• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/11397    il 56,2 per cento del totale delle risorse economiche delle università statali è costituita dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Tale fondo è distribuito...



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-11397presentato daVACCA Gianlucatesto diGiovedì 18 maggio 2017, seduta n. 799

   VACCA, D'UVA, BRESCIA, DI BENEDETTO, MARZANA, SIMONE VALENTE e LUIGI GALLO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 56,2 per cento del totale delle risorse economiche delle università statali è costituita dal Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Tale fondo è distribuito tra gli atenei suddividendo una quota base (circa 4.725.922.155 di euro nel 2016) e una quota premiale (circa 1.605.000.000 di euro nel 2016); il 28 per cento della quota base è individuato in proporzione al peso di ciascuna università come risultante dal modello del costo standard di formazione per studente in corso;
   il meccanismo del costo standard è entrato in vigore nel 2014;
   con ordinanza dell'11 dicembre 2015 (r.o. n. 85 del 2016), il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza-bis, solleva, tra le altre, anche la questioni di legittimità costituzionale degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
   il Tar è stato adìto dall'università di Macerata con due ricorsi per l'annullamento del decreto 9 dicembre 2014, n. 893 (determinazione del costo standard unitario di formazione per studenti in corso) e del decreto 4 novembre 2014, n. 815 (decreto criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2014). Tali atti applicano per la prima volta il nuovo sistema di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO);
   con sentenza 11 maggio 2017, n. 104, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 49 del 2012, limitatamente alle parole: «al costo standard per studente,»;
   tale sentenza cancella, di fatto, la percentuale del FFO da ripartire in relazione al costo standard per studente;
   come ricorda anche la Corte, «nelle determinazioni relative ai costi standard, i profili squisitamente tecnici – indubbiamente consistenti, delicati e mutevoli – sono frammisti ad altri, di natura politica: esulano dall'ambito meramente tecnico, ad esempio, le decisioni in merito al ritmo della transizione dal criterio della spesa storica a quello dei costi standard; o quelle relative all'identificazione e al peso delle differenze tra i «contesti economici, territoriali e infrastrutturali” in cui operano le varie università»;
   come evidenziato nella sentenza, la illegittimità costituzionale determinata esclusivamente da vizi dell'esercizio del potere legislativo delegato, non impedisce ulteriori interventi in merito del Parlamento e del Governo, sui quali comunque incombe la responsabilità di assicurare, con modalità conformi alla Costituzione, la continuità e l'integrale distribuzione dei finanziamenti per le università statali –:
   alla luce di quanto riportato in premessa, se e quali siano state le conseguenze in termini di ripartizione del Ffo per le università statali a partire dall'introduzione del costo standard (2014) ad oggi;
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative in tempi brevi in relazione agli effetti prodotti dalla sentenza;
   se e quali iniziative il Governo intenda avviare sul piano normativo per reintrodurre criteri di finanziamento legati al costo standard. (5-11397)