• Testo DDL 2786

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Atto a cui si riferisce:
S.2786 Disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2786
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori MATURANI, RUTA, MATTESINI, VERDUCCI, PAGLIARI, Stefano ESPOSITO, MOSCARDELLI, ZANONI, SCALIA, PEZZOPANE, ORRÙ, PADUA, SILVESTRO, SPILABOTTE e FASIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 2017

Disposizioni in materia di commercio sulle aree pubbliche

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è finalizzato a disciplinare le modalità di accesso e di esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche e a superare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni a seguito dell'approvazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Con il suddetto decreto legislativo, il legislatore italiano ha recepito nel nostro ordinamento la cosiddetta direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE) relativa ai servizi nel mercato interno, finalizzata a facilitare la creazione di un libero mercato di servizi in ambito europeo.

I problemi per il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche, nel quale operano circa 196.000 aziende prevalentemente a conduzione familiare, nascono in particolare dall'applicazione dell'articolo 12 della direttiva Bolkestein. Con tale articolo si prevede che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri sono tenuti ad applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali.

Il legislatore, in attuazione di quanto stabilito dalla direttiva Bolkestein, non ha inserito il commercio al dettaglio svolto su aree pubbliche fra i settori esclusi dall'applicazione della direttiva ma al contrario ha stabilito che lo stesso sia sottoposto agli obblighi previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, ovvero all'obbligo di procedure selettive, alla limitazione della durata delle autorizzazioni, al divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente.

Inoltre, l'articolo 70, comma 5, ha affidato ad una intesa in sede di Conferenza unificata il compito di individuare i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere.

Ad aggravare le problematiche, l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, ha esteso la possibilità di esercitare il commercio ambulante su area pubblica anche a società di capitali regolarmente costituite o a cooperative, oltre che a persone fisiche e a società di persone.

Il combinato disposto di tali norme ha di fatto posto il settore in una situazione di totale incertezza, facendo emergere il forte disagio dei titolari delle licenze di commercio ambulante.

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 59 del 2010, infatti, non sembrano tenere pienamente conto delle peculiarità e della eterogeneità del settore, che affianca attività di commercio svolte su posteggio fisso ad attività svolte in forma itinerante e con turnazioni, e che coinvolge non solo i centri storici e i tradizionali mercati rionali, ma anche aree periferiche meno qualificabili come limitate.

Inoltre, l'apertura del settore del commercio ambulante su area pubblica alle imprese di capitali e alle imprese estere, anche multinazionali, oltre a prefigurare un profondo cambiamento del settore, mette a serio rischio il lavoro di numerosi addetti del settore, che raggiungono circa 500.000 unità a livello nazionale.

Le norme del decreto legislativo n. 59 del 2010, anche in ragione di tale situazione, non sono entrate pienamente in vigore. L'accordo sancito in data 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata ha stabilito una proroga dell'attuale situazione fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i nove e i dodici anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati.

Il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, cosiddetto «decreto milleproroghe», ha da ultimo prorogato il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, fino a tale data, al fine di allineare le scadenze delle concessioni e garantire omogeneità di gestione nelle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale.

Con il disegno di legge in esame si vuole fornire una risposta definitiva alle suddette problematiche ed eliminare la situazione di incertezza che si è venuta a determinare nel corso degli ultimi anni.

Con l'articolo 1 si interviene nel decreto legislativo n. 59 del 2010 al fine di escludere, per motivi di interesse generale, il settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche dall'applicazione della direttiva Bolkestein.

Con l'articolo 2, si interviene nel decreto legislativo n. 114 del 1998, al fine di stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di tale attività può essere rilasciata, in ragione dell'obiettivo di favorire il lavoro, esclusivamente a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Inoltre viene previsto, al fine di predisporre un quadro omogeneo di disposizioni e di favorire la piena ed effettiva concorrenza nel settore, che le regioni, sulla base di una apposita intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, adottino entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, appositi criteri e modalità per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche da parte del titolare della concessione. Per le regioni inadempienti è prevista l'applicazione delle sanzioni previste nella legge di bilancio per il 2017 in caso di mancato conseguimento, da parte delle medesime, del pareggio di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;

b) l'articolo 70 è abrogato.

Art. 2.

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti».

b) al comma 2-bis, al primo periodo è premesso il seguente: «Al fine di garantire la piena ed effettiva concorrenza, le regioni, sulla base di intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, adottano appositi criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio, da parte del titolare della concessione medesima, dell'attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche escluivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago»;

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresì, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonché per l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), sono adottate dalle regioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di mancata adozione entro il predetto termine, alle regioni inadempienti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, lettere c), d), e) ed f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.