• C. 2008 EPUB Proposta di legge presentata il 28 gennaio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2008 Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2008


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Disposizioni in materia di contratto di apprendimento e trasferimento di azienda artigiana
Presentata il 28 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, che riprende le disposizioni del disegno di legge n. 3433 presentato al Senato nella scorsa legislatura, si pone l'obiettivo di sostenere e di favorire il rilancio delle migliaia di piccole imprese artigiane che, come noto, in Italia, da sempre costituiscono una componente importante del sistema economico. Moltissime di queste micro-imprese sono oggi guidate da imprenditori artigiani dotati di inestimabili competenze e mestiere, ma che hanno ormai una età media molto avanzata e, in gran parte dei casi, sono vicini al collocamento a riposo. Purtroppo fino a oggi i giovani nuovi imprenditori artigiani non sono in numero sufficiente a rimpiazzare le uscite dei «maestri». Con molta probabilità, alle attuali condizioni, il ricambio generazionale nel settore dell'artigianato non potrà essere garantito, e di conseguenza molte imprese artigiane saranno destinate a chiudere i battenti dopo il collocamento a riposo del titolare. In questo modo andrebbe perduto un enorme patrimonio di skill, competenze e mestiere che è stato e potrebbe ancora essere importante per l'economia italiana.
      Al fine di rimuovere questa criticità, la presente proposta di legge istituisce il «contratto di apprendimento e trasferimento d'azienda». Agli imprenditori artigiani che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e che svolgono l'attività di imprenditore artigiano in modo ininterrotto da almeno venti anni, viene conferito il titolo di «Maestro del lavoro» e viene altresì offerta la possibilità di stipulare con i propri dipendenti o apprendisti, già assunti alla data di entrata in vigore della legge o da assumere entro e non oltre un anno a decorrere da tale data, uno speciale contratto di cessione dell'azienda artigiana.
      Tale contratto si perfeziona decorsi tre anni dalla sua stipula, a condizione che i dipendenti che lo hanno sottoscritto continuino ininterrottamente a prestare la propria opera presso l'impresa artigiana allo scopo di apprendere e perfezionare le proprie competenze tecniche e il proprio mestiere fino a essere in grado di sostituire il titolare cedente e gestire autonomamente l'intera attività.
      Alla sottoscrizione del contratto sono associati una serie di benefìci fiscali e contributivi sia per il Maestro cedente sia per i dipendenti che acquistano l'azienda. In particolare, per il triennio successivo alla stipula del contratto, il cedente può optare per una delle seguenti alternative. La prima è di fruire del regime fiscale di contribuente minimo ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi (e ciò indipendentemente dai requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'appartenenza a tale regime fiscale). La seconda alternativa consiste nell'esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, in misura totale per i dipendenti assunti dopo la stipula del contratto e nella misura del 50 per cento per i dipendenti già assunti al momento della stipula del contratto di apprendimento e trasferimento d'azienda. Al Maestro cedente viene altresì data la possibilità di fare la dichiarazione di emersione per i propri dipendenti eventualmente in posizione contrattuale e contributiva irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383, (incentivazione all'emersione dell'economia sommersa), riaprendo dunque i termini ivi previsti, e di fruire dei relativi benefìci se ne ricorrono le condizioni.
      Per quanto riguarda il cessionario dell'azienda, a esso sono riconosciuti gli stessi benefìci fiscali e contributivi del cedente, oltre ai contributi in conto interessi sui mutui accesi per l'acquisto di macchinari nuovi o per l'ampliamento dell'attività, nonché un credito d'imposta nella misura massima del 25 per cento del costo di acquisto dei medesimi macchinari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative circa l'erogazione dei contributi in conto interessi e la fruizione del credito d'imposta.
      Le condizioni per accedere ai benefìci fiscali e contributivi nonché ai contributi in conto interessi e al credito d'imposta prevedono che: l'impresa artigiana abbia al massimo tre dipendenti inclusi gli apprendisti; che il cessionario non sia parente o affine dell'imprenditore cedente entro il secondo grado e che l'azienda ceduta non si trovi in stato di liquidazione o abbia dichiarato fallimento.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Agli imprenditori artigiani di cui all'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che hanno compiuto cinquantacinque anni di età e che svolgono l'attività di imprenditore artigiano da almeno venti anni è conferito il titolo di Maestro del lavoro.
      2. Ai Maestri del lavoro titolari di impresa artigiana fino a tre dipendenti, inclusi gli apprendisti, che trasferiscono la propria azienda ai propri dipendenti o apprendisti per mezzo del contratto di apprendimento e trasferimento d'azienda di seguito denominato «contratto» sono riservati i benefìci di cui ai commi 3, 4 e 5, alle condizioni previste dai commi 6 e 7.
      3. Il Maestro del lavoro che stipula un contratto fruisce del regime fiscale di contribuente minimo ai sensi dei commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, per il triennio successivo alla data di stipula del contratto medesimo indipendentemente dai requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'appartenenza a tale regime fiscale.
      4. Il contribuente ha la facoltà di rinunciare al beneficio di cui al comma 3 e di optare per la tassazione ordinaria ai sensi dell'IVA e delle imposte sui redditi, fruendo, in alternativa, di un regime di esenzione totale dal pagamento degli oneri sociali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti a qualsiasi titolo agli apprendisti neo assunti e di esenzione al 50 per cento dal pagamento degli oneri sociali e previdenziali sugli emolumenti corrisposti a dipendenti e apprendisti già assunti alla data di conferimento del titolo di Maestro del lavoro.
      5. Per i dipendenti già assunti alla data della stipula del contratto, gli imprenditori artigiani possono sottoscrivere una dichiarazione di emersione ai sensi dell'articolo

1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e fruire, ove compatibili e applicabili, dei relativi benefìci fiscali per l'emersione del reddito di lavoro irregolare.
      6. I dipendenti che acquistano l'azienda artigiana per mezzo del contratto fruiscono delle agevolazioni fiscali e contributive previste dai commi 3 e 4 per il triennio successivo all'avvenuto trasferimento.
      7. I soggetti di cui al comma 6 fruiscono altresì, nei limiti del regime de minimis individuato in base alle vigenti disposizioni dell'Unione europea, dei seguenti benefìci finanziari: a) contributi in conto interessi e garanzie dei consorzi fidi sui mutui accesi per l'acquisto di macchinari nuovi e per l'ampliamento della struttura produttiva; b) credito di imposta per il rinnovo dei macchinari nella misura massima del 25 per cento del costo degli stessi. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.
      8. Il trasferimento della titolarità dell'azienda acquista efficacia decorsi tre anni dalla stipula del relativo contratto ovvero al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte del Maestro del lavoro. La cessione avviene a titolo oneroso per un valore concordato tra le parti al momento della stipula del contratto asseverato da una perizia redatta da un professionista indipendente. Tale perizia certifica la fruizione o meno di agevolazioni di qualunque tipo relative ai beni strumentali dell'azienda. Gli atti di trasferimento dell'azienda sono esenti da imposte. I dipendenti beneficiati debbono risultare assunti già alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero devono essere assunti non oltre un anno dalla data medesima. La validità del contratto ai fini dei benefìci fiscali di cui ai commi 3, 4 e 5 è subordinata alla condizione che gli stessi dipendenti continuino a prestare la propria opera, acquisendo le competenze tecniche, all'interno dell'impresa artigiana trasferita per il medesimo periodo di tre anni.
      9. Per essere valido ai fini dei benefìci previsti dai commi 3, 4 e 5 il contratto non deve essere stipulato dal Maestro del lavoro con propri parenti o affini di grado inferiore al secondo. Il contratto non può, altresì, avere per oggetto il trasferimento di aziende in condizioni di liquidazione o fallimento.