• C. 4456 EPUB Proposta di legge presentata il 3 maggio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4456 Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4456


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BERNARDO, BOMBASSEI, GASPARINI, GELMINI, PAGANO
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e altre disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per lo sviluppo dell'economia nazionale mediante l'incentivazione degli investimenti e dell'insediamento di imprese nella città metropolitana di Milano
Presentata il 3 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende incentivare nuovi investimenti e insediamenti nella città metropolitana di Milano in particolare e in Italia in generale, anche per cogliere al meglio le opportunità derivanti sia dal post Expo che dalla Brexit e, quindi, dall'auspicato trasferimento dal Regno Unito ad altri Paesi dell'Unione europea delle imprese multinazionali. Oltre a essere finalizzate ad attrarre nuovi investimenti, alcune delle agevolazioni sono destinate a soggetti che assumono nuova forza lavoro, con indubbi benefìci sull'occupazione.
      Negli ultimi anni sono state approvate norme fiscali che incentivano l'attività d'impresa e i nuovi investimenti in Italia. Si pensi, ad esempio, alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sulle società, alla disciplina relativa all'Aiuto alla crescita economica (ACE), al regime della Participation exemption (PEX), al regime del Patent box, che agevola i redditi derivanti dai beni immateriali, al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, nonché alle disposizioni che consentono la deducibilità di maggiori ammortamenti rispetto a quelli contabili (cosiddetti super-ammortamenti e iper-ammortamenti).
      Significativi passi avanti sono stati fatti anche per quanto riguarda la fiscalità internazionale e la certezza del diritto, cruciali per l'investitore estero, e sono state introdotte disposizioni che agevolano le società e le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
      La presente proposta di legge si inserisce in tale contesto e cerca di dare una risposta efficace all'istanza generalizzata di assicurare e di favorire nuovi investimenti, insediamenti e assunzioni in Italia in generale e in particolare nella città metropolitana di Milano.
      Si introducono, infatti, misure incentivanti volte complessivamente ad agevolare l'attività d'impresa. In particolare:

          a) l'articolo 1 prevede modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con la riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i soggetti esteri che si trasferiscono o che effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. L'agevolazione è applicabile ai soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano. Essa spetta a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità;

          b) l'articolo 2 prevede modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tese a rendere attrattiva la città metropolitana di Milano non solo per i gruppi esteri che la scelgono ma anche per i lavoratori. La nuova norma si applica ai lavoratori «espatriati», assunti da soggetti che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano. L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dell'espatriato di alcuni fringe benefits: scuola dei figli, casa, assicurazioni, viaggi da e verso la destinazione di residenza originaria. Un'altra misura prevista dall'articolo è la deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi fino a 3 milioni di euro per periodo d'imposta. Fino a tale soglia non si applica la disposizione dell'articolo 96, comma 1, del TUIR. Si prevedono inoltre modifiche di natura interpretativa che estendono la possibilità di assumere quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale (corrente), e non il costo storico, anche alle società che acquisiscono la residenza fiscale italiana per effetto di operazioni straordinarie, quali fusioni, scissioni eccetera;

          c) l'articolo 3 prevede disposizioni agevolative per i nuovi investimenti immobiliari effettuati dai gruppi esteri al fine di rendere la città metropolitana di Milano più attrattiva. L'agevolazione è applicabile ai soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano. Le cessioni di immobili, compresi i terreni, ubicati nella città metropolitana di Milano effettuati a favore di tali soggetti scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non in misura proporzionale. Tale agevolazione è concessa in base a più condizioni, prima fra tutte che i soggetti beneficiari assumano alle proprie dipendenze lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità;

          d) l'articolo 4 modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, prevedendo l'estensione automatica del regime di adempimento collaborativo e dei relativi effetti di natura premiale per i soggetti esteri che, indipendentemente dal loro volume di affari o di ricavi, si trasferiscono o effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Il regime di adempimento collaborativo è riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità;

          e) l'articolo 5 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, prevedendo l'estensione dell'accesso all'interpello sui nuovi investimenti per i soggetti esteri che, indipendentemente dal valore del nuovo investimento, si trasferiscono o che effettuano nuovi insediamenti nella città metropolitana di Milano. Anche in questo caso la possibilità di accedere all'interpello è riconosciuta a condizione che i soggetti beneficiari assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità;

          f) l'articolo 6 modifica l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obiettivo di rendere l'Italia attrattiva per la localizzazione di sedi centrali e di società holding di gruppi multinazionali. I dividendi distribuiti da soggetti fiscalmente residenti in Italia a società residenti in Paesi non appartenenti all'Unione europea che consentono un adeguato scambio di informazioni sono assoggettati a una ritenuta a titolo di imposta dell'1,20 per cento. La localizzazione in Italia di società holding e di sedi centrali renderebbe anche più trasparente la struttura societaria in considerazione delle maggiori informazioni che devono essere fornite al registro delle imprese;

          g) l'articolo 7 reca le disposizioni finanziarie.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

      1. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

          «1-ter. Per i soggetti passivi di cui all'articolo 3 che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota dell'1,50 per cento purché tali soggetti:

          a) trasferiscano la residenza fiscale in Italia e siano controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da soggetti residenti in Italia, ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ovvero;

          b) siano di nuova costituzione, siano fiscalmente residenti in Italia e siano controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti.

          1-quater. Il requisito del controllo di cui al comma 1-ter, lettera b), si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

          1-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati assumano, entro il termine del

primo periodo d'imposta di applicazione e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque periodi d'imposta lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità»;

          b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

          «3-bis. L'agevolazione di cui al comma 1-ter spetta per il periodo d'imposta successivo a quello in cui si acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi d'imposta.

          3-ter. I beneficiari delle disposizioni del comma 1-ter decadono dal diritto alle stesse qualora i requisiti di cui al medesimo comma non siano mantenuti per almeno cinque periodi d'imposta e le disposizioni del comma 1-quinquies non siano rispettate. In tale caso si provvede al recupero dei benefìci già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi».

Art. 2.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 51:

              1) al comma 2, dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti:

          «i-ter) le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, spettanti ai lavoratori di cui al comma 9-bis del presente articolo, per l'abitazione principale, per la fruizione, anche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, e per i viaggi da e verso la destinazione di residenza originaria;

          i-quater) le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto

forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, spettanti ai lavoratori di cui al comma 9-bis, per la parte eccedente le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali da soggetti aventi la medesima qualifica nell'ambito della stessa società o della stessa stabile organizzazione. Ai fini delle determinazione della parte eccedente non si tiene conto delle somme e dei valori di cui alla lettera i-ter)»;

              2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

          «9-bis. Sono considerati lavoratori espatriati i soggetti che acquisiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 e che sono assunti da, o distaccati in, soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, purché tali soggetti:

          a) trasferiscano la residenza fiscale in Italia e siano controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ovvero;

          b) siano di nuova costituzione, siano fiscalmente residenti in Italia e siano controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti.

          9-ter. Il requisito del controllo di cui al comma 9-bis, lettera b), si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

          9-quater. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere i-ter) e i-quater), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore espatriato acquisisce la residenza

ai sensi del comma 9-bis e per i quattro periodi successivi;

          b) all'articolo 96, comma 1, dopo le parole: «L'eccedenza è deducibile» sono inserite le seguenti: «fino all'importo di euro 3.000.000 per periodo d'imposta e, oltre detto importo,»;

          c) all'articolo 166-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, ove compatibili, alle operazioni previste dall'articolo 178, anche se effettuate da soggetti non residenti in Stati membri dell'Unione europea».

Art. 3.
(Agevolazioni in ambito immobiliare).

      1. Per il trasferimento del diritto di proprietà e per il trasferimento o la costituzione dei diritti reali di godimento relativi a immobili ubicati nella città metropolitana di Milano, con esclusione di quelli aventi ad oggetto i fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna, se effettuati a favore di soggetti che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, purché tali soggetti:

          a) trasferiscano la residenza fiscale in Italia e siano controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da soggetti residenti in Italia ovvero in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ovvero;

          b) siano di nuova costituzione, siano fiscalmente residenti in Italia e siano controllati ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, non controllati, anche tramite partecipazioni

possedute da loro parti correlate, da soggetti residenti.

      2. Il requisito di cui al comma 1, lettera b), si intende soddisfatto anche in caso di stabili organizzazioni di soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.
      3. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i soggetti ivi indicati assumano o si impegnino ad assumere, entro l'anno solare successivo all'iscrizione nel registro delle imprese di cui al medesimo comma 1 e, in ogni caso, mantengano alle proprie dipendenze per almeno cinque anni solari lavoratori con contratto a tempo indeterminato per almeno 50 unità.
      4. L'agevolazione di cui al comma 1 spetta per l'anno solare in cui i soggetti di cui al medesimo comma 1 abbiano effettuato l'iscrizione nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano e per i quattro anni successivi.
      5. I beneficiari delle disposizioni del comma 1 decadono dal diritto alle stesse qualora i requisiti di cui al medesimo comma 1 non siano mantenuti per almeno cinque anni solari dall'iscrizione nel registro delle imprese competente e le disposizioni del comma 3 non siano rispettate. In tale caso sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono dovuti gli interessi di mora previsti dal comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      6. Qualora i trasferimenti di cui al presente articolo abbiano ad oggetto gli immobili di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e siano successivamente trasferiti per atto a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono dovuti gli interessi di mora previsti dal

comma 4 dell'articolo 55 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
      7. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni ivi previste, spettano altresì per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze degli immobili siti nella città metropolitana di Milano. Sono comprese tra tali pertinenze, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio degli immobili oggetto dell'acquisto agevolato.
      8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo agli aiuti «de minimis».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128).

      1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).

      1. Al comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «nonché negli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni che sono».

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 40 milioni di euro per l'anno 2018, in 60 milioni di euro per l'anno 2019, in 80 milioni di euro per l'anno 2020 e in 100 milioni di euro per gli anni 2021 e seguenti, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.