• Testo DDL 2802

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
S.2802 Introduzione di un regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2802
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, CANDIANI, GASPARRI, CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 2017

Introduzione di un regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche

Onorevoli Senatori. -- La gravissima crisi del 2008 non è stata ancora superata dal nostro Paese. Ne è testimonianza il fatto che l'Italia si ritrova oggi con un tasso di disoccupazione altissimo e la crescita più lenta d'Europa. A risentirne, in primo luogo, sono i settori di nicchia della nostra economia, piccole imprese a conduzione individuale o familiare che non hanno mezzi necessari per contrastare la crisi. Su queste imprese gravano poi, ancora di più che sulle grandi, gli obblighi imposti dall'Unione europea, che in determinati comparti, in nome dell’armonizzazione, ha introdotto regole troppo stringenti senza tener conto delle specificità dei territori dei singoli Stati membri.

L'impatto, ad esempio, che la direttiva 2006/123/CE ha avuto su alcuni settori strategici per l'economia italiana è stato dirompente, segnando per molti di questi una perdita di competitività. Sono note, infatti, le difficoltà che le imprese hanno avuto nell'adeguarsi ai rigidi dettami della direttiva, tant'è che in alcuni settori, e mi riferisco al commercio ambulante su aree pubbliche, ciò ha contribuito a determinare la chiusura di molte aziende, con un forte impatto sull'economia e l'occupazione dei territori locali e più in generale del Paese.

Considerata quindi la grave crisi del settore del commercio sulle aree pubbliche, il presente disegno di legge, senza alterare la disciplina generale, introduce una deroga ai princìpi, stabiliti dalla stessa direttiva 2006/123/CE, facendo prevalere l'interesse nazionale, che non trova altra corrispondenza se non nel sostegno di questo specifico comparto. Il disegno di legge apporta quindi alcune modifica alla normativa vigente al fine di escludere il commercio sulle aree pubbliche dall'applicazione della suddetta direttiva. La direttiva nota come Bolkestein ha infatti irrigidito il sistema autorizzatorio prevedendo che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, i comuni applichino una procedura di selezione tra i potenziali candidati.

In particolare, l'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando non poche difficoltà per il settore. Lo stesso articolo, equiparando la nozione di «risorse naturali» con quella di «posteggi in aree di mercato» ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza, questa non sostenibile per gli operatori del commercio ambulante. Infatti, esso fa rientrare il suolo pubblico, concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante, nella nozione di «risorse naturali», assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica. A queste criticità si aggiungono quelle relative all'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno investito nel settore rendendolo competitivo. Il disegno di legge intende quindi superare la rigidità imposta al settore dalla direttiva Bolkestein, da un lato modificando gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, per escludere la categoria dall'obbligo dell'espletamento della gara pubblica, e dall'altro abrogando l'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, al fine di riservare l'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. Nel rispetto degli articoli 1, 10, 35, 41 e 117 della Costituzione, la Repubblica promuove la tutela dell'interesse dell'impresa quale struttura sociale ed economica e ne garantisce il libero esercizio, ritenuto prevalente l'interesse nazionale al sostegno economico dell'attività imprenditoriali in straordinarie fasi congiunturali di grave crisi economie.

Art. 2.

(Regime speciale per il commercio sulle aree pubbliche)

1. Ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, considerata la grave crisi economica del settore del commercio sulle aree pubbliche, anche in deroga ai princìpi stabiliti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 7 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) al commercio sulle aree pubbliche»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

c) l'articolo 70 è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni dei commi 2, 4 e 13 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

3. A decorrere data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia l’intesa 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.