• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01542-B/002 premesso che: in relazione al testo della riforma delle province approvato dal Senato ed ora approdato alla Camera dei deputati, i commenti apparsi sulla stampa hanno destato alcune...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01542-B/002presentato daFUCCI Benedetto Francescotesto diGiovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

La Camera,
premesso che:
in relazione al testo della riforma delle province approvato dal Senato ed ora approdato alla Camera dei deputati, i commenti apparsi sulla stampa hanno destato alcune perplessità in merito alla durata del mandato dei consiglieri provinciali in carica;
è emersa, in particolare, la tesi secondo la quale tali amministratori decadano il giorno stesso dell'entrata in vigore della riforma e non possano concludere il loro mandato elettivo alla scadenza naturale dello stesso;
tale impostazione, che, invero, non pare trovare fondamento in alcuna esplicita disposizione del legislatore, viene fatta desumere dalla previsione contenuta nel comma 82 dell'articolo unico del disegno di legge, ai sensi del quale «il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge (...) assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione (...) fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014»;
a ben vedere, a prescindere dalla circostanza che la voluntas legis non è quella di interrompere il mandato elettivo dei consiglieri provinciali prima della scadenza naturale, le disposizioni contenute nella riforma ed altre ancora in vigore vanno esplicitamente nella direzione opposta;
entrando maggiormente nel dettaglio, lo stesso comma 82 introduce la previsione sopra richiamata dopo avere precisato espressamente «Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» (...);
il comma 79, lettera a), prevede che l'elezione del nuovo consiglio provinciale, così come previsto dalla riforma, è indetta entro il 30 settembre 2014 «per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014», il che, con ogni evidenza, lascia impregiudicata la scadenza naturale, nel 2014, per fine mandato, degli organi attualmente in carica;
anche la lettera b) del medesimo comma conferma la stessa intenzione, laddove stabilisce che «successivamente a quanto previsto alla lettera a)», ossia, per le province i cui organi scadono per fine mandato oltre il 2014, l'elezione va indetta «entro trenta giorni dalla scadenza per fine mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali»;
da quanto è dato desumere, la ratio delle lettere a) e b) del comma 79 sta proprio nella necessità di armonizzare, in modo graduale, l'insediamento dei nuovi organi provinciali con l'imprescindibile rispetto della conclusione dei mandati in corso;
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n.147, alle quali si intende derogare con il comma 82 della riforma, stabiliscono che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, «relative al commissariamento delle amministrazioni provinciale» si applicano «ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014». Il comma 325 ha voluto, cioè, incidere sulla durata delle regole del commissariamento straordinario contenute nel Testo Unico degli Enti Locali e richiamate nel citato comma 115 per la gestione provvisoria, non più limitata alle province con organi in scadenza naturale tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, ma estesa anche a quelle con organi in scadenza naturale tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2014;
per le ragioni sopra dette sembra potersi concludere che è a queste disposizioni sul commissariamento delle province che vuole derogare il citato comma 82 della riforma, con il mantenimento in carica, a titolo gratuito, sia del presidente, quale commissario con gli stessi poteri del consiglio, sia della giunta sino all'insediamento dei nuovi organi, (comunque non oltre il 31 dicembre 2014);
alla luce delle predette considerazioni, non può non concludersi che tale forma di gestione commissariale decorrerà dal giorno successivo alla scadenza naturale del mandato prevista per l'anno in corso;
peraltro, a rafforzamento di tale conclusione, è altresì dirimente la vigente disposizione, di cui al citato articolo 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012, penultimo periodo – estranea alle richiamate regole relative al commissariamento pur contenute nei periodi precedenti dello stesso comma – secondo la quale «Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla scadenza naturale dei mandati». E la riforma, in discussione ora alla Camera dei deputati, non solo non intacca tale disposizione, ma addirittura la dà per presupposta nelle sue previsioni, così come chiarito nelle precedenti osservazioni,

impegna il Governo

a fornire adeguati chiarimenti sulla conferma della scadenza naturale del mandato degli amministratori in carica.
9/1542-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Fucci, Distaso, Marti.