• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11403    notizie di stampa (Il Giornale del 6 aprile 2017, pagina 8) riferiscono che Paolo Aquilanti, attuale segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11403presentato daFRUSONE Lucatesto diGiovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   FRUSONE, PETRAROLI, BASILIO, CORDA e FRACCARO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri . — Per sapere – premesso che:
   notizie di stampa (Il Giornale del 6 aprile 2017, pagina 8) riferiscono che Paolo Aquilanti, attuale segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, consigliere parlamentare in pensione dal Senato e nominato consigliere di Stato con delibera del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2016 (Governo Renzi), abbia chiesto di essere collocato fuori ruolo per continuare a rivestire la funzione di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   la legge 27 aprile 1982, n. 186, all'articolo 29, primo comma, dispone: «Il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni»;
   la Presidenza del Consiglio argomenterebbe, secondo l'articolo predetto, che «dal combinato disposto di norme successive (legge n. 400 del 1988 e decreto legislativo n. 303 del 1999) il collocamento fuori ruolo di un segretario generale “è obbligatorio e viene disposto secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti”»;
   considerato che anche per la nomina a consigliere di Stato di Antonella Manzione, già capo del dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, a giudizio degli interroganti si è operata una forzatura, contrastando ciò apertamente con la disposizione che prevede l'età minima di 55 anni, a fronte dei 53 raggiunti dalla dottoressa Manzione;
   altre notizie di stampa riferiscono che, nel verbale della seduta del Consiglio della giustizia amministrativa che ha esaminato la proposta di nomina di Antonella Manzione, si leggono alcune argomentazioni del presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno, per il quale: «la regola sull'età minima per essere indicati come consigliere di Stato “deve essere interpretata alla luce del mutato quadro normativo” e cioè dell'abbassamento dell'età di pensione per i magistrati fissato oggi a 70 anni. Un'interpretazione “evolutiva” che alleggerisce i vincoli del requisito anagrafico» (così Ilfattoquotidiano.it), come se il requisito dell'età minima fosse posto a presidio dell'interesse pensionistico del singolo giudice e non dell'interesse generale alla maturazione di un bagaglio di esperienza e conoscenza;
   ai sensi della precitata legge n. 186 del 1982, si ricorre al reclutamento dei consiglieri di Stato in caso di posti vacanti e non per mero titolo onorifico  –:
   quale sia stata la ragione che ha indotto il Governo a deliberare in ordine alla nomina di Paolo Aquilanti a componente del Consiglio di Stato quando lo stesso già rivestiva la funzione di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e se all'atto della nomina vi fosse già la consapevolezza che avrebbe fatto ricorso al collocamento fuori ruolo;
   se non ritenga di dover salvaguardare il profilo della terzietà che deve caratterizzare la figura e l'operato del giudice amministrativo e se non ritenga pertanto di assumere le iniziative di competenza per l'annullamento in autotutela delle nomine predette. (5-11403)