• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/03002    la Corte costituzionale ha bocciato la riforma della regione Toscana in termini di ampliamento degli ambiti territoriali di caccia, che scendevano a nove, corrispondenti ai territori delle...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-03002presentato daGAGNARLI Chiaratesto presentato Lunedì 8 maggio 2017 modificato Martedì 9 maggio 2017, seduta n. 792

   GAGNARLI, BONAFEDE, L'ABBATE, BENEDETTI, GALLINELLA, MASSIMILIANO BERNINI, LUPO e TERZONI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale ha bocciato la riforma della regione Toscana in termini di ampliamento degli ambiti territoriali di caccia, che scendevano a nove, corrispondenti ai territori delle ex province (con accorpamento di Firenze e Prato), dichiarandola «illegittima»;
   la riforma toscana degli ambiti di caccia prevedeva, altresì, che, con il piano faunistico venatorio, potessero essere istituti dei sottoambiti, privi di organi, per garantire una zonizzazione più omogenea;
   la Corte costituzionale, con sentenza n. 124 del 2016, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 11, commi 2 e 3, della legge regionale n. 3 del 1994, come modificato dalla legge n. 32 del 2015, in quanto contrasta con la finalità del legislatore statale di volere, attraverso la ridotta dimensione degli ambiti stessi, pervenire ad una più equilibrata distribuzione dei cacciatori nel territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio. Il carattere provinciale dell'ambito voluto dal legislatore toscano, quindi, al quale si lega l'istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, tradiva secondo la Corte costituzionale questa finalità;
   la Corte costituzionale indica poi uno standard minimo di tutela della fauna, cui le regioni non possono derogare al fine di valorizzare il ruolo delle comunità ivi insediate e di costituire aree dai confini naturali, anziché soltanto amministrativi;
   successivamente, la regione Toscana si è adeguata alla pronuncia della Corte costituzionale con la legge regionale 29 giugno 2016, n. 39, recante nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia, che modifica la precedente legge regionale n. 3 del 1994, disponendo quale regime transitorio che ai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia già esistenti venga affidata la gestione commissariale dei singoli sottoambiti ricadenti nei territori di riferimento, evitando così i profili di incostituzionalità segnalati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 21 luglio 2016;
   tuttavia, non disponendo nulla in via transitoria sulla ripartizione del patrimonio e dei rapporti giuridici attivi e passivi dai vecchi ambiti territoriali di caccia ai rispettivi sottoambiti di riferimento, di fatto, continuano a rimanere operativi i vecchi ambiti territoriali di caccia oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale. Pertanto, invece di correggere il suo operato, attualmente la regione Toscana lascia tutto invariato quantomeno fino al 31 dicembre 2016, cioè praticamente per quasi l'intera stagione, consentendo quindi, di fatto, che si cacci in condizioni di contrasto con la legge quadro (legge 11 febbraio 1992, n. 157) e con una recente sentenza della Corte costituzionale –:
   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda intraprendere il Governo, per quanto di competenza, con riferimento agli ambiti territoriali di caccia, alla luce di quanto esposto in premessa e in relazione alla citata sentenza della Corte costituzionale. (3-03002)