• Testo DDL 2776

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Atto a cui si riferisce:
S.2776 Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2776
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore D'AMBROSIO LETTIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2017

Modifica all’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione
ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni

Onorevoli Senatori. -- La disciplina relativa ai bandi di concorso indetti dalla pubblica amministrazione prevede una serie di requisiti per l'accesso alle procedure di selezione. Tra questi risalta il requisito relativo all'età, di volta in volta indicato da ciascun ente, in via discrezionale, secondo le ritenute esigenze dell'ente medesimo. Ad oggi, infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, all'articolo 3, comma 6, recita: «La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d'età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione». Orbene, il requisito dell'età così come previsto dalla normativa vigente è anacronistico, discriminatorio e non in linea con le direttive del diritto dell’Unione europea. Tale norma purtroppo, sancendo la possibilità di deroga, consente l'introduzione di limitazioni anagrafiche legittimando il vincolo anagrafico quale discrimine per la partecipazione ai concorsi pubblici, inclusi quelli delle Forze armate e del comparto sicurezza. Dal 1997 ad oggi, però, il nostro Paese è radicalmente mutato secondo l'evoluzione spontanea legata ai cambiamenti sociali, culturali, demografici ed economici nonché stretto, nell'ultimo decennio, nella morsa di una crisi grave e profonda che ha segnato ogni aspetto del consorzio civile. Il legislatore ha cercato di tenere il passo con i tempi legiferando, non sempre adeguatamente, in materia, per esempio, di regime pensionistico -- aumentando notevolmente il limite d'età per l'accesso ai benefici previdenziali -- e di disciplina del mondo del lavoro -- modificando sia le modalità di accesso che quelle di permanenza previste nei precedenti ordinamenti. Il risultato è che, oggi, per i giovani è più difficile entrare nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato, e non è prevedibile la sostenibilità di una futura rendita pensionistica. In un contesto sociale e normativo così radicalmente mutato, quindi, la vigente previsione del limite d'età previsto dalla legge n. 127 del 1997 si palesa come un vero e proprio discrimine per coloro che, in età lavorativa, vedono preclusa, esclusivamente per motivi anagrafici, la possibilità di partecipare alle selezioni per l'accesso alla pubblica amministrazione. D'altra parte, anche la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, riporta che «gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». Successivamente, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza per la causa C-416/13, del 13 novembre 2014, ha sancito la discriminazione comportata dal limite di età, dichiarando la contrarietà al diritto comunitario di una legge del Principato delle Asturie che prevedeva il limite di età di trenta anni per accedere ai concorsi nella polizia locale. La previsione del limite di età previsto dalla vigente legge n. 127 del 1997 non può, pertanto, essere giustificata alla luce della mansione o della posizione per cui si concorre; anzi, al contrario, essa può essere ampiamente superata dagli esiti delle prove, sia intellettive che fisiche, eventualmente previste per i candidati. Il legislatore, pertanto, secondo le disposizioni contenute nel disegno di legge in oggetto, in ossequio ai princìpi europei, è chiamato a rimuovere la discriminazione vigente di natura anagrafica concedendo a tutti gli aspiranti candidati di concorrere per un posto di lavoro secondo le capacità possedute indipendentemente dall'età anagrafica. Il diritto al lavoro, infatti, deve essere preservato secondo princìpi di non discriminazione e di parità di trattamento scevro da alcun condizionamento, soprattutto se irragionevole, quale il requisito legato al limite di età. Il limite di età per l'accesso ai pubblici concorsi vigenti, da ultimo ma non per ultimo, è del tutto irrazionale stante l'attuale grave crisi occupazionale che riguarda tutta la popolazione in età da lavoro. Appare illogico, pertanto, continuare a precludere l'accesso ai concorsi agli aspiranti lavoratori appartenenti a talune fasce di età. Il presente disegno di legge si propone, quindi, di eliminare il requisito del limite di età per l'accesso ai concorsi, non motivato da esigenze effettive, ritenendolo irragionevolmente, dannosamente e inutilmente restrittivo e gravemente discriminatorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole da: «, salvo deroghe» fino alla fine del comma sono soppresse.