• Testo DDL 1360

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Atto a cui si riferisce:
S.1360 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1360
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FATTORINI, LEPRI, PAGLIARI, MATURANI, TONINI, DI GIORGI, CORSINI, FAVERO, COLLINA, DEL BARBA, ASTORRE, ORRÙ, GUERRIERI PALEOTTI, PEZZOPANE, MOSCARDELLI, CUCCA, FISSORE, SCALIA, VALENTINI, Mauro Maria MARINO e CUOMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge intende regolamentare anche in Italia le unioni stabili tra persone dello stesso sesso che non hanno, a tutt'oggi, alcun riconoscimento giuridico: un primato negativo del nostro paese non più accettabile dopo anni di attese e proposte legislative fallite.

Uomini e donne dello stesso sesso, che stabiliscono relazioni affettive, sentimenti di solidarietà e vincoli di reciproca assistenza in convivenze stabili devono vedere riconosciuti i loro reciproci rapporti, in un assetto giuridico specifico che garantisca alcuni diritti e doveri civili.

Questo disegno di legge non modifica la disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana o la concezione tradizionalmente intesa dell'istituto matrimoniale, né influisce in alcun modo sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori.

Il fine di questo disegno di legge è consentire ai cittadini dello stesso sesso legati da vincoli stabili di affetto di vedere riconosciuto il loro stato e di definire rapporti giuridici e patrimoniali, riconoscendo così un elementare principio di eguaglianza giuridica, secondo il dettato dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione.

La situazione legislativa italiana in materia è in evidente ritardo rispetto all'evoluzione della cultura giuridica europea.

Nella cultura giuridica italiana, del resto, con sentenza della Corte costituzionale del 2012, si comincia ad affermare la necessità della tutela giuridica della coppia omosessuale, asserendo come essa sia titolare, oltreché del diritto individuale, riconosciuto all'articolo 2 della Costituzione, anche del diritto di vivere liberamente una condizione di coppia e di vedere tutelati giuridicamente specifici diritti e doveri.

E quindi, in coerenza con il quadro giuridico europeo e con lo spirito di questa sentenza, mentre ribadiamo che la relazione omosessuale non rientra nello statuto giuridico del matrimonio, contemporaneamente affermiamo la necessità urgente del riconoscimento giuridico dell'unione affettiva tra persone dello stesso sesso.

Il principio che sottende la presente normativa è che ad una maggiore estensione della libertà debba corrispondere anche un maggiore grado di responsabilità e che dunque al riconoscimento dei diritti di coppia seguano anche i doveri, e nel caso di scioglimento, le garanzie di tutela al partner più debole.

La scelta di tenere distinto l'assetto giuridico delle unioni civili omosessuali da quello relativo alle coppie eterosessuali nasce dalla convinzione che, mentre equipararle potrebbe sembrare un'estensione delle libertà, secondo noi invece finirebbe per penalizzarle entrambe. Le coppie eterosessuali hanno infatti la possibilità di sposarsi se vogliono sancire la stabilità della loro unione, salvo che tale intendimento sia impedito da fatti precisi e concreti, ai quali la legge deve porre rimedio.

Il disegno di legge prevede il riconoscimento delle unioni civili tra cittadini dello stesso sesso (articolo 1), attraverso un'unica modalità di registrazione che ne definisce carattere e contenuti (articolo 2 e 3). La ratio dell'articolato di questo disegno di legge è di non far derivare le norme dall'istituto giuridico del matrimonio, ma di stabilire un'autonoma disciplina dei rapporti giuridici e patrimoniali delle coppie omosessuali. L'introduzione di un nuovo istituto basato su una tale disciplina, proprio perché riservato alle sole coppie dello stesso sesso, non solo non influisce sulla natura del matrimonio, ma esclude che la sua disciplina complessiva e il nomen juris vengano estesi al nuovo istituto.

Proprio per tali motivi, l'introduzione dell'unione civile registrata non interferisce in alcun modo con il disposto dell'articolo 29, primo comma, della Costituzione, quale che sia l'interpretazione che si intenda darne: i diritti della famiglia fondata sul matrimonio non sarebbero infatti compromessi, né modificati, né limitati, né intaccati dall'esistenza delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Abbiamo invece l'obbligo di garantire all'unione civile registrata un insieme di diritti e di doveri: la possibilità di scegliere un regime patrimoniale comune, così come la necessità di doveri di solidarietà all'interno dell'unione civile registrata (articoli 6 e 7); la necessità di garantire pari condizioni nei negozi e contratti sociali, nel campo del lavoro, dell'assistenza sanitaria, dell'abitare e dei diritti successori (articoli 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 15), oltreché naturalmente le norme relative al trattamento previdenziale e pensionistico (articoli 16 e 19).

L'articolo 17 prevede le modalità di scioglimento delle unioni civili registrate.

Infine l'articolo 19 conferma l'intendimento di fondo secondo il quale non si intende in alcun modo influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori.

Come ci ha insegnato la storia recente, in Parlamento si sono accumulate decine di proposte di legge nelle scorse legislature che, lacerate da estremismi diversi, non hanno trovato una sintesi condivisa sulle unioni civili. Lo spirito di questo disegno di legge è quello di trovare un comune sentire su palesi e conclamati atti di ingiustizia che, senza modificare l'istituto del matrimonio, consenta però alle coppie omosessuali di vivere, con la serenità che deriva dalle giuste garanzie giuridiche, la propria vita affettiva.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione, disciplina i diritti e i doveri dell'unione omosessuale, intesa quale formazione sociale costituita tra due persone dello stesso sesso stabilmente conviventi.

2. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile registrata».

Art. 2.

(Unioni civili registrate)

1. Possono contrarre tra loro un'unione civile registrata, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età, dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale.

Art. 3.

(Registro delle unioni civili registrate)

1. Presso l'Ufficio dello stato civile di ogni comune è istituito il registro delle unioni civili registrate. Il sindaco, un suo delegato o l'Ufficiale dello stato civile provvedono alla iscrizione nel registro delle unioni civili registrate, nonché alle relative annotazioni. La richiesta di iscrizione deve essere effettuata con dichiarazione contestuale.

2. Ai fini della presente legge i componenti l'unione civile registrata sono denominati «partner».

3. Non può contrarre un'unione civile registrata chi è vincolato da un matrimonio o da altra unione civile registrata.

4. I partner mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto della registrazione dell'unione civile registrata, stabiliscano che uno dei due, o entrambi, aggiungano al cognome dell'uno quello dell'altro.

Art. 4.

(Condizione dei figli)

1. La registrazione dell'unione civile registrata non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.

2. Le disposizioni che regolano l'adozione di minori non si applicano alle unioni civili registrate.

Art. 5.

(Regime patrimoniale)

1. Con l'iscrizione al registro delle unioni civili registrate, i partner mantengono ciascuno il proprio regime patrimoniale, fatto salvo quanto eventualmente previsto nella convenzione di cui all’articolo 6.

2. La registrazione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti ai partner in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili registrate.

Art. 6.

(Convenzione di unione civile registrata)

1. Al momento della registrazione ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa, i partner possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca in caso di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai doveri reciproci in caso di scioglimento dell'unione civile registrata, a questioni testamentarie e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.

2. Le convenzioni di convivenza sono annotate a margine dell'atto di registrazione, anche se definite successivamente all'iscrizione.

3. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di scioglimento della convivenza, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di scioglimento.

Art. 7.

(Doveri di solidarietà del rapporto)

1. I partner sono tenuti al mutuo aiuto morale e materiale.

2. Qualora uno dei partner versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento, l'altro, secondo le proprie condizioni economiche e patrimoniali, è tenuto a prestarvi assistenza materiale e agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile. Tale obbligo sussiste anche oltre la cessazione della convivenza e viene meno nel caso di successivo matrimonio o nuova unione civile registrata del partner beneficiario.

3. All'articolo 433 del codice civile, al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o il partner dell'unione civile registrata, ai sensi della legge».

Art. 8.

(Reciproca assistenza e contratti di lavoro)

1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza si applicano anche all'unione civile registrata e ai partner della stessa.

Art. 9.

(Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)

1. Ciascun partner può designare l'altro quale suo delegato:

a) per le decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, in caso di sopravvenuta incapacità di intendere e di volere;

b) in caso di morte, per le decisioni relative alla donazione di organi, alle modalità di trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione di cui al comma 1 è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità materiale a redigerlo, viene formato un processo verbale, redatto da un notaio, alla presenza di testimoni.

Art. 10.

(Assistenza sanitaria e penitenziaria)

1. A entrambi i partner sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.

Art. 11.

(Assicurazione sanitaria)

1. Sono nulle le clausole dei contraenti di assicurazione sanitaria che facciano dipendere, anche indirettamente, dall'orientamento sessuale dell'assicurato un aumento dei premi o una limitazione delle prestazioni assicurative rispetto a quanto generalmente praticato. La nullità di tali clausole non comporta l'invalidità dei contratti che le contengono, la cui durata è prorogata di diritto a tempo indeterminato salvo recesso o disdetta da parte dell'assicurato.

2. La prescrizione dell'azione per la ripetizione di quanto corrisposto in eccesso dall'assicurato per l'intera durata del rapporto rimane sospesa fino al momento della cessazione del rapporto o fino alla presentazione della domanda di accertamento giudiziale della nullità delle clausole discriminatorie.

Art. 12.

(Interdizione e inabilitazione)

1. A entrambi i partner sono riconosciuti i poteri spettanti ai coniugi in ordine alla promozione dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Art. 13.

(Successione nel contratto di locazione)

1. In caso di morte del partner conduttore nel contratto di locazione relativo all'immobile deputato alla comune abitazione, l'altro, entro dieci giorni dalla data del decesso, può succedergli nel contratto medesimo, dandone comunicazione al locatore, a mezzo raccomandata.

Art. 14.

(Diritto di abitazione)

1. In caso di morte di uno dei partner, a quello superstite spetta il diritto vitalizio di abitazione in ordine all'immobile deputato alla comune dimora, se di proprietà comune o del partner deceduto, oltreché di uso dei beni mobili in esso contenuti.

Art. 15.

(Assegnazione di alloggi diedilizia pubblica)

1. Le regioni, anche a Statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano considerano l’unione civile registrata ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Art. 16.

(Trattamento previdenziale e pensionistico del convivente superstite)

1. Con apposito decreto di cui all’articolo 19 sono stabilite le modalità e i termini per la disciplina dei trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata. Lo stesso decreto definisce le condizioni per l'eventuale concessione della pensione di reversibilità, a condizione che l'unione civile registrata abbia avuto una durata minima definita.

Art. 17.

(Scioglimento della unione civile registrata)

1. L’unione civile registrata si scioglie nei casi di:

a) morte di un partner;

b) matrimonio o unione civile registrata di un partner;

c) dichiarazione congiunta dei partner resa all'ufficiale dello stato civile con le medesime forme di cui all'articolo 2 della presente legge;

d) dichiarazione scritta di uno dei due partner, purché notificata all'altro nelle forme di legge e comunicata all'ufficiale di stato civile con le medesime forme di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. L'avvenuto scioglimento ha effetto nei confronti dei terzi a decorrere dall'annotazione della causa di scioglimento nel registro delle unioni civili registrate.

Art. 18.

(Trattati internazionali)

1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile registrata.

Art. 19.

(Norme di attuazione)

1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono determinate:

a) la disciplina relativa ai trattamenti previdenziali e pensionistici dell'unione civile registrata;

b) la disciplina concernente l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.

2. Nell'adozione del regolamento di cui al comma 1 il Governo deve garantire che la disciplina applicabile alla famiglia fondata sul matrimonio non risulti penalizzata rispetto a quella prevista per l’unione civile registrata.

Art. 20.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.