Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE
Atto a cui si riferisce:
C.5/11307 nel 2015 l'Anas ha approvato una nuova procedura straordinaria per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e degli accordi bonari. Il nucleo centrale della procedura è...
Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-11307presentato daAGOSTINELLI Donatellatesto presentato Lunedì 8 maggio 2017 modificato Martedì 9 maggio 2017, seduta n. 792
AGOSTINELLI, SPESSOTTO. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze
. — Per sapere – premesso che:
nel 2015 l'Anas ha approvato una nuova procedura straordinaria per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e degli accordi bonari. Il nucleo centrale della procedura è rappresentato da appositi gruppi istruttori e da un comitato valutatore, coinvolti nella fase di analisi e di valutazione delle proposte di transazione;
in data 6 dicembre 2016, durante un'audizione in Commissione lavori pubblici in Senato, il presidente dell'Anas, ingegnere Armani, forniva i primi dati del piano straordinario di componimento del contenzioso: risultavano 134 contenziosi oggetto di procedura di accordo bonario (per un petitum complessivo di circa 1,7 miliardi di euro a fronte di un importo lavori di 3,2 miliardi di euro). I gruppi istruttori avevano esaminato 46 contenziosi (per un petitum complessivo di circa 0,5 miliardi di euro su 1,2 miliardi di lavori). Di questi, 29 erano stati esaminati anche dal comitato valutatore composto da esterni all'azienda. Per quanto riguarda i casi di contenzioso giudiziale, erano 411 per un petitum complessivo di circa 5,2 miliardi di euro; di questi, 45 erano stati assegnati all'esame dei gruppi istruttori, per un petitum complessivo di circa 3,6 miliardi di euro, pari a circa il 70 per cento dei contenziosi giudiziali. I fondi necessari per poter proporre transazioni alle imprese e risolvere gran parte del problema, erano stimati in 700 milioni e sarebbe bastato consentire ad Anas di utilizzare i fondi di pari importo già stanziati con le delibere del CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi previsti;
in data 22 aprile 2017 il Fatto Quotidiano pubblicava un articolo dal titolo: «Le nozze fra Ferrovie dello Stato e Anas sono appese ad una perizia. Quella che dovrà valutare la capacità della società autostradale di far fronte ad un'enorme mole di contenziosi (9 miliardi) senza pesare sui conti delle Fs»;
una parte dell'analisi dei contenziosi e stata già espletata dai gruppi istruttori e dal comitato valutatore composto da esterni –:
quali elementi il Governo intenda fornire, anche rendendo disponibile la relativa documentazione, circa:
a) il volume completo, suddiviso per «procedure di accordo bonario» e «contenziosi giudiziari», di tutti i contenziosi e l'importo di ciascuno di essi;
b) le «procedure di accordo bonario» e i «contenziosi giudiziari», aggregati per controparti (numero contenziosi ed importo complessivo per controparte);
c) le «procedure di accordo bonario» e i «contenziosi giudiziari», già esaminati dai gruppi istruttori e, per ciascuno di essi, l'importo dei lavori, del petitum e l'importo proposto per la transazione;
d) le «procedure di accordo bonario» e «contenziosi giudiziari», già esaminati dal comitato valutatore, per ciascuno di essi, indicando se l'importo proposto per la transazione dai gruppi istruttori sia stato validato o modificato e, se modificato, per quale importo;
quanti contenziosi, e per quali importi, siano oggetto di arbitrati, e quanti e per quali importi siano affidati alla giustizia ordinaria;
se il bilancio dell'Anas sia in grado di sostenere le spese previste per le transazioni definite; in caso contrario se nell'ambito della fusione con le Ferrovie dello Stato italiano sia stato valutato l'onere di tali transazioni che finirebbe per gravare sui conti di quest'ultima;
se in qualità di organo di vigilanza, intenda fornire un indirizzo affinché l'Anas eviti arbitrati (nei quali è stata pressoché totalmente soccombente nel corso degli anni) e si rivolga alla magistratura ordinaria;
a quanto ammonti l'importo delle competenze maturato ad oggi dal comitato valutatore. (5-11307)