• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00328 premesso che: il fatto che i due Fucilieri della Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, siano da oltre due anni trattenuti ingiustamente in India, senza peraltro che per lungo...



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00328presentato daDEL GROSSO Danieletesto diMercoledì 2 aprile 2014, seduta n. 203

La III e IV Commissione,
premesso che:
il fatto che i due Fucilieri della Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, siano da oltre due anni trattenuti ingiustamente in India, senza peraltro che per lungo tempo fosse formulato alcun capo d'accusa, per una vicenda scaturita da un incidente avvenuto in alto mare e non nelle acque territoriali indiane, non appare tanto una prevaricazione nei loro confronti, quanto, ormai, un affronto alla credibilità internazionale del nostro Paese;
malgrado sia stato più volte confermato dalle autorità civili e militari italiane che tale incidente è avvenuto in acque internazionali e precisamente a 32 miglia dalla costa indiana, una localizzazione che avrebbe dovuto sin dal principio fare venir meno la giurisdizione indiana a favore di quella italiana, la Corte suprema indiana ha finora sempre negato la giurisdizione dello Stato italiano, senza adeguata motivazione peraltro ad avviso dei firmatari del presente atto, in palese violazione di una norma della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982;
in ogni caso, i due Fucilieri sono rappresentanti dello Stato impegnati nel contrasto alla pirateria conformemente alla legislazione italiana, al diritto internazionale e alle decisioni rilevanti del Consiglio di sicurezza dell'ONU;
nel febbraio 2014, dopo numerosi e pretestuosi rinvii, la procura generale di New Delhi ha alla fine formalizzato il capo d'imputazione nei confronti dei due militari: i due fucilieri di marina italiani verranno giudicati sulla base della legge antipirateria (SUA Act) malgrado l'Italia abbia rivendicato a più riprese la competenza giurisdizionale sul caso;
ancorché utilizzata in maniera sproporzionata, «La Convenzione del 1988 e di conseguenza il SUA Act – come spiega bene un esperto di diritto internazionale, Natalino Ronzitti, su AffarInternazionali.it – sono inapplicabili al caso concreto, poiché essi riguardano il terrorismo internazionale e l'atto che viene imputato ai due marò, a parte ogni altra considerazione circa la veridicità dei fatti asseriti dall'accusa, non è ovviamente qualificabile come terrorismo»;
in risposta alla formalizzazione del capo d'imputazione all'inviato speciale del Governo, Staffan de Mistura, l'Italia ha consegnato all'India una nota verbale quale primo passo formale richiesto dalla prassi per richiedere un arbitrato internazionale presieduto da un arbitro internazionale che giudicherebbe però non sul merito, ma sulla giurisdizione;
lo stesso de Mistura è stato ascoltato il 26 marzo 2014 dalle commissioni riunite difesa ed esteri di Camera e Senato in un audizione nel corso della quale, dopo aver sostanzialmente ammesso che sono stati commessi troppi errori dei vari governi succedutisi in questi due anni nella gestione di questa vicenda, ha affermato che «l'unica strada percorribile è l'internazionalizzazione costante della questione»; in tal senso, andrebbe posta la questione della detenzione dei due Fucilieri in sede NATO e nelle competenti sedi dell'Unione europea, al fine di ottenere un chiaro pronunciamento e una urgente presa di posizione ufficiale in merito da parte di questi organismi;
a tale proposito, in primis il Governo italiano è tenuto ad avviso dei firmatari del presente atto ad esperire la via diplomatica della soluzione della controversia tra le parti anche a mezzo del ricorso al negoziato, alla mediazione e/o all'inchiesta internazionale;
ove il ricorso alla vie diplomatiche non sortisse effetto positivo, il Governo è tenuto in via preliminare a esperire la procedura dell'arbitrato internazionale e, in subordine, o a richiedere che sia un giudice terzo, e dunque internazionale, a risolvere la controversia instauratasi tra l'Italia e l'India, anche alla luce della Convenzione UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) sottoscritta e ratificata sia dall'Italia (con legge 2 dicembre 1994, n. 689) che dall'India, o a sottoporre la questione alla giurisdizione del Tribunale Internazionale del diritto del mare;
inoltre, il Governo è tenuto a sottoporre la controversia alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia o della Corte permanente di arbitrato internazionale,

impegna il Governo:

a sottoporre, in primis, la questione all'arbitrato e/o alla giurisdizione del Tribunale internazionale del diritto del mare, ovvero, in via subordinata, a esperire, la via della sottoposizione della controversia alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia o della Corte permanente di arbitrato internazionale;
a valutare l'opportunità di sospendere, anche di concerto con tutti i Paesi membri della Unione europea, atteso che l'impegno per la lotta alla pirateria è un obbiettivo comune, le relazioni diplomatiche con l'India, laddove la questione dei due marò non sia tempestivamente risolta;
a sollecitare il segretario generale delle Nazioni Unite e l'Alto rappresentante per la politica estera e gli altri organi competenti dell'Unione ad assumere un'iniziativa incisiva affinché la questione dei marò non rimanga un affare bilaterale Italia-India, come finora si è voluto ritenere;
a prevedere l'eventualità che i due fucilieri di Marina rimangano nella ambasciata italiana di New Delhi, in modo che essi non si presentino più all'appuntamento settimanale con la polizia indiana per apporre la firma sul registro, ciò per riaffermare che l'India non ha giurisdizione sul caso.
(7-00328) «Del Grosso, Rizzo, Manlio Di Stefano, Sibilia, Artini, Basilio, Spadoni, Di Battista, Tofalo, Paolo Bernini, Scagliusi, Frusone, Grande, Corda».