• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01542-B/019 premesso che: vista la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali che corrisponde al giorno della proclamazione degli eletti del quinto anno successivo alla...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01542-B/019presentato daSARRO Carlotesto diGiovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

La Camera,
premesso che:
vista la scadenza naturale dei mandati elettorali degli organi provinciali che corrisponde al giorno della proclamazione degli eletti del quinto anno successivo alla tornata elettorale e dunque la piena legittimità degli organi elettivi in carica fino a tale data e degli atti da essi assunti;
ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), la gestione finanziaria provvisoria ex articolo 163, comma 2, delle province è prevista solo nel caso in cui non sia stato approvato dal consiglio il bilancio di previsione nei termini di legge previsti;
quanto previsto nei commi 14 e 82 in merito alla gestione provvisoria non è riferibile alle province i cui consigli abbiano già adempiuto ovvero adempiranno all'approvazione del bilancio nei termini previsti a legislazione vigente;
una differente interpretazione danneggerebbe la collettività amministrata in quanto limita l'ente, il quale non potrà procedere a quegli interventi, di ordinaria amministrazione, non urgenti ma già programmati (ad esempio manutenzione delle strade, edilizia scolastica da effettuarsi nel periodo di chiusura delle scuole, dissesto idrogeologico, e altro);
la disposizione dell'articolo 163, comma 2, del citato Testo unico degli enti locali ha una natura sanzionatoria che non può essere applicata agli enti che hanno nei termini adempiuto all'approvazione del bilancio risolvendosi diversamente in un pregiudizio nei confronti della collettività;
l'applicazione dei restanti limiti previsti dai commi 14 e 82 del provvedimento in esame (ordinaria amministrazione e atti urgenti) consente comunque una ridotta operatività, ma non la paralisi dell'ente, come invece sicuramente comporta l'applicazione della disposizione sanzionatoria dell'articolo 163, comma 2, del Testo unico degli enti locali,

impegna il Governo

a interpretare le disposizioni di cui ai commi 14 e 82 del provvedimento in esame nel senso che la gestione provvisoria di cui all'articolo 163 comma 2 del Testo unico degli enti locali si applica solo agli enti che non abbiano approvato il bilancio nei termini previsti dalla legge.
9/1542-B/19. Sarro, Russo, Castiello.