Testo DDL 2833
Atto a cui si riferisce:
S.2833 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
e con il Ministro della salute (LORENZIN)
(V. Stampato Camera n. 3918)
approvato dalla Camera dei deputati lâ11 maggio 2017
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 maggio 2017
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della medesima Convenzione.
Art. 3.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: «di cui agli articoli 600, 601, 601-bis» sono inserite le seguenti: «, 601-ter, 601-quater»;
b) al primo comma dell'articolo 601-bis, dopo le parole: «parti di organi» sono inserite le seguenti: «o tessuti»;
c) dopo l'articolo 601-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 601-ter. -- (Prelievo di organi da persona vivente). -- Chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo o un tessuto da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 601-quater. -- (Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente). -- Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-ter, fa uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-ter, ridotta di un terzo.
Art. 601-quinquies. -- (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi). -- L'esercente la professione sanitaria che richiede o riceve denaro o altra utilità , per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo o di un tessuto prelevato illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a colui che dà , offre o promette il denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria.
Art. 601-sexies. -- (Circostanze aggravanti). -- Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Art. 601-septies. -- (Pena accessoria). -- Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-quinquies e per i delitti di cui agli articoli 601-ter e 601-quater, se commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».
Art. 4.
(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti)
1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-quinquies. 1. -- (Delitti in materia di prelievo di organi). -- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a un organo, a parte di un organo o a un tessuto prelevato da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote».
Art. 5.
(Riserve)
1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione)
1. Il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, è il Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia.
2. Le denunce presentate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1 sono trasmesse al punto di contatto di cui al comma 1 per l'inoltro al competente Stato parte della Convenzione medesima.
Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.











































