• C. 2124 EPUB Disegno di legge presentato il 21 febbraio 2014

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Atto a cui si riferisce:
C.2124 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno


Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Progetto di Legge Allegato 1
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 2124


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro degli affari esteri
(BONINO)
di concerto con il ministro dell'interno
(ALFANO)
con il ministro della giustizia
(CANCELLIERI)
con il ministro della difesa
(MAURO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(SACCOMANNI)
con il ministro dello sviluppo economico
(ZANONATO)
con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(ORLANDO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUPI)
e con il ministro per gli affari europei
(MOAVERO MILANESI)
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Presentato il 21 febbraio 2014     


      

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Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge riguarda la ratifica e l'esecuzione, anche mediante apposite norme di adeguamento dell'ordinamento interno, degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

1. Premessa

      Il primo strumento normativo predisposto per definire e attuare adeguate misure di protezione per le materie nucleari dal rischio di prelievo non autorizzato fu la Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari. Essa stabiliva in particolare obblighi per gli Stati contraenti in tema di protezione fisica delle materie nucleari in fase di trasporti internazionali.
      La Convenzione, facendo riferimento ai principi contenuti nel Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, nelle Intese di Londra (1) e nelle Linee guida dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (2), fu aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 Marzo 1980 e prevedeva, tra l'altro, lo sviluppo da parte degli Stati membri di un proprio sistema nazionale di protezione fisica, per il quale le linee guida dell'AIEA, contenute nella pubblicazione INFCIRC/225 e successive revisioni, costituiscono il riferimento tecnico.

      (1) INFCIRC 254: Comunicazione ricevuta dall'Agenzia da parte di alcuni Stati membri relativa a linee guida per l'esportazione di tecnologie, attrezzature e materiali nucleari verso Stati NNWS.
      (2) INFCIRC 225: Protezione Fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari.

2. Il regime di protezione fisica nazionale

      Considerando che la responsabilità per la protezione fisica passiva delle materie nucleari in ciascuno Stato è affidata allo Stato stesso, l'Italia si dotò di un proprio Sistema per soddisfare gli obblighi assunti con la firma e la ratifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, giuridicamente basato sulla legge 7 agosto 1982, n. 704 (3).

      (3) L. 7 agosto 1982, n. 704 – Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, con allegati, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980.

      Si sottolinea che questa legge non contiene elementi cogenti per quanto riguarda la predisposizione di sistemi di protezione fisica da applicare alle materie nucleari impiegate o trasportate dagli operatori nazionali del settore; essa si limitò a dare esecuzione alla Convenzione e a recepirne i principi generali di sanzionabilità penale in relazione al danno provocato dalla rimozione non autorizzata di materie nucleari.
      Per dare attuazione a quanto previsto dalla legge e per assicurare un'adeguata protezione fisica delle materie nucleari durante il loro impiego, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (attualmente Ministero dello sviluppo economico) prese l'iniziativa di istituire, con apposito decreto del 10 aprile 1979, un Comitato interministeriale per la protezione fisica, composto da rappresentanti delle amministrazioni dello Stato competenti, che aveva compiti di guida, di istruttoria e di verifica dei piani di protezione fisica passiva (di seguito «PFP») predisposti dagli operatori.
      Per i piani di protezione fisica passiva elaborati dagli operatori, a conclusione dell'istruttoria tecnica di verifica da parte del Comitato, il Ministero emanava il decreto che approvava il PFP predisposto dall'esercente, il quale poteva così porre in essere i sistemi di protezione fisica passiva in esso previsti.

      Le azioni di vigilanza sulla protezione fisica passiva sono state negli anni svolte dall'Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive.
      I livelli di protezione fisica attiva sono sempre stati garantiti dalle azioni del Ministero dell'interno.

3. Gli emendamenti alla Convenzione internazionale

      Negli anni successivi alla firma della Convenzione, la rivalutazione del rischio, associato anche agli eventi dell'11 settembre 2001, ha portato a un rafforzamento del regime internazionale della protezione fisica attraverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzione stessa, prevedendo altresì fattispecie criminose riferite alla rimozione non autorizzata e al sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare.
      Quindi la Convenzione emendata, firmata dall'Italia l'8 luglio 2005, estende il proprio raggio d'azione dal trasporto delle materie nucleari all'impiego generale delle stesse materie e alle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio, sia in fase di trasporto delle materie sia riguardo alle installazioni.
      Ulteriori aspetti innovativi della Convenzione sono i princìpi, fortemente sostenuti dall'Italia, del danno ambientale e della sicurezza delle informazioni classificate.
      Altri obblighi e princìpi generali previsti dagli Emendamenti, anche con riferimento al modo più funzionale di darvi attuazione interna, sono quelli di predisporre un adeguato regime di protezione fisica da applicare alle installazioni e alle materie nucleari impiegate o trasportate, allo scopo di prevenire e contrastare atti illeciti, recuperare eventuale materiale trafugato, mitigare o minimizzare le conseguenze di un sabotaggio.
      Per tradurre a livello interno tale norma internazionale bisogna aggiornare il quadro normativo riflettendo in esso le prassi consolidate negli anni che de facto risultano conformi ai princìpi e ai requisiti della Convenzione stessa.
      Presupposto per poter definire un adeguato sistema di protezione è la valutazione della minaccia, da intendere come processo dinamico provvisto di meccanismi di periodico aggiornamento. Sulla base di tale valutazione è possibile stabilire i requisiti di protezione fisica, che dovranno essere soddisfatti dagli operatori del settore nella predisposizione dei piani di protezione fisica. I controlli e la vigilanza garantiscono il corretto adempimento di quanto previsto.

4. Illustrazione del disegno di legge

      Nel disegno di legge proposto si è cercato di dare attuazione a quanto sopra richiamato e, in particolare, si è definita la ripartizione delle competenze tra le varie Amministrazioni coinvolte nell'attuazione della Convenzione emendata.
      Si sono esplicitate le varie definizioni e i concetti di protezione fisica in tutte le accezioni, e sono state definite le modalità di indicazione dei punti di contatto per l'applicazione della Convenzione.

Articoli 1 e 2

      Si autorizza la ratifica e si dispone l'esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, adottati l'8 luglio 2005.

Articolo 3

      Si formulano alcune definizioni aggiuntive alla Convenzione, al fine di chiarire in maniera univoca le accezioni utilizzate nell'articolato in relazione al contesto nazionale.
      In particolare, vengono distinte:

          la «protezione fisica attiva», intesa come la protezione fornita dalle azioni condotte dalle Forze di polizia per impedire o contrastare atti di sottrazione illecita dei materiali nucleari o di sabotaggio contro materiali o installazioni nucleari;

          la «protezione fisica passiva», intesa come la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere i materiali nucleari da atti di sottrazione illecita nonché i materiali e gli impianti nucleari da atti di sabotaggio.

      In tal modo è possibile individuare esattamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari.

Articolo 4

      Si individuano le amministrazioni competenti per l'applicazione della Convenzione.

Articolo 5

      Sono precisate le competenze per quanto attiene agli scenari di riferimento della minaccia alle materie e alle installazioni nucleari, quale base necessaria per la predisposizione dei PFP.

Articolo 6

      È definito il quadro autorizzativo per la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché per i trasporti.
      Per le installazioni viene previsto un nulla osta per la protezione fisica passiva che sancisce a livello di legge quanto già in atto; infatti il Ministero dello sviluppo economico procede all'approvazione dei PFP, che costituisce un iter endoprocedimentale nell'ambito dell'intera procedura autorizzativa per le installazioni nucleari, di competenza dello stesso Dicastero.
      Analogamente per i trasporti vengono introdotte specifiche autorizzazioni: l'attestato di sicurezza fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico e l'approvazione del programma di trasporto da parte del Ministero dell'interno.

Articolo 7

      Viene precisato il ruolo di coordinamento del Ministero dell'interno per le azioni di recupero e di messa in sicurezza di materiale nucleare nel caso di suo rinvenimento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

Articolo 10

      Viene definito il regime sanzionatorio a fronte delle fattispecie enunziate dalla Convenzione e non completamente previste dall'attuale normativa.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni).

        L'applicazione del presente provvedimento non implica maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        Infatti il disegno di legge disciplina attività istituzionali che non presentano carattere innovativo, rientrando tra quelle già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni.

        Pertanto tutti gli impegni che scaturiscono dalla ratifica dei presenti Emendamenti saranno adempiuti nell'ambito delle attuali strutture e con le risorse umane e strumentali esistenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Il presente provvedimento ha l'obiettivo di recepire nell'ordinamento interno gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.

        L'intervento normativo si rende necessario per adeguare l'ordinamento interno alle previsioni degli Emendamenti e per il disposto degli articoli 80 e 87 della Costituzione.

        Negli anni successivi alla firma della Convenzione del 1980 si è resa necessaria la rivalutazione del rischio, anche a seguito degli eventi dell'11 settembre 2001. Tale rivalutazione ha portato a un rafforzamento del regime internazionale della protezione fisica attraverso la definizione di importanti emendamenti alla Convenzione stessa, prevedendo altresì fattispecie criminose derivanti dalla rimozione non autorizzata e dal sabotaggio delle installazioni e del materiale nucleare.

        L'obiettivo degli Emendamenti del 2005, quindi, è di estendere in maniera significativa il proprio raggio d'azione nell'ambito del trasporto delle materie nucleari, nell'impiego generale delle materie e nella protezione delle installazioni, ponendo particolare attenzione al concetto di sabotaggio.

        Ulteriori aspetti innovativi della Convenzione sono i princìpi introdotti in tema di danno ambientale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        In Italia il settore dell'impiego di materie radioattive e delle licenze per l'esercizio delle attività nucleari è regolato dalle seguenti norme:

            legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, e articolo 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, per quanto attiene al trasporto delle materie radioattive;

            legge 23 luglio 2009, n. 99, che istituisce all'articolo 29 l'Agenzia per la sicurezza nucleare;

            provvedimenti attuativi di direttive dell'Unione europea per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

            tutti i regolamenti e decreti applicativi dello norme sopradette;

            decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 – Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

        La protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari è invece disciplinata dalla legge 7 agosto 1982, n. 704, che ha reso esecutiva la Convenzione del 1980.

        Peraltro l'Italia aveva già preso iniziative atte ad assicurare un'adeguata protezione fisica delle materie nucleari durante il loro impiego; infatti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prese l'iniziativa di istituire, con apposito decreto del 10 aprile 1979, un Comitato interministeriale per la protezione fisica, composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni dello Stato, che aveva compiti di guida, di istruttoria e di verifica dei piani di protezione fisica predisposti dagli operatori, prevedendo altresì una specifica autorizzazione per i piani di protezione fisica passiva elaborati dagli operatori.

        Le azioni di vigilanza sulla protezione fisica passiva sono state negli anni svolte dall'Autorità di sicurezza nucleare (attuale ISPRA – Dipartimento nucleare) sulla base delle leggi istitutive.

        I livelli di protezione fisica attiva sono sempre stati garantiti dalle azioni del Ministero dell'interno.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'intervento normativo determina una modifica della legge 7 agosto 1982, n. 704, che ha ratificato la Convenzione del 1980, introduce l'articolo 433-bis del codice penale e reca conseguenti modifiche al codice di procedura penale.

        Inoltre comporta la modifica delle attuali procedure di autorizzazione per i piani di protezione fisica passiva.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, in quanto la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari nonché le connesse azioni di pubblica sicurezza sono compito esclusivo dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto necessaria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Seppur in materia non analoga, ma che trova elementi di affinità con le fattispecie punibili dal presente provvedimento, è all'esame del Parlamento la proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, adottata dalle Nazioni Unite a New York il 13 aprile 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (atto Camera n. 1420).

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Parte II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        L'intervento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o analogo oggetto da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        La ratifica degli Emendamenti del 2005 risponde all'obbligo assunto all'atto della firma e non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Non risultano indirizzi giurisprudenziali né giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Dei principali Paesi europei, solo la Spagna ha già provveduto alla ratifica degli Emendamenti.

Parte III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le nuove definizioni introdotte dal testo sono riportate all'articolo 3 del disegno di legge ed esplicitano le definizioni contenute negli Emendamenti e nella Convenzione, distinguendo inoltre tra protezione fisica attiva e passiva.

        La «protezione fisica attiva» è intesa come la protezione fornita dalle azioni condotte dalle Forze di polizia, per impedire o contrastare atti di sottrazione illecita dei materiali nucleari o di sabotaggio contro materiali o installazioni nucleari.

        La «protezione fisica passiva» è intesa come la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere i materiali nucleari da atti di sottrazione illecita nonché i materiali e gli impianti nucleari da atti di sabotaggio, in maniera che si possano individuare compiutamente le competenze specifiche per le singole azioni di protezione dei materiali e degli impianti nucleari.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Il disegno di legge introduce l'articolo 433-bis del codice penale, opera conseguenti modifiche al codice di procedura penale e abroga l'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Trattandosi di disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        In base all'articolo 5, comma 2, il disegno di legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

        Tale decreto dovrà indicare i requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani, predisposti in base agli scenari di riferimento definiti dal Ministero dell'interno, previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

        Non è stato necessario effettuare la verifica in questione trattandosi di ratifica di accordo internazionale.

        Tutta la problematica viene trattata nell'ambito delle procedure di classificazione degli atti in relazione alla tutela del segreto di Stato.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

Art. 3.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge:

          a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;

          b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

          c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità

d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;

          d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

Art. 4.
(Autorità competenti).

      1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

          a) il Ministero degli affari esteri, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione, come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

          b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:

              1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

              2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri per gli adempimenti di cui alla lettera a);

          c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

          d) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

      2. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

          a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

          b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

          c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 3.

Art. 5.
(Scenari di riferimento e piani di protezione fisica).

      1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.
      2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.
(Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari).

      1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui

all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.
      2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.
      3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.
      4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.
Art. 7.
(Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari).

      1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale).

      1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:
      «Art. 433-bis.(Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). – Chiunque

attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da due a sei anni.
      Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni».

      2. All'articolo 33-bis, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-bis, secondo comma,».

Art. 9.
(Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni).

      1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 3, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.
      2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.
      3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.
      4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario,

le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.
Art. 10.
(Sanzioni).

      1. Chiunque, senza autorizzazione dell'autorità competente, acquista, riceve, detiene, cede a terzi, utilizza, trasporta, importa, esporta, trasforma, aliena o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000.
      2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo o del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero della flora o della fauna selvatica, la pena è della reclusione da tre a sette anni e della multa da euro 50.000 a euro 300.000.
      3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 15.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Art. 11.
(Abrogazione).

      1. L'articolo 3 della legge 7 agosto 1982, n. 704, è abrogato.

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