• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.1/01637    premesso che:     attraverso il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, è stata disciplinata la materia concernente i poteri speciali esercitabili dal Governo nei...



Atto Camera

Mozione 1-01637presentato daABRIGNANI Ignaziotesto diMartedì 16 maggio 2017, seduta n. 797

   La Camera,
   premesso che:
    attraverso il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, è stata disciplinata la materia concernente i poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti di rilevanza strategica nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni;
    con il decreto del Consiglio dei ministri n. 35 del 19 febbraio 2014, in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e con decreto del Presidente della Repubblica n. 86 del 25 marzo del 2014, con riguardo ai poteri speciali nei settori dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, sono state definite le condizioni e i procedimenti per l'esercizio dei poteri speciali nei due settori;
    gli ulteriori decreti del Presidente della Repubblica n. 85 del 25 marzo 2014 e n. 108 del 6 giugno 2014, hanno consentito di completare il quadro organizzativo regolamentare del settore;
    con tali poteri speciali l'Esecutivo può definire specifiche condizioni all'acquisto di partecipazioni, porre il veto all'adozione di delibere relative ad operazioni particolarmente rilevanti, dichiarare nulle le delibere adottate con il voto determinante delle azioni o quote acquisite in violazione degli obblighi di notifica;
    le direttive dell'Unione europea hanno sollevato la necessità di rendere compatibile con il diritto europeo la disciplina nazionale dei poteri speciali del Governo che era già stata oggetto di censure sollevate dalla Commissione europea, che attraverso la comunicazione 97/C 220/069 ha affermato che «l'esercizio di tali poteri deve essere attuato senza discriminazioni ed è consentito se si basa su criteri obiettivi, stabili e resi pubblici» e se è giustificato da «motivi imperiosi di interesse generale»;
    anche la Corte di giustizia europea ha emanato una pronuncia di condanna nei confronti del nostro Paese. Procedure analoghe sono state sollevate anche rispetto alle normative di Regno Unito, Portogallo, Francia, Spagna e Germania;
    la nuova normativa riguarda tutte le società, pubbliche o private, che svolgono attività di rilevanza strategica. In tali casi, il golden power consiste nella possibilità di far valere il veto del Governo alle delibere, agli atti e alle operazioni concernenti asset strategici, in presenza di requisiti richiesti dalla legge, nonché di imporre specifiche condizioni, di porre condizioni all'efficacia dell'acquisto di partecipazioni di soggetti esterni all'Unione europea in società che detengono attivi «strategici», anche, in casi straordinari, opponendosi all'acquisto stesso;
    fino ad oggi il golden power è stato utilizzato dai Governi solo in alcuni limitati casi: secondo la relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali, dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2016 sono stati emanati solo due decreti con prescrizioni su 30 operazioni notificate e mai posto il veto. Circa il 47 per cento delle notifiche ha riguardato operazioni nel settore della «difesa e sicurezza nazionale», il 23 per cento le comunicazioni, il 17 per cento l'energia, il 13 per cento i trasporti;
    tra il 2007 ed il 2015 si verificato un calo del 42 per cento negli investimenti esteri diretti in entrata e, in attesa di un rilancio della politica industriale europea, l'introduzione non diligentemente esaminata di ulteriori barriere rischia di aggravare una perdita di competitività interna;
    l'esigenza di aggiornare gli strumenti di difesa delle imprese strategiche, adattandoli alle mutate situazioni internazionali, è ormai avvertita anche da altri partner europei;
    in questi ultimi anni diversi sono stati i casi di acquisizioni «ostili» di imprese italiane ad opera di investitori stranieri che hanno portato alla luce un sistema di acquisizione a volte aggressivo, in quanto concentrato sull'acquisto corposo di azioni, su manovre di borsa sulle quali la Consob ha più volte espresso preoccupazione, e sul lancio di offerte pubbliche di acquisto;
    tali comportamenti contrastano con lo spirito e la pratica dell'integrazione economica europea, in una fase politica dell'Unione europea dove al contrario vi sarebbe bisogno di maggiore coesione e trasparenza;
    una modifica della normativa sul golden power dovrebbe tenere ben presente il confine tra gli interessi nazionali e le materie inerenti alla libertà di impresa, ai principi costituzionali e dell'Unione europea, e al diritto alla concorrenza,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative normative volte a dare corso all'aggiornamento dei regolamenti per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema della difesa e di sicurezza nazionale;
2) ad adottare iniziative finalizzate a revisionare le norme relative al cosiddetto golden power, conciliando la libertà di iniziativa economica con la salvaguardia degli assetti proprietari delle aziende italiane di rilevanza strategica;
3) ad adottare iniziative volte a prevedere obblighi di trasparenza a carico degli acquirenti, in modo da agevolare la permanenza sul territorio di insediamenti produttivi, professionalità e posti di lavoro, sul modello di quanto già previsto in altri Paesi dell'Unione europea.
(1-01637) «Abrignani, Francesco Saverio Romano, Parisi, Zanetti, Vezzali».