• C. 4461 EPUB Disegno di legge trasmesso dal Senato il 5 maggio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4461 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010


Frontespizio Progetto di Legge Allegato 1
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4461


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2052)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro della difesa
(PINOTTI)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 maggio 2017
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo complementare del Trattato di cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogotà il 5 agosto 2010.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 4.222,40 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui

all'articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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