• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11399    nel dicembre 2003 veniva approvata la legge n. 350, il cui articolo 4, equiparando le imprese piemontesi alluvionate del 1994 alle terremotate della Sicilia 1990, consentiva alle imprese...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11399presentato daTARICCO Minotesto diGiovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   TARICCO, GRIBAUDO, D'OTTAVIO, MARCHI, SENALDI, CAPOZZOLO, LAVAGNO, ROMANINI, ROSSOMANDO, LA MARCA, GNECCHI e BARGERO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   nel dicembre 2003 veniva approvata la legge n. 350, il cui articolo 4, equiparando le imprese piemontesi alluvionate del 1994 alle terremotate della Sicilia 1990, consentiva alle imprese che in conseguenza dei gravi danni subiti non erano riuscite ad effettuare i versamenti per gli anni 1995, 1996 e 1997, di tributi, contributi e premi, di regolarizzare versando il 10 per cento degli importi dovuti al netto di interessi e sanzioni;
   successivamente, la legge n. 17 del 2007 stabiliva una riapertura dei termini, specificando anche che le agevolazioni si riferivano a tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi, e fissava il termine per la presentazione delle domande al 31 luglio 2007, dando la possibilità alle imprese che avevano versato l'importo dovuto, di presentare richieste di rimborso del 90 per cento dei contributi versati all'Inps negli anni 1995, 1996, 1997;
   sino a luglio 2011, l'Inps assicurava il pagamento delle somme previste, ma nei mesi seguenti bloccava l'erogazione rimborsi per le ditte alluvionate, ritenendoli non dovuti anche alla luce del messaggio della direzione centrale delle entrate contributive in data 19 giugno 2007 che evidenziava come la norma di differimento del termine di presentazione delle domande tese ad ottenere la definizione agevolata si riferisse esclusivamente a posizioni tributarie e non fosse quindi applicabile al settore previdenziale;
   il tribunale di Cuneo, in un contenzioso tra aziende e Inps, in data 19 giugno 2012 inoltrava richiesta d'informazioni alla Commissione europea sull'applicazione della comunicazione della Commissione 2009/C 85/01;
   la Commissione europea, nella risposta del 20 luglio 2012, comunicava che l'aiuto non sarebbe stato notificato alla Commissione europea e che la stessa avrebbe aperto d'ufficio un procedimento, chiedendo alle autorità italiane, prima di procedere ai successivi passaggi procedurali previsti dal capitolo III del regolamento n. 659/2009, di presentare le proprie osservazioni;
   a conclusione del procedimento, in data 14 agosto 2015, veniva pubblicata la decisione della Commissione riguardante le misure SA.33083 (2012/C) relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamità naturali, con cui si richiedeva all'Italia «di recuperare solo gli aiuti incompatibili concessi e versati a singole imprese, fatti salvi i casi individuali che soddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con il mercato interno in virtù delle deroghe previste all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato, oppure i casi in cui il beneficio individuale è in linea con il regolamento de minimis applicabile oppure ancora quando il beneficio è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato»; si precisava ancora: «per tutti gli aiuti concessi nel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in aree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data della presente decisione, non è opportuno disporre un recupero, con l'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sede operativa nell'area colpita da calamità naturale al momento dell'evento, in quanto sarebbe assolutamente impossibile calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare»;
   in queste settimane risulta che l'Inps stia chiedendo la restituzione dello sgravio Inps e Inali alle aziende che avevano beneficiato dell'intervento e che hanno sede operativa nell'area colpita, ingenerando grande apprensione perché ciò parrebbe in contrasto con la decisione della Commissione europea ed anche perché è difficile ricostruire documentazioni complete ad oltre 20 anni dai fatti –:
   se siano a conoscenza di quanto illustrato e non ritengano opportuno, per dare certezza all'attuazione della decisione della Commissione nel rispetto delle indicazioni sopra riportate, assumere iniziative per definire delle linee guida in relazione agli eventuali controlli dell'Inps in modo da ridare serenità alle imprese interessate ed evitare l'avvio di un inutile e dannoso contenzioso. (5-11399)