• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11321    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11321presentato daGALLINELLA Filippotesto diMercoledì 10 maggio 2017, seduta n. 793

   GALLINELLA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;
   l’iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato, fin dall'inizio, più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole dell'europarlamento nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;
   al fine di superare l’empasse legata alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad una applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e oreficeria), ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del « made in» obbligatorio;
   il progetto di un marchio ad uso volontario, noto come «contrassegno made in Italy» in discussione presso il Ministero dello sviluppo economico, pur presentando indubbi profili positivi, non può in alcun modo ovviare alla mancanza di una norma comunitaria sull'indicazione del made in –:
   di quali ulteriori elementi disponga il Ministro interrogato in relazione a quanto espresso in premessa e come intenda intervenire presso le competenti sedi comunitarie al fine di riprendere la discussione sull'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti, anche promuovendo l'adozione di soluzioni di compromesso, sia settoriali che temporali, indispensabili a consentire una realistica valutazione di impatto sui potenziali benefici per le aziende. (5-11321)