• C. 4423 EPUB Proposta di legge presentata l'11 aprile 2017

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4423 Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4423


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DE MENECH, D'INCECCO, ZARDINI, FAMIGLIETTI, RUBINATO, CAPOZZOLO, CRIMÌ, PAOLA BRAGANTINI, MARCO DI MAIO, MALPEZZI, SENALDI, GRIBAUDO, FANUCCI, ALFREIDER, RICHETTI
Disposizioni concernenti la sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Presentata l'11 aprile 2017


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ha l'obiettivo di giungere a un ammodernamento della normativa a favore di una sempre maggiore competitività del «sistema neve» italiano e di una chiara definizione dei profili di responsabilità dei gestori e degli utilizzatori delle piste, che sono formulati con attenzione alla sostenibilità e al contenimento degli oneri; princìpi ribaditi e sostenuti nella Carta di Cortina, sulla sostenibilità degli sport invernali, firmata nel 2016. Con la presente proposta di legge si vuole riconoscere e valorizzare l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo.
      In particolare, la proposta di legge si prefigge di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali.
      Un'altra finalità è quella di sensibilizzare sulla sicurezza negli sciatori, evitando così di catalogare le discipline invernali come sport pericolosi.
      La proposta di legge ha come ulteriore obiettivo quello di porsi come un tentativo iniziale per rendere accessibile a tutti la pratica degli sport invernali, indicando una sempre maggior attenzione anche al mondo delle disabilità.
      Consapevoli della differenziazioni di realtà fra le località all'interno del territorio nazionale, la volontà è di arrivare ad avere stazioni e località «amichevoli» nei confronti delle persone con disabilità, migliorando l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi.
      Rimarcando l'importanza dello sport per tutti, si mira alla costruzione di un processo educativo sportivo che coinvolga contemporaneamente persone normodotate e persone con disabilità.
      Si vuole inoltre sensibilizzare l'aspetto ambientale degli impianti valutando l'inserimento di agevolazioni per la realizzazione di strumenti e modalità di innevamento artificiale ecocompatibili – ecosostenibili.
      L'articolo 1 della proposta di legge definisce in modo più rigoroso l'ambito di applicazione della legge.
      L'articolo 2 ridefinisce in modo più chiaro cosa si intenda per aree sciabili attrezzate e quali siano le responsabilità del gestore in caso di sinistri agli utenti. Il comma 8 prevede norme per agevolare la fruizione degli impianti alle persone con disabilità.
      L'articolo 3 amplia gli obblighi dei gestori in materia di sicurezza inserendo una maggiore fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi all'attività sciistica alle persone con disabilità; introduce inoltre l'obbligo di individuare un'area dedicata ai mezzi di soccorso e, ove morfologicamente consentito, una zona di atterraggio per l'elisoccorso in prossimità delle aree sciabili. Introduce l'obbligo del defibrillatore automatico esterno.
      L'articolo 4 provvede a puntualizzare la normativa codicistica di riferimento in tema di responsabilità civile dei gestori, introducendo la facoltà degli utenti di sottoscrivere una polizza assicurativa per eventuali danni da essi provocati nell'esercizio dell'attività sciistica.
      L'articolo 5 prevede norme per l'informazione e la diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni e, al comma 4, introduce, nell'ambito delle campagne informative, l'obbligo di esposizione dei bollettini sui rischi di valanghe.
      L'articolo 6 amplia la normativa in materia di segnaletica.
      L'articolo 7, comma 1, definisce il sistema di innevamento programmato, al fine di garantire sicurezza e piena fruibilità delle aree sciistiche. Il comma 8 prevede incentivi fiscali finalizzati all'innevamento programmato ecocompatibile ed ecosostenibile.
      L'articolo 8 sposta l'obbligo del casco protettivo dai quattordici ai diciotto anni e definisce le sanzioni in caso di inutilizzo.
      Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 definiscono gli obblighi di prudenza nel comportamento che lo sciatore deve tenere in termini di velocità, sorpasso, stazionamento, coinvolgimento in caso di incidente e soccorso
      L'articolo 15 amplia il divieto di percorrere a piedi le piste da sci e ridefinisce i casi in cui la risalita a piedi è consentita.
      L'articolo 16 definisce l'utilizzo di mezzi meccanici nelle piste da sci.
      L'articolo 17 reca nuove norme sul fuoripista, nonché sulle responsabilità dei gestori e degli utenti che praticano tale attività. Prevede inoltre l'obbligo di utilizzo di appositi sistemi elettronici per la sicurezza.
      L'articolo 18 determina le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della legge.
      L'articolo 19 inserisce gli accertamenti alcolemici e tossicologici in caso di infortunio con lesioni gravi.
      L'articolo 20 definisce le responsabilità dei gestori e degli utilizzatori di snowpark.
      L'articolo 21, per quanto attiene i servizi di soccorso permette, al comma 2, la stipula di convenzioni tra gestori e soggetti competenti per il controllo.
      L'articolo 22 reca norme per l'adeguamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle disposizioni della legge.
      L'articolo 23 definisce la copertura finanziaria.
      L'articolo 24 prevede il recepimento della Giornata mondiale delle montagne, celebrata ogni anno l'11 dicembre.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Principi, finalità e ambito di applicazione).

      1. Lo Stato riconosce e valorizza l'essenziale valenza dei territori montani e di tutte le aree sciabili in termini di coesione sociale, economica, territoriale e di sviluppo del turismo e sostiene le attività connesse alla pratica dello sci e ogni altra attività sportiva, invernale ed estiva, che utilizzi impianti e tracciati destinati all'attività sciistica.
      2. La presente legge, anche al fine di consentire il libero accesso agli sport da discesa e da fondo alle persone con disabilità, detta norme in materia di prevenzione e promozione della sicurezza nella pratica agonistica e non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i princìpi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili che devono coinvolgere gli sciatori, le scuole di sci, i gestori degli impianti sciistici e le forze dell'ordine nel quadro della promozione di una cultura dello sci in sicurezza; essa favorisce lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.
      3. Nella pratica agonistica degli sport invernali si applicano le norme di sicurezza in pista previste dalla Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale (CONI), nel rispetto delle normative sanitarie in tema di idoneità all'attività sportiva emanate dal Ministero della salute.

Capo II
GESTIONE DELLE AREE SCIABILI ATTREZZATE
Art. 2.
(Aree sciabili attrezzate).

      1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, comprese le infrastrutture a esse collegate sia aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.
      2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino ed eventualmente di altri sport della neve, e per le pratiche sportive, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
      3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni.
      4. Il gestore non è responsabile per i sinistri verificatisi agli sciatori che utilizzano le piste al di fuori degli orari di apertura delle stesse, anche se causati da mezzi meccanici di proprietà o in uso al gestore stesso.
      5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste di sci alpino, servite da almeno tre impianti di risalita, i gestori, in accordo con i comuni interessati, individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e di snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono

essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.
      6. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di venti piste di sci alpino, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori, in accordo con i comuni interessati, individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e con lo snowboard denominate «snowpark». Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
      7. La lunghezza delle piste di cui al presente articolo non può essere inferiore all'uno per cento della lunghezza delle piste stesse da destinare all'attività turistica.
      8. Si demanda al gestore delle aree di sosta, dove esistenti, l'individuazione di posteggi riservati alle persone con disabilità situati in prossimità degli imbarchi delle seggiovie e delle cabinovie.
Art. 3.
(Obblighi dei gestori).

      1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, la messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni, nonché adoperandosi per rimuovere, ove possibile, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte delle persone con disabilità. I gestori si adoperano per consentire e migliorare, ove possibile e in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, l'accesso all'attività sciistica nonché alle strutture sportive e ai servizi connessi da parte delle persone con disabilità.
      2. I gestori provvedono, altresì, alla messa in sicurezza delle piste anche mediante

l'apposizione della segnaletica di cui alle norme UNI 10869 aprile 2000, individuando i soggetti ai quali spetta la direzione della sicurezza delle piste medesime.
      3. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.
      4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, i gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso anche per le persone con disabilità, che deve essere svolto da personale qualificato tramite apposita certificazione rilasciata dagli enti competenti ai sensi di un apposito regolamento attuativo adottato dalle regioni. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla formazione e all'aggiornamento professionale relativo al soccorso delle persone anche con disabilità presenti sulle piste da sci. Il gestore ha l'obbligo di segnalare con chiare e preventive indicazioni gli eventuali impianti inaccessibili allo sciatore con disabilità. I dati relativi agli incidenti avvenuti sulle piste da sci o in prossimità degli impianti sono raccolti dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Forze di polizia e dal Comando truppe alpine dell'Esercito e sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio. I dati sono raccolti tramite un apposito modello unico da predisporre di concerto tra i citati soggetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni gestore deve dotarsi, in conformità alle disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito piano di evacuazione idoneo a garantire la messa in sicurezza anche delle persone con disabilità. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.
      5. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 in materia di soccorso comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 100.000 euro.
      6. I gestori individuano, ove possibile, in prossimità dell'area sciabile, tenuto conto della conformazione e dell'ampiezza dei luoghi, nonché delle esigenze dell'attività di elisoccorso, apposite aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.
      7. I comuni hanno l'obbligo di identificare almeno un'area dedicata allo stazionamento dei mezzi di soccorso debitamente segnalata. Ciò vale sia per le ambulanze che per l'elisoccorso afferenti al 118 del territorio di riferimento.
      8. I comuni ove hanno sede le stazioni sciistiche si dotano di un canale radio di emergenza montana transfrontaliera europeo, nella banda VHF, per chiamate di emergenza radio
      9. L'obbligo di dotazione del defibrillatore automatico esterno (DAE) e della sua manutenzione previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, è trasferito dalle associazioni sportive ai proprietari degli impianti per quanto riguarda l'acquisizione, l'installazione e il monitoraggio degli stessi.
      10. Negli impianti deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE, posizionato a una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento e adeguatamente segnalato, con il relativo personale addestrato all'utilizzo. Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli enti autorizzati, sono riconosciute su tutto il territorio dello Stato.
Art. 4.
(Responsabilità civile dei gestori).

      1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente

stipulato un apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di tali aree.
      2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
      3. La pratica dello sci e qualsiasi attività allo stesso legata effettuata oltre le delimitazioni poste ai bordi delle piste e nell'inosservanza della segnaletica e delle disposizioni posizionate dal gestore è ad esclusivo rischio e pericolo dell'utente.
      4. In caso di sinistro riferito al comma 3, sia per danni o infortuni propri o cagionati a terzi, l'utente rimane l'unico responsabile del sinistro procurato e ogni onere causato, di qualsiasi natura, anche inerente il soccorso, resta a carico dello stesso.
      5. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. È fatto obbligo ai gestori di segnalare agli utenti tramite apposita cartellonistica e di mettere a loro disposizione, all'atto della vendita del titolo di transito, la facoltà di acquisto di una polizza assicurativa per la responsabilità civile per i danni eventualmente provocati dai medesimi a persone o a cose nella pratica degli sport invernali da discesa.
Art. 5.
(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

      1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nella pratica degli sport invernali, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
      2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
      3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.
      4. I gestori provvedono, altresì, a informare quotidianamente gli utenti tramite appositi bollettini sui rischi di valanghe emanati dagli organi competenti presso i punti di accesso dell'area sciabile. Il bollettino deve essere posto solo presso gli impianti di primo arroccamento.
Art. 6.
(Segnaletica).

      1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 2005, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.
      2. La segnaletica deve essere conforme ai requisiti della normativa di cui al comma 1; per le stazioni confinanti con altre stazioni di diverso Stato o regione è ammesso comunque l'impiego della segnaletica uniforme a quella impiegata dalla stazione confinante. La segnaletica è realizzata e posizionata considerando gli effetti di un eventuale urto da parte dello sciatore.
      3. È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche o gli apprestamenti di sicurezza.
Art. 7.
(Manutenzione e innevamento programmato).

      1. Per sistema di innevamento programmato si intende l'insieme degli impianti, macchinari e attrezzature, sia fissi che mobili, compresi i fabbricati, i manufatti, le opere e le condotte di raccolta, di accumulo e di adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la sicurezza e la piena fruibilità delle piste, aree e sistemi sciistici.
      2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.
      3. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del

fondo o altri pericoli atipici, gli stessi devono essere rimossi, ovvero la pista deve essere chiusa. Le segnalazioni riguardanti lo stato della pista o la chiusura della stessa devono essere poste, in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista, nonché presso le stazioni di valle degli impianti di trasporto a fune. I gestori possono individuare alcune piste o tratti di pista da lasciare non battuti indicandoli con apposita segnaletica.
      4. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
      5. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
      6. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2017. A decorrere dall'anno 2018 il finanziamento è stabilito dalla legge di bilancio. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.
      7. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2017, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2018 il finanziamento è stabilito dalla legge di bilancio. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      8. Compatibilmente con le risorse disponibili, è compito dello Stato individuare strumenti di incentivazione fiscale volti a favorire gli investimenti finalizzati all'innevamento programmato ecocompatibile ed ecosostenibile delle piste da sci e allo loro corretta manutenzione.
Capo III
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI
Art. 8.
(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni diciotto).

      1. L'utilizzatore delle aree sciabili o, in caso di minore, chi esercita anche momentaneamente la responsabilità genitoriale, deve verificare che le caratteristiche dell'impianto da utilizzare e delle piste da percorrere siano conformi alle proprie capacità tecniche; deve inoltre tenere un comportamento tale da poter far fronte a ogni imprevisto legato allo stato della pista, alla presenza di altri sciatori, alle condizioni manutentive del materiale usato e alle condizioni meteorologiche e ambientali.
      2. Più in generale l'utente deve sciare a velocità moderata e in condizioni psico-fisiche idonee e non deve uscire dalle piste delimitate dalle palinature, non deve fare

salti e acrobazie e deve inoltre tenere una adeguata linea di discesa che, anche in caso di caduta, non lo proietti al di fuori della pista stessa dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo.
      3. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino, dello snowboard e per quanto riguarda lo sci alpinismo nella fase di discesa in un'area sciabile attrezzata, è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore a diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 5.
      4. Il responsabile della violazione delle disposizioni in tema di utilizzo del casco di cui al comma 3 del presente articolo e di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 250 euro.
      5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 3 e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.
      6. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
      7. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
      8. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
Art. 9.
(Velocità e obblighi di prudenza nel comportamento).

      1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche

della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui e non provochi danni.
      2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
      3. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento specifico di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, al tipo di pista, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'affollamento delle piste.
Art. 10.
(Precedenza).

      1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.
      2. Lo sciatore a monte, che ha la possibilità di scegliere il percorso, deve tenere una direzione che eviti il pericolo di collisione con lo sciatore a valle garantendo, per quanto possibile, la precedenza agli sciatori con disabilità prestando altresì attenzione alle traiettorie degli sciatori che lo precedono, in considerazione del tipo di attrezzo dagli stessi utilizzato.

Art. 11.
(Sorpasso).

      1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.
      2. Il sorpasso può essere effettuato con sufficienti spazio e visibilità sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato consentendogli le sue naturali evoluzioni.

Art. 12.
(Incrocio).

      1. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta, deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri; negli incroci deve dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni, se presenti.

Art. 13.
(Stazionamento).

      1. Lo sciatore deve evitare di fermarsi, se non in caso di necessità, nei passaggi obbligati o senza visibilità.
      2. La sosta deve avvenire ai bordi della pista.
      3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
      4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. Chiunque sia coinvolto in un incidente o ne sia testimone è tenuto a dare le proprie generalità.

Art. 14.
(Omissione di soccorso).

      1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di un altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà, non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

Art. 15.
(Transito e risalita).

      1. È vietato percorrere a piedi e con le ciaspole le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità procedendo soltanto ai bordi delle stesse.


      2. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.
      3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è vietata; è ammessa solo previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o in mancanza di tale autorizzazione solo per casi di urgente necessità. Qualora consentita, anche a fronte di corrispettivo, deve avvenire ai bordi della pista, entro la distanza di un metro a partire dal margine esterno prescelto dal gestore, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. Tale possibilità deve essere evidenziata da appositi cartelli segnaletici ed è in ogni caso limitata agli orari di funzionamento degli impianti.
Art. 16.
(Mezzi meccanici).

      1. È vietato ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
      2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.
      3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Art. 17.
(Sci fuori pista e sci-alpinismo).

      1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi, intendendo per piste esclusivamente i percorsi battuti e delimitati dal

bordo della battitura e da idonea palinatura. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano e senza alcuna presunzione di responsabilità a suo carico in merito agli incidenti che possono verificarsi, potrà destinare specifici percorsi per la fase di salita nella pratica dello sci alpinismo. Tali percorsi devono essere segnalati con idonei cartelli al fine della migliore tutela dei fruitori.
      2. I gestori degli impianti di risalita possono segnalare a fini turistici, con qualunque mezzo, i percorsi fuoripista presenti sul territorio, senza alcuna presunzione di responsabilità nei loro confronti.
      3. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo e il freeride devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso, nonché di pala e di sonda omologati secondo la normativa vigente.
      4. I soggetti che utilizzano le ciaspole, laddove per le condizioni climatiche e della neve sussistano evidenti rischi di valanga, devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso, nonché di pala e di sonda omologati secondo la normativa vigente.
Art. 18.
(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

      1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il miglior utilizzo delle piste da sci e degli impianti.
      2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per condotte diverse da quelle sanzionate dalla presente legge, i responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 400 euro.

Art. 19.
(Concorso di colpa).

      1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.
      2. Nei casi di infortunio con lesioni gravi gli utenti sono sottoposti ad accertamenti alcolemici e tossicologici.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA
Art. 20.
(Snowboard e snowpark).

      1. Le disposizioni previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.
      2. Nello snowpark sono presenti salti, rampe e variazioni del terreno creati artificialmente; le strutture variano di difficoltà e cambiano costantemente in base alle condizioni della neve, del tempo, dell'usura, della fresatura e dell'ora del giorno. Possono essere utilizzati per le evoluzioni sia gli sci che lo snowboard.
      3. È fatto obbligo, in capo all'utilizzatore, di ispezionare le strutture prima del loro utilizzo e durante l'arco della giornata, di controllare il grado di difficoltà e il rischio in cui si incorre nel loro utilizzo, che deve avvenire in base alle proprie capacità tecniche, nonché dell'uso del casco.
      4. Il gestore non è in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno degli snowpark.
      5. Il gestore non è altresì in alcun modo responsabile degli incidenti che possano verificarsi all'interno delle aree sciabili, in attività collaterali o complementari alle attività sciistiche e turistiche, anche ludiche, dallo stesso non gestite.

Art. 21.
(Soggetti competenti per il controllo).

      1. Ferma restando la normativa regionale vigente in materia, la Polizia di Stato,

l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locale o provinciale, nello svolgimento del servizio di vigilanza nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
      2. Ai fini del miglior esercizio dei servizi di vigilanza e di soccorso nelle aree di sci alpino possono essere stipulate convenzioni per quanto attiene ai servizi di soccorso fra i gestori e i soggetti di cui al comma 1, nonché tra i medesimi gestori e il Comando truppe alpine dell'Esercito. In assenza dei soggetti di cui al comma 1 e al presente comma, i gestori delle aree assicurano l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di soccorso mediante convenzione con soggetti diversi deputati allo svolgimento di tali mansioni.
Art. 22.
(Adeguamento).

      1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa e a quelle che costituiscono princìpi fondamentali in materia di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
      2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, fatta salva la possibilità di una copertura dei maggiori oneri con un aumento delle tariffe.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

Art. 23.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro

annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 6 e 7, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24.
(Giornata internazionale delle montagne).

      1. Al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, è recepita, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne» fissata dall'Organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno. In occasione di tale ricorrenza sono proposti eventi e iniziative condivisi dall'intero comparto montano sotto l'egida delle istituzioni preposte.