• Testo DDL 2764

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Atto a cui si riferisce:
S.2764 Istituzione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2764
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI e DE CRISTOFARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2017

Istituzione di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole e modifiche alla legge 13 luglio 2015, n.107

Onorevoli Senatori. -- Per vivere in una società complessa ed in continuo divenire come quella attuale, è indispensabile elevare il livello di formazione degli individui, attraverso la costruzione di un sistema di istruzione capace di garantire universalmente gradi sempre più alti di cultura, conoscenza ed autonomia critica, necessari per ogni successivo apprendimento. Il tema del sapere e dell'istruzione diventa, in quest'ottica, questione complessa ma imprescindibile per lo sviluppo democratico di un territorio. Sono pertanto profondamente regressive e limitative tutte quelle idee che tendono a considerare la scuola ed i luoghi della formazione come esclusive interfacce del mondo del lavoro.

Come si ricorderà, già diciassette anni addietro, al Consiglio di Lisbona, si decise che entro il 2010 l'Unione europea, per diventare più competitiva e dinamica ed in grado realizzare un'autentica crescita economica ed una maggiore coesione sociale, avrebbe dovuto trasformarsi in una «economia basata sulla conoscenza».

Di contro, fino ad oggi il nostro Paese, con riferimento al mondo della conoscenza, dei saperi, dell'alfabetizzazione di base, dei titoli di studio e delle competenze comunicative e relazionali, è andato incontro ad un graduale e preoccupante impoverimento culturale che a sua volta determina aumento della marginalità e della frammentazione sociale, della precarietà lavorativa ed esistenziale, del radicamento di fenomeni illeciti e di fondamentalismi.

Investire risorse ed impegno in una scuola pubblica che accolga e promuova, fin dai primi anni di età, ognuna ed ognuno, significa mettere al centro delle politiche di una nazione l'abbattimento delle diseguaglianze, la valorizzazione delle differenze e la garanzia ad ogni bambina ed ad ogni bambino, ad ogni ragazza e ad ogni ragazzo, di un futuro certo ove nessuno resti indietro.

In un Paese dove crescono le disuguaglianze, che la riforma cosiddetta della «buona scuola» rischia di alimentare, è necessario promuovere un rinnovato confronto pubblico con tutte quelle componenti della società civile impegnate nell'associazionismo, nel sindacato, nelle istituzioni scolastiche ed accademiche, nel mondo professionale ed imprenditoriale, eccetera, che parta da un'idea di scuola migliore da offrire alle generazioni future, in grado di combattere e non alimentare le differenze di classe, e la cui mission sia principalmente orientata, attraverso progetti e strategie valide, verso l'educazione alla responsabilità ed alla cittadinanza attiva e consapevole. A questo deciso cambio di rotta deve però corrispondere anche una diversa politica della formazione fondata:

1) sull'elevazione dell'obbligo scolastico a 18 anni, abbandonando l'insufficiente ed opaco sistema attuale che, di fatto, permette di smettere di frequentare la scuola al primo anno della scuola secondaria superiore per assolvere poi la parte conclusiva nell'apprendistato;

2) sul drastico abbattimento della dispersione scolastica -- ancora ai livelli del 16-17 per cento -- per portarla agli obiettivi europei 2020, che la fissano al di sotto del 10 per cento;

3) sulla valorizzazione della formazione continua e di quella permanente;

4) sulla riforma della formazione professionale affinché essa non rappresenti un'alternativa al sistema d'istruzione per l'assolvimento dell'obbligo, e che spesso si è rivelata una scelta di censo;

5) sulla riforma della formazione superiore -- per la quale gli obiettivi dell'Europa 2020 prevedono incrementi molto significativi rispetto ai dati attuali, con il 40 per cento dei giovani fra i 30-34 anni che dovrebbe giungere a conseguire un titolo post-secondario -- che deve essere sostenuta da un adeguato sistema di borse di studio, dalla definizione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni) e da un allargamento della platea dei beneficiari, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Precondizione essenziale ed imprescindibile per risanare il sistema d'istruzione italiano è la stabilizzazione di quell'esercito variegato di precari storici che negli ultimi decenni, con abnegazione e grande spirito di servizio, hanno consentito al sistema di funzionare nonostante tutto. Un esercito di donne e uomini, maestre e maestri, professori, insegnanti di sostegno e personale ausiliario, che ogni anno vengono licenziati a giugno per essere riassunti a settembre (una tattica che fa risparmiare sui due mesi di stipendio che altrimenti gli spetterebbero): una girandola di incarichi che non può non incidere negativamente sulla continuità didattica e sui livelli di apprendimento degli alunni.

Fino ad oggi si sono avvicendati una serie di interventi normativi privi di una visione sistemica e in grado di mettere ordine e di far uscire il sistema scolastico dalla palude del precariato storico.

Per ripercorrere riassuntivamente l'annosa vicenda occorre ricordare che l’allora Ministro Fioroni aveva predisposto le graduatorie ad esaurimento (cosiddette GAE) affiancate da un piano di assunzioni in tre anni, che avrebbero dovuto essere risolutivi del problema. Negli anni seguenti, i Ministri Tremonti e Gelmini hanno sottratto risorse al sistema scolastico per 8 miliardi di euro e riaperto le suddette graduatorie in modo assolutamente improvvido e foriero di ulteriori incertezze, chiuso le SISS (scuole di specializzazione all’insegnamento secondario), istituito i TFA (tirocini formativi attivi) senza valore concorsuale. Successivamente, il Ministro Profumo ha dato avvio al nuovo sistema di abilitazione indicendo, ma in date diverse, corsi di TFA e PAS (percorsi abilitanti speciali) e bandendo, dopo molti anni, un concorso nel 2012, con il risultato, avendo prodotto una inutile sovrapposizione normativa, di incrementare significativamente la platea degli aspiranti docenti. Da ultimo, il Ministro Giannini, convinta che i precari vadano riassorbiti in un'ottica di lungo periodo che si abbini ai concorsi a cattedra, ha cercato di mettere ordine, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, alla disordinata stratificazione delle norme ed alla insostenibile precarietà degli insegnanti prevedendo un piano straordinario di reclutamento di 100.000 docenti delle GAE, comprensivo di 50.000 nuovi posti necessari per il potenziamento dell'offerta formativa, e bandendo nel 2016 un concorso per 63.712 posti, di cui 57.611 comuni, relativi, cioè, alle varie discipline, e 6.101 di sostegno, riservato agli abilitati. Insomma, ancora pannicelli caldi....

Infatti, per capire a fondo la questione bisogna partire dalle dimensioni del fenomeno. I precari a vario titolo comprendono i circa 40.000 iscritti nelle GAE, ai quali vanno aggiunti gli altri 420.000 aspiranti insegnanti presenti nelle liste di istituto (di cui 70.000 in seconda fascia perché abilitati e 350.000 in terza fascia). A questi vanno poi aggiunti i 120.000 diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/2002 abilitati ex lege dal Consiglio di Stato, e che ambiscono, a loro volta, di essere inseriti nelle GAE.

Tutti questi problemi non hanno trovato adeguata risposta neanche nel decreto legislativo recentemente approvato dal Governo, recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, e che si limita a definire una disciplina transitoria nell'ambito della formazione iniziale e del reclutamento che non risulta aver individuato con chiarezza la riserva di posti da dedicare al personale precario, ed individuando un sistema fortemente complesso soprattutto per le università, che si troveranno a dover attivare nuovi corsi sia nei percorsi di laurea che per il tirocinio formativo, a reclutare i tutor ed a stabilire le convenzioni con le scuole o le reti.

Di più. La sentenza della terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, relativa al divieto della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i trentasei mesi, ha deciso nel senso che «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale (...) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo». Inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza 12 luglio 2016, n. 187, ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino».

Quello che sta accadendo nel nostro Paese è fuori da ogni logica: lo Stato continua ad aggirare le direttive e le sentenze comunitarie, ma anche quelle della Corte di cassazione sulla mancata assunzione dopo trentasei mesi di servizio, e adesso, sotto la minaccia di un'infrazione da parte delle autorità europee, è chiamato a pagare il conto. Come ribadito a fine marzo 2017 a Bruxelles da Cecilia Wikström, Presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo (che ha formulato al governo italiano la richiesta di spiegazioni sull'abuso di precariato), quello assunto dall'Italia è un comportamento «non degno di uno Stato membro dell'Unione europea».

Il fenomeno del precariato compromette la qualità complessiva della scuola e potrà essere pienamente superato solo attraverso una più articolata ad autonoma organizzazione del lavoro scolastico, rendendo immediatamente disponibili per l'immissione a tempo indeterminato tutti i posti attualmente coperti con incarico annuale, sia per posto comune che per sostegno, avviando, in prospettiva, un piano pluriennale di stabilizzazioni e garantendo, inoltre, un costante equilibrio tra immissioni dalle graduatorie e nuovo reclutamento, come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge.

Altro vulnus inferto dalla legge n. 107 del 2015 è la previsione del potere discrezionale dei dirigenti scolastici per la chiamata diretta dei docenti, che ha di fatto introdotto condizioni per le quali non esistono requisiti reali, oggettivi, trasparenti e verificabili per l'assegnazione dei docenti, con rischi di tensioni e conflitti che possono determinare confusione e incertezza alla scuola e alla didattica, oltre a minare la libertà d'insegnamento, e che con l'articolo 2 della presente proposta si vuole abrogare.

La stessa legge n. 107 del 2015 non ha inoltre previsto l'organico di potenziamento nella scuola dell'infanzia, l'unica ad essere risultata esclusa dal «potenziamento» previsto dalla legge stessa e nel cui ambito permangono sacche di precariato intollerabili. Un atto grave e ingiustificato che sembra mettere in discussione il ruolo educativo e didattico di tale ordine di scuola, dove possono essere messi a punto interventi pedagogici che permettano di colmare alcune lacune strutturali legate al ceto di provenienza, una questione che si cerca di risolvere con la disposizione di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

Con l'articolo 4 della proposta si cerca invece di porre fine ai continui e soprarichiamati contenziosi che stanno minando la continuità didattica, inserendo definitivamente nelle GAE i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento ministeriale n. 249 del 2010, sulla base del quale coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, conseguono l'abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l'iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo senza dover sostenere l'esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti: solamente così verrebbe attribuito il giusto riconoscimento delle professionalità e competenze maturate in anni di servizio precario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi professionalizzanti ed a pagamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine
e grado)

1. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall’anno scolastico 2017–2018, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l’obiettivo dell’eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per 100 della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell’insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei princìpi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l’abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002».

Art. 2.

(Abrogazione di norme sul potere discrezionale del dirigente scolastico di scegliere e di confermare i docenti della sede)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;

b) al comma 82:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole da: «che non abbiano ricevuto» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) al comma 109, le parole: «ai commi da 79 a», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma».

Art. 3.

(Potenziamento della scuola dell'infanzia)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018» e dopo le parole: «primaria e secondaria» sono inserite le seguenti: «nonché presso la scuola dell'infanzia»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2017, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale».

Art. 4.

(Apertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. All’articolo 1, comma 96, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249».

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da questo destinate, nel limite delle stesse, alle finalità di cui all'articolo 1.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 finale del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria,»;

2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;

3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;

b) al comma 492:

1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti i finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse e le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;

c) dopo il comma 499 è inserito il seguente:

«499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari, e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a euro 1.000"»;

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative recanti il recepimento della normativa dell’Unione europea di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 final del Consiglio, del 14 febbraio 2013, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze si provvede all’adeguamento delle disposizioni introdotte in via transitoria dal comma 491 del presente articolo a quanto disposto dalla citata normativa europea prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari».

4. La tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogata.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

6. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49.1. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

7. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, le lettere h) e i) sono abrogate.

8. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 17.1 - (Acquisto di pubblicità on line). -- 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (cosiddetti “servizi di search advertising”), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario ovvero il pagamento degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line deve essere effettuato dal soggetto che li ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare i dati identificativi e la partita IVA del beneficiario».

9. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo l, i limiti d'impegno finanziario di cui all’articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo.