forma analitica (articolo 2), mentre altri articoli del disegno di legge concernono il finanziamento dell’Agenzia spaziale italiana (articolo 3) e alcune modifiche allo statuto dell’Agenzia (articoli 5 e 6);

considerato che il disegno di legge n. 1410 istituisce il Comitato parlamentare per lo spazio (articolo 1), allo scopo di costituire un organo consultivo per il monitoraggio dell’andamento del settore spaziale in Italia e per la promozione della politica spaziale italiana. Il Comitato si avvale di uno specifico Consiglio scientifico. Il Comitato esprime dei pareri sui disegni di legge relativi alle iniziative e alle attività in ambito spaziale,

formula per quanto di competenza parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

con il Trattato di Lisbona è stata inserita un’apposita base giuridica per una politica spaziale europea, che l’Unione è chiamata a elaborare «per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l’attuazione delle sue politiche», e che a tal fine, può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio (articolo 189 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

a tale riguardo, si invita a raccordare le attività degli organi previsti dai disegni di legge con le iniziative, i programmi e le azioni previste dagli strumenti della politica spaziale europea;

si invita, in particolare, a tenere conto della comunicazione della commissione europea «Verso una Strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini», del 4 aprile 2011 (COM(2011) 152), e della connessa risoluzione del Parlamento europeo, del 19 gennaio 2012, su una Strategia spaziale dell’Unione europea al servizio dei cittadini (2011/2148(INI));

al riguardo si rileva che nella comunicazione si afferma come la politica spaziale sia uno strumento al servizio delle politiche interne ed esterne dell’Unione, volto a contribuire direttamente agli obiettivi della strategia Europa 2020, e a rispondere a tre tipi di obiettivi:

-- sociali, in quanto il benessere dei cittadini europei dipende da essa in ambiti quali l’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la sicurezza pubblica e civile, gli aiuti umanitari e allo sviluppo, i trasporti o la società dell’informazione;

-- economici, poiché lo spazio genera conoscenze, nuovi prodotti e nuove forme di cooperazione industriale ed è dunque un motore d’innovazione, contribuisce alla competitività, alla crescita e alla creazione di occupazione;

-- strategici, poiché lo spazio serve a consolidare il ruolo da protagonista dell’Unione sulla scena mondiale e contribuisce alla sua indipendenza economica e politica;

si rileva altresì che nella Comunicazione sono indicate le priorità e le conseguenti azioni della politica spaziale europea: i progetti faro Galileo e GMES, i cambiamenti climatici, la sicurezza, la competitività e l’esplorazione dello spazio.

su emendamenti al nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544

20 ottobre 2015

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al nuovo testo unificato relativo ai disegni di legge, richiamato il parere espresso dalla Commissione, in data 2 luglio 2014, sul testo dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo su tutti gli emendamenti e subemendamenti.

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice Cantini)

sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544

11 marzo 2015

La Commissione,

esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell’esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle regioni;

preso atto che l’articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevata tuttavia l’assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell’A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che -- al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale -- appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all’articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell’A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4 inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l’esercizio di una funzione di raccordo tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

sull’ulteriore nuovo testo unificato predisposto dalla Commissione
di merito per i disegni di legge nn. 1110, 1410, 1544

(Estensore: senatrice Cardinali)

29 marzo 2017

La Commissione,

esaminato l’ulteriore nuovo testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell’esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 24 gennaio 2017;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 marzo 2015 sul testo unificato dei medesimi disegni di legge adottato dalla Commissione di merito nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni recate nel testo unificato sono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì che talune disposizioni in esso recate sono riconducibili alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa delle regioni;

preso atto che l’articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

rilevato che anche nel nuovo testo unificato non si rinviene, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, quello della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell’A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che -- al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale -- appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare la disposizione contenuta all’articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

b) valuti altresì la Commissione di merito l’opportunità di integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell’A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

c) valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di integrare il succitato comma 4, inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l’esercizio di una funzione di raccordo tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di garantire il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale italiana

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

Art. 2.

(Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale). -- 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e dal presidente dell'A.S.I. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri.

4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente.

5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e in conformità con gli indirizzi generali della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonché in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, e individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonché di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano;

i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h);

l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai settori di pubblica utilità;

m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;

r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni.

7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I.. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 3.

(Norme per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali)

1. Al fine di assicurare le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: «coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali,» sono inserite le seguenti: «in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e»;

2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale;

a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;

2) alla lettera b), la parola: «Governo» è sostituita dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e dopo le parole: «campo della ricerca spaziale e aerospaziale» sono aggiunte le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

3) alla lettera c), dopo le parole: «intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi,» sono inserite le seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e» e dopo le parole: «promozione della ricerca spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

4) alla lettera d), dopo le parole: «nel settore spaziale e aerospaziale» sono inserite le seguenti: «e dei correlati servizi applicativi»;

c) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

d) all'articolo 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;

f) all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;

g) all'articolo 14, il comma 2 è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

i) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «nonché al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

l) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. (Obblighi di pubblicità). - 1. In attuazione dei princìpi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'A.S.I. è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

a) le informazioni sull'attività complessivamente svolta;

b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia»;

m) l'articolo 20 è abrogato.

Art. 4.

(Modifiche allo statuto dell'A.S.I.)

1. Il consiglio di amministrazione dell'A.S.I. provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto dell'A.S.I. di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al fine di adeguare le relative norme alle disposizioni della presente legge.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. I componenti degli organi dell'A.S.I., in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili.

DISEGNO DI LEGGE N. 1110

D’iniziativa dei senatori Pelino ed altri

Art. 1.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di politiche spaziali e aerospaziali)

1. Allo scopo di assicurare un'azione e una conduzione strategica unitarie, i compiti di alta direzione, indirizzo governativo e coordinamento delle politiche concernenti il settore spaziale e aerospaziale sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

(Comitato dei ministri per lo spazio)

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale di un Comitato dei ministri per lo spazio, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro vigilante», dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un Viceministro o a un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi dicasteri.

3. Il Comitato, in conformità con gli indirizzi generali della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

a) definisce la politica nazionale per lo sviluppo e per l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali sulla base di una visione strategica nazionale unitaria, con particolare riferimento ai settori delle osservazioni della Terra, delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare, dell'esplorazione dell'universo e dei sistemi di trasporto e di lancio;

b) sovrintende agli investimenti finanziari nel settore spaziale e aerospaziale, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aerospaziali;

c) stabilisce le linee guida per l'elaborazione dei piani pluriennali dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e i criteri di definizione delle linee programmatiche, sia con riferimento alle dotazioni del bilancio ordinario dell'ASI che alle risorse derivanti da leggi speciali e da partecipazioni finanziarie di altre amministrazioni; esamina e valuta, su base pluriennale, gli obiettivi e i risultati sociali ed economici globalmente raggiunti in relazione agli investimenti effettuati;

d) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (ESA) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

e) promuove e coordina la realizzazione dei programmi duali e strategici, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare; sovrintende alle collaborazioni tra l'ASI, il Ministero della difesa e la protezione civile;

f) indica le linee di politica industriale per il sostegno all'innovazione tecnologica e per il rafforzamento della competitività nazionale; assume iniziative a tutela delle primarie competenze tecnologiche nazionali;

g) promuove e coordina opportune iniziative di legge per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

h) presenta una relazione annuale alle Camere, contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

Art. 3.

(Finanziamento dell'ASI)

1. Le dotazioni finanziarie annuali, a valere sul bilancio ordinario dell'ASI, per l'attuazione dei piani triennali di attività, nell'ambito del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, sono disposte dal Ministro vigilante, sulla base delle indicazioni del Comitato.

Art. 4.

(Espletamento delle competenze del
Comitato)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità attuative e i regolamenti necessari all'espletamento delle nuove competenze affidate dalla presente legge alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Comitato.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in materia di ASI)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tenuto conto del ruolo affidato all'Agenzia spaziale italiana e dell'interesse alle attività spaziali e aerospaziali da parte di altre amministrazioni dello Stato, i piani triennali di attività e le modifiche agli statuti dell'Agenzia, sono approvati dal Ministro, sentito il parere del Comitato dei ministri per lo spazio»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana dura in carica quattro anni ed è composto dal presidente e da quattro membri, che possono essere confermati una sola volta. Esso è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i criteri di selezione e di designazione definiti dal Comitato dei ministri per lo spazio».

Art. 6.

(Modifiche alla statuto dell'ASI)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ASI provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche allo statuto della medesima ASI di cui al comunicato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in conformità ai seguenti princìpi:

a) integrare la sezione relativa alle missioni e agli obiettivi al fine di tenere conto degli indirizzi strategici formulati dal Comitato;

b) assicurare la coerenza tra il programma nazionale di ricerca, i programmi spaziali e aerospaziali internazionali e gli indirizzi strategici formulati dal Comitato, attraverso la predisposizione di un documento di visione decennale;

c) adeguare le norme sulla composizione dello stesso consiglio di amministrazione alle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, introdotte dall'articolo 5 della presente legge;

d) prevedere che la determinazione delle indennità di carica del presidente e dei componenti dello stesso consiglio di amministrazione sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

(Abrogazione)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è abrogato.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. I componenti degli organi dell'ASI, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino al completamento dei mandati loro conferiti.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1410

D’iniziativa dei senatori Bocchino ed altri

Art. 1.

(Comitato parlamentare per lo spazio)

1. È istituito il Comitato parlamentare per lo spazio Italian parliamentary Committee for Space, di seguito denominato «Comitato», composto da otto senatori e da otto deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari e assicurando la rappresentanza proporzionale dei gruppi stessi, in base anche a specifiche competenze e nel rispetto della rappresentanza di genere. I curricula vitae dei membri del Comitato sono pubblicati sul sito internet del Senato.

2. Il Comitato elegge al suo interno il presidente, due vicepresidenti e due segretari, nel rispetto anche della rappresentanza di genere.

3. Il Comitato si avvale di uno Scientific Advisory Board, di seguito denominato «Board», composto da scienziati e tecnici del settore nominati dal Comitato stesso su proposta dei suoi membri, i cui curricula vitae sono pubblicati sul sito internet del Senato. Il Board è composto da cinque membri che nominano un loro presidente ed un vicepresidente. In ogni caso il Board rispetta la rappresentanza di genere.

4. Il Comitato:

a) esprime parere vincolante sul Piano aerospaziale nazionale predisposto dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, e formula indicazioni relativamente ad eventuali criticità resesi evidenti;

b) effettua monitoraggi e controlli sulle attività svolte dalla delegazione italiana presso l’Agenzia spaziale europea (ESA) e sui ritorni industriali e scientifici che il nostro Paese ottiene in virtù proprio della sua partecipazione all’ESA;

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce con cadenza annuale alle Camere;

d) riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sulle iniziative che riguardano aspetti relativi alle politiche e alle attività in ambito spaziale, anche in considerazione dell'evoluzione della politica europea nel settore spaziale;

e) chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte in ambito spaziale dal Governo, dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dagli enti locali, dall'ASI e da altri organismi;

f) partecipa alla Conferenza interparlamentare europea sullo spazio (EISC); interviene altresì presso ogni altra sede istituzionale internazionale di carattere interparlamentare, quale in particolare l'Intergruppo Sky&Space del Parlamento europeo;

g) chiede informazioni, dati e documenti sulle attività svolte dalle industrie italiane del settore ed esprime parere sull'andamento di tali attività;

h) convoca regolarmente in audizione il Governo, nei confronti del quale agisce in veste consultiva, esprimendo pareri, conclusioni e raccomandazioni su tutta la sua attività;

i) organizza annualmente una conferenza parlamentare per valutare lo stato del comparto, studiare le misure da mettere in atto e preparare il proprio rapporto sulle attività svolte e sullo stato del comparto medesimo.

5. Il Comitato, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, promuove, verifica e riferisce anche su attività dell'ASI e delle industrie del settore aerospaziale volte alla diffusione delle tematiche spaziali in ambito didattico ed educativo.

Art. 2.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico in parti uguali, del bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ai membri del Comitato non sono riconosciuti compensi o indennità, o comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Ai membri del Board sono riconosciuti i rimborsi per le spese di viaggio e per quelle sostenute in relazione ai partecipanti alla missione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1544

D’iniziativa dei senatori Tomaselli ed altri

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per il coordinamento delle politiche nazionali in materia di spazio e di ricerca aerospaziale, secondo princìpi di efficienza, efficacia e trasparenza dei processi decisionali.

Art. 2.

(Istituzione e competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale)

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché il corretto funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato.

2. L'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale). -- 1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello almeno dirigenziale generale o equiparato, responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, nonché dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

4. Il Comitato, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nel corso della sua prima seduta:

a) promuove, sulla base della valutazione del contesto nazionale e internazionale, la definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare riferimento alla ricerca ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in ordine alla predisposizione del Documento di visione strategica per lo spazio;

b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

c) approva il Documento di visione strategica per lo spazio predisposto dall'A.S.I.;

d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

e) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

f) coordina i ruoli e le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati alle applicazioni spaziali, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

g) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e coordina gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;

h) elabora le linee governative in materia di politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i relativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle amministrazioni interessate, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali;

i) promuove, sulla base di condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, specifici accordi di programma congiunti che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

l) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

m) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, anche in accordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

n) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il Comitato si avvale, nell'ambito delle risorse proprie di ciascuna amministrazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di esperti del settore, di gruppi di lavoro e di comitati di studio. In ogni caso l'attività di supporto del Comitato è svolta a titolo gratuito e non comporta nessuna diaria o indennità».

Art. 3.

(Norme per il coordinamento
delle politiche spaziali e aerospaziali)

1. Al fine di assicurare le finalità di cui all'articolo 1, al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «della ricerca spaziale e aerospaziale» sono sostituite dalle seguenti: «spaziale»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole: «nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le disposizioni del Governo e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

2) al comma 3, le parole: «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» e le parole: «dalle disposizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni di cui all'articolo 21»;

c) all'articolo 3, comma 1:

1) la lettera a), è sostituita dal seguente:

«a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Piano nazionale della ricerca in materia spaziale e aerospaziale, il Documento di visione strategica per lo spazio»;

2) alla lettera b), le parole: «Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

3) alla lettera c), le parole: «nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle seguenti: «in linea con le indicazioni del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) partecipa, su richiesta e senza diritto di voto, al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 2, le parole: «di cui due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa, uno dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro dell'ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « designati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

2) al comma 3, le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;

f) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da undici componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolari e qualificate professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'A.S.I., di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta»;

g) all'articolo 10, comma 1, le parole: «piano aerospaziale nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « piano triennale di attività»;

h) all'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

i) all'articolo 16, comma 1, lettera b), le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale»;

l) all'articolo 18, comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziali e»;

m) l'articolo 20 è abrogato.