• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01542-B/036 premesso che: il presente disegno di legge aumenta – rispetto alla legislazione vigente (articolo 16, comma 17 del decreto-legge n. 138 del 2011) – da 6 a 10 il numero dei...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01542-B/036presentato daMOLTENI Nicolatesto diGiovedì 3 aprile 2014, seduta n. 204

La Camera,
premesso che:
il presente disegno di legge aumenta – rispetto alla legislazione vigente (articolo 16, comma 17 del decreto-legge n. 138 del 2011) – da 6 a 10 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni fino a 3.000 abitanti; da 7 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 3.000 a 5000 abitanti; da 10 a 12 il numero dei consiglieri comunali per i Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, senza prevedere alcuna norma transitoria rispetto alle prossime elezioni amministrative indette per il 25 maggio 2014. La tornata amministrativa del maggio 2014 investe all'incirca 2.350 Comuni fino a 3.000 abitanti; circa 680 Comuni da 3.000 a 5.000 abitanti; circa 640 Comuni da 5.000 a 10.000 abitanti. I Comuni sopra ricordati rientrano nella categoria dei Comuni fino a 15.000 abitanti, per i quali la normativa vigente (articolo 71, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, Testo unico degli enti locali) prescrive che ciascuna candidatura a sindaco sia collegata ad una lista, la quale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti. La lista va presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a consigliere e delle collegate candidature a sindaco deve essere sottoscritta (per i Comuni sopra 1.000 abitanti) da un numero di elettori (graduato rispetto alla «taglia» dei Comuni, dall'articolo 3 della legge n. 81 del 1993);
le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature (articolo 14, comma 3 della legge n. 53 del 1990);
la presentazione delle liste deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno, antecedenti la data di votazione (così l'articolo 28 e 32 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali);
riguardo le sottoscrizioni, vale, inoltre, rammentare una giurisprudenza amministrativa orientata verso un ’collegamento’ tra lista indicante i nominativi dei candidati e la sottoscrizione – talché ima variazione dei nominativi della lista importa nullità della sottoscrizione. È ovvio quindi che le disposizioni introdotte mettono a rischio il normale svolgimento delle prossime elezioni amministrative e si presentano quindi rispetto agli effetti che produrranno manifestamente incostituzionali ai sensi del dettato costituzionale di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione,

impegna il Governo

a chiarire le disposizioni introdotte dal presente disegno di legge al fine di permettere il regolare svolgimento delle prossime elezioni amministrative.
9/1542-B/36. (Testo modificato nel corso della seduta).  Molteni.