• Testo DDL 2759

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Atto a cui si riferisce:
S.2759 Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente il vincolo di mandato dei parlamentari


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2759
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d’iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2017

Modifica all’articolo 67 della Costituzione, concernente il vincolo
di mandato dei parlamentari

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge costituzionale è volto alla modifica dell'articolo 67 della Costituzione, inserendovi espressamente il «vincolo di mandato popolare» per i parlamentari. Viene conseguentemente prevista una sanzione effettiva, per rendere efficace la disposizione costituzionale, stabilendo che i deputati e i senatori che nel corso della legislatura si iscrivono ad un gruppo parlamentare diverso da quello per cui sono stati eletti siano dichiarati decaduti ed incandidabili.

Il contenuto del presente disegno di legge costituzionale, oltre ad essere stato già presentato sotto forma di emendamento durante l'iter della riforma costituzionale nella corrente legislatura, è stato altresì proposto da un cittadino, Oreste M., attraverso la piattaforma web, denominata Rousseau, verificabile e disponibile all'indirizzo internet: https://rousseau.movimento5stelle.it.

Il divieto di mandato imperativo, nell'intento del Costituente, stava a significare che al parlamentare, in quanto rappresentante dell'intera Nazione, dovesse essere garantita autonomia e libertà da condizionamento nell'esercizio del mandato stesso. Nel corso della storia repubblicana, tuttavia, tale divieto si è trasformato progressivamente in una forma di irresponsabilità di singoli deputati e senatori dinanzi al corpo elettorale, nel senso di un patologico travisamento del concetto di coerenza politica e una alterazione degli equilibri democratici sanciti dagli elettori nonché, in definitiva, della sovranità popolare di cui all'articolo 1 della Costituzione. Si tratta di un esempio, forse il più eclatante, della crisi del sistema politico-istituzionale tuttora in corso, nel quale l'eletto ritiene di trarre la propria legittimazione da sé e non già dagli elettori, cosicché la rappresentanza, intesa in senso puramente formale e giuridico, appare ormai totalmente slegata dai rappresentati.

A tal proposito, appare opportuno ricordare che solo nel corso della legislatura corrente - sino alla data di deposito del presente disegno di legge - ben 184 parlamentari hanno cambiato gruppo di appartenenza alla Camera e ben 131 al Senato: sono un terzo i rappresentanti eletti dal popolo che hanno, cioè, tradito gli impegni da essi liberamente assunti davanti agli elettori, sovente passando dallo schieramento nel quale si erano presentati davanti al corpo elettorale a quello diametralmente opposto. Sotto il profilo pragmatico, quindi, l'articolo 67 della Costituzione vigente rischia di offrire una immeritata e palese copertura al trasformismo politico, che occorre urgentemente superare se si vuole recuperare il senso profondo del legame tra i titolari di cariche pubbliche elettive e coloro per cui si sono candidati e che li hanno eletti nel momento fondamentale del gioco democratico.

Nelle moderne democrazie gli elettori scelgono tra schieramenti contrapposti che presentano al corpo elettorale opzioni distinte, le quali non possono essere travisate ex post per lungo tempo, senza che ciò determini un danno per la democrazia stessa. Del resto, altri ordinamenti, anche europei, prevedono il vincolo di mandato per i parlamentari; è noto l'articolo 160 della Costituzione portoghese del 1976, il quale dispone che il deputato decade dal mandato semplicemente se si dimette dal gruppo parlamentare del suo partito e contemporaneamente si iscrive al gruppo di un'altra fazione politica.

Sono altrettanto note le esperienze di «popular recall» in altri ordinamenti democratici.

È, dunque, quanto mai opportuno porre dei rimedi di ordine costituzionale alle alterazioni della natura generale degli interessi rappresentati recate da un deprecabile fenomeno che incide, direttamente, sullo stato della democrazia repubblicana rappresentativa e sul fondamentale rapporto tra elettore ed eletto.

Il presente disegno di legge costituzionale mantiene, del resto, la statuizione secondo la quale ciascun deputato e senatore rappresenta la Nazione: sufficiente ad inquadrare nell'interesse generale e non nel particolarismo l'orizzonte della rappresentanza parlamentare. Non si tratta peraltro di vietare tout court una condotta - come accadrebbe ad esempio impedendo la fuoriuscita dal gruppo parlamentare in cui si è stati eletti - bensì di rendere coloro che ritengano di porla in essere maggiormente responsabili e trasparenti di fronte al corpo elettorale, che nella novella proposta conferisce ai propri rappresentanti un mandato politico da onorare, liberamente accettato con la candidatura ed il sostegno ad uno specifico programma. Non è un caso che diverse proposte di natura regolamentare, presentate da differenti forze politiche nel corso delle ultime legislature, fossero finalizzate alla corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti presentatisi alle elezioni.

Per i motivi illustrati è, pertanto, auspicabile la celere approvazione del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con il vincolo di mandato popolare. I deputati e i senatori che nel corso della legislatura si iscrivono ad un gruppo parlamentare diverso da quello per cui sono stati eletti sono dichiarati decaduti ed incandidabili».