• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00204-B/001 premesso che: il testo modificato dal Senato non contiene l'avverbio «consapevolmente»; il riferimento alla consapevolezza circa l'accettazione della promessa di voti,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00204-B/001presentato daSISTO Francesco Paolotesto diGiovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

La Camera,
premesso che:
il testo modificato dal Senato non contiene l'avverbio «consapevolmente»;
il riferimento alla consapevolezza circa l'accettazione della promessa di voti, presente nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, potrebbe apparire ultroneo, in quanto la fattispecie contiene tra gli elementi costitutivi la circostanza che i voti promessi ed offerti al candidato sono ottenuti con «le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis»; per la sussistenza di tale delitto è, pertanto, necessario che la rappresentazione e la volontà del soggetto agente si concentrino anche su tale requisito costitutivo. In altri termini, perché un soggetto sia chiamato a rispondere del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, è necessario che si sia rappresentato che i voti promessigli provengono dalla diretta attività di procacciamento messa in campo da un'associazione di tipo mafioso che, appunto, come recita l'articolo 416-bis c.p., «si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ... al fine di impedire ed ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri voti in occasione di consultazioni elettorali»;
non è pertanto sufficiente la mera conoscenza della qualità del soggetto che promette, perché possa dirsi sussistente l'elemento soggettivo del dolo. Detta conoscenza, se non accompagnata dalla consapevolezza che il promittente opera effettivamente all'interno di una struttura associativa di tipo mafioso, resta irrilevante ai fini della sussistenza del reato;
di conseguenza, non integra la fattispecie, la condotta di quel candidato che, in occasione della campagna elettorale in una zona notoriamente ad alta densità mafiosa accetti una promessa di voti, pur rappresentandosi ed accettando il rischio che il soggetto proponente sia un esponente della cosca mafiosa della zona, ma che, tuttavia, non solo non ha come obiettivo il fatto di stringere un patto elettorale con un'associazione mafiosa, ma nemmeno ne ha la certezza. La norma, infatti, richiede un quid pluris, ovvero che il soggetto agente abbia quantomeno la certezza che la promessa di voti oggetto di scambio si inquadri nel contesto di attività di una associazione mafiosa;
ritenuto pertanto che in definitiva, anche in assenza di una particolare qualificazione del dolo, non si ritiene sussista il rischio di una eccessiva dilatazione nell'applicazione della norma, né può ritenersi che possa farsi riferimento al dolo eventuale, proprio in considerazione del fatto che la condotta si connota per l'uso del metodo mafioso, necessariamente oggetto di rappresentazione volitiva,

impegna il Governo

ad effettuare con cadenza annuale un monitoraggio dell'applicazione dell'articolo 416-ter del codice penale, così come modificato dal presente provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche normative tese a garantire una coerente applicazione della norma e la sua efficacia nella lotta alla criminalità mafiosa.
9/204-B/1. Sisto, Morani, Leone, Dambruoso.