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Atto a cui si riferisce:
S.1/00789 premesso che: la legge n. 122 del 2016 ha dato attuazione della direttiva 2004/80/CE, in ordine al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti; la...



Atto Senato

Mozione 1-00789 presentata da GIANLUCA ROSSI
martedì 16 maggio 2017, seduta n.822

Gianluca ROSSI, LUMIA, CARDINALI, GINETTI, Mauro Maria MARINO, ALBANO, AMATI, CALEO, FASIOLO, GIACOBBE, LO GIUDICE, LUCHERINI, MANASSERO, MATTESINI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEZZOPANE, SANGALLI, SPILABOTTE - Il Senato,

premesso che:

la legge n. 122 del 2016 ha dato attuazione della direttiva 2004/80/CE, in ordine al diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti;

la direttiva 2004/80/CE è tesa a facilitare, alle vittime di reato, l'accesso all'indennizzo equo e adeguato per il pregiudizio sofferto, indipendentemente dal luogo dell'Unione europea in cui il reato è stato commesso;

a tal fine, la direttiva richiede agli Stati membri di prevedere, nella rispettiva legislazione nazionale, un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, per poi rendere possibile l'accesso all'indennizzo nelle situazioni transfrontaliere;

il sistema di indennizzo previsto dalla direttiva opera quando la vittima non ottiene ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché questo risulta non punibile o non imputabile;

tenuto conto che:

fino al 2016 l'ordinamento italiano non contemplava un sistema generalizzato di indennizzo a favore delle vittime dei reati intenzionali violenti, ma solo singoli fondi destinati all'indennizzo di specifiche categorie di vittime di talune predeterminate fattispecie di reati;

con l'articolo 11 della legge n. 122 del 2016 anche l'ordinamento italiano ha riconosciuto alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona il diritto a un indennizzo a carico dello Stato;

sulla base dei dati riferiti all'anno 2012, forniti dall'ISTAT, il numero totale di vittime di delitti intenzionali violenti, ad opera di ignoti, risulta essere pari a 10.623;

tra le condizioni poste dalla legge n. 122 per l'accesso all'indennizzo vi è quella che richiede alla vittima di essere titolare di un reddito annuo, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che, in base a quanto previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002), risulta pari a euro 11.528;

questa condizione riduce drasticamente il numero delle persone offese ad opera di ignoti, che potranno beneficiare dell'indennizzo: sulla base delle stime prudenziali del Ministero della giustizia, dovrebbe aggirarsi intorno alle 320 persone l'anno;

considerato che:

l'indennizzo correlato al danno subito da reato oggetto della normativa comunitaria si differenzia dal risarcimento del medesimo danno anche per non essere di entità necessariamente corrispondente all'integrale ristoro del pregiudizio subito dal danneggiato;

l'indennizzo assolve in tali casi ad una funzione di natura pubblicistica, volta ad assicurare, ripartendone gli oneri a carico della collettività, una mera compensazione del disagio causato da determinati eventi pregiudizievoli, predeterminati dalla legge;

non si tratta quindi, né di un sussidio per persone svantaggiate economicamente, né di un risarcimento al fine della reintegrazione del reddito, perché tali indennità devono essere accordate sulla base del pregiudizio oggettivo subito in seguito a reati intenzionali violenti e sulla base del fatto che la vittima o suoi parenti non abbiano ottenuto alcun ristoro o perché non è stato possibile identificare l'autore del reato o perché non punibile o non imputabile;

ritenuto che:

l'articolo 12 della legge n. 122 del 2016, nella parte in cui condiziona la corresponsione dell'indennizzo ai rigorosi requisiti di reddito, viola, ad avviso dei presentatori, il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, laddove differenzia illegittimamente le posizioni degli aventi diritto all'indennizzo sulla base delle condizioni soggettive di reddito della vittima;

l'indennizzo, che dovrebbe essere riconosciuto, non deve essere corrispondente alla somma che sarebbe stata liquidata a titolo risarcitorio, ma dovrebbe essere determinato con riferimento ai concetti di equità ed adeguatezza, senza risultare meramente simbolico, ma in ogni caso più idoneo a consentire una forma di ristoro del pregiudizio subito, nonché più proporzionato alla gravità del reato e agli effetti sulla vita della vittima,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di inserire nel prossimo provvedimento legislativo utile una disposizione volta a riconsiderare il requisito del reddito dalle condizioni necessarie alle vittime di reati intenzionali violenti per beneficiare dell'indennizzo a carico dello Stato;

2) a considerare l'opportunità di modificare i criteri con i quali sono oggi individuati gli importi dell'indennizzo, determinando gli importi massimi e minimi da corrispondere, individuati in proporzione alla gravità del reato e comunque idonei a consentire un ristoro del pregiudizio subito dalla vittima.

(1-00789)