Relazione 2093-A
Atto a cui si riferisce:
S.2093 Istituzione di una Commissione d'inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità Il Forteto
Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
Relazione Orale
Relatrice Capacchione
TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
Comunicato alla Presidenza il 22 maggio 2017
PER IL
DISEGNO DI LEGGE
Istituzione di una Commissione parlamentare dâinchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2015
PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Collina)
sul disegno di legge e sugli emendamenti
9 maggio 2017
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 2, la disposizione ivi prevista, nell'attribuire il compito di formulare proposte in materia di controllo sulle comunità alloggio e sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare, appare indefinita e, comunque, incongrua rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare;
all'articolo 2, comma 3, la disposizione ivi prevista, nell'imporre alla Commissione l'obbligo di riferire alle autorità competenti qualora essa venga a conoscenza di ipotesi di reato o di illecito disciplinare, è ultronea, considerando il generale onere di denuncia che grava sui titolari di funzioni pubbliche;
all'articolo 3, comma 2, la disposizione ivi prevista è suscettibile di comprimere le prerogative dei Presidenti delle Camere nell'ambito del potere di nomina dei componenti della Commissione.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
Dâiniziativa dei senatori Bottici ed altri | Testo proposto dalla Commissione |
Art. 1. | Art. 1. |
1. à istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità e complicità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura. | Identico |
Art. 2. | Art. 2. |
1. La Commissione esamina la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare riguardo: | 1. Identico. |
a) all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità giudiziarie interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all'interno de «Il Forteto»; | |
b) alla verifica dei presupposti per la nomina di un commissario per la parte produttiva della struttura «Il Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più presto al pagamento delle provvisionali in favore delle vittime. | |
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei princìpi di tutela delle vittime di illegalità nonché di evitare che quanto accaduto ne «Il Forteto» possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di formulare proposte in ordine: | 2. Identico. |
a) all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; | |
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori. | |
3. La Commissione non può emettere giudizi sull'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli magistrati. Peraltro, qualora nel corso dell'inchiesta venga a conoscenza di fatti che possono costituire reato o illecito disciplinare, a norma delle disposizioni vigenti, deve, nel primo caso, riferire all'autorità competente e, nel secondo, può riferire, in relazione alla fattispecie, al Ministro della giustizia o al Consiglio superiore della magistratura o al competente organo di autogoverno, per le conseguenti decisioni. | Soppresso |
Art. 3. | Art. 3. |
1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata, comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. | 1. Identico. |
2. I Presidenti delle Camere assicurano che non vengano nominati parlamentari che abbiano ricoperto ruoli processuali durante i fatti di cui all'articolo 2. | 2. Identico. |
3. Il presidente della Commissione è nominato di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento al di fuori dei componenti della Commissione stessa. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. | 3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. |
4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. à eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età . | |
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo. | |
4. In caso di parità nelle votazioni della Commissione, prevale il voto del presidente. | 6. Identico. |
Art. 4. | Art. 4. |
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza. | Identico |
Art. 5. | Art. 5. |
1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. | 1. La Commissione procede, nell'espletamento dei suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. |
2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia di loro opponibilità all'autorità giudiziaria. | 2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l'articolo 203 del codice di procedura penale. |
3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, lâautorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. | 3. Identico. |
4. La Commissione può opporre motivatamente all'autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti. | 4. Identico. |
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge. | 5. Identico. |
6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Agli interventi svolti dai componenti della Commissione nella sua sede plenaria o nelle sue sedi ristrette, a qualsiasi espressione di voto da essi comunque formulata in tali sedi, ad ogni altro atto parlamentare funzionale ai compiti della Commissione, ad ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di componente della Commissione, espletata anche fuori del Parlamento, si applica l'articolo 3, comma 1, della legge 20 giugno 2003, n. 140, a condizione che non rientrino tra gli atti di cui al primo periodo del presente comma. | 6. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. |
7. Ã sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. | 7. Identico. |
8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia. | 8. Identico. |
9. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di cui al presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. | 9. Identico. |
Art. 6. | Art. 6. |
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3. | Identico |
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. | |
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 5. | |
Art. 7. | Art. 7. |
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. | Identico |
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. | |
Art. 8. | Art. 8. |
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi della sua costituzione. | Identico |
2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza. | |
Art. 9. | Art. 9. |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico |