Testo MOZIONE
Atto a cui si riferisce:
C.1/01629 premesso che:
un elevato livello di protezione dei consumatori e in particolare della salute umana è uno degli obiettivi dell'Unione europea, come sancito anche...
Atto Camera
Mozione 1-01629presentato daGALLINELLA Filippotesto diLunedì 15 maggio 2017, seduta n. 796
La Camera,
premesso che:
un elevato livello di protezione dei consumatori e in particolare della salute umana è uno degli obiettivi dell'Unione europea, come sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
il suddetto obiettivo è perseguito anche attraverso una particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti di consumo a disposizione nel mercato interno, ancorché questo comporti alcuni obblighi imposti a fabbricanti, importatori e distributori;
garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura è elemento indispensabile a consentire l'individuazione degli operatori economici e l'eventuale adozione di misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati;
i prodotti dovrebbe, pertanto, recare informazioni atte a consentire l'identificazione del fabbricante e, se del caso, dell'importatore;
l'indicazione del Paese di origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare, essa aiuta ad identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione;
le succitate informazioni danno un significativo contributo alle autorità di vigilanza del mercato nel reperimento del luogo di fabbricazione effettivo e rendono possibili i contatti con le autorità del Paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles COM(2013)78, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;
l’iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato fin dall'inizio più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole dell'europarlamento nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;
al fine di superare l’empasse legato alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad un'applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e oreficeria) ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del « made in» obbligatorio;
il progetto di un marchio ad uso volontario noto come «contrassegno made in Italy» in discussione presso il Ministero dello sviluppo economico, pur presentando indubbi profili positivi, non può in alcun modo ovviare alla mancanza di una norma comunitaria sull'indicazione del made in;
in materia di indicazione dell'origine le sensibilità degli Stati membri sono molto diverse, tanto che un numero significativo di essi si è sempre dichiarato a favore dell'introduzione del made in e considerato che l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;
con la dichiarazione di Roma adottata il 25 marzo 2017, gli Stati membri hanno ribadito il loro impegno a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati e lasciando la porta aperta a coloro che desidereranno associarsi successivamente,
impegna il Governo
1) a verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri ad instaurare una cooperazione rafforzata, aperta a tutti gli altri, nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori delle calzature, del tessile-abbigliamento, della ceramica, del legno per arredo e dell'oreficeria e di trasmetterne formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1-01629) «Gallinella, Vallascas, Da Villa, Cancelleri, Fantinati, Gagnarli, L'Abbate, Cariello, Battelli, Parentela, Terzoni, Cecconi».