• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/03756 IURLARO - Al Ministro della giustizia - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante: con la sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-03756 presentata da PIETRO IURLARO
martedì 23 maggio 2017, seduta n.827

IURLARO - Al Ministro della giustizia - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

con la sentenza del 2 marzo 2016, il Tribunale di Foggia ha dichiarato il fallimento della società "Baia dei Faraglioni" a responsabilità limitata, nominando giudice delegato il dottor Francesco Murgo e curatore il dottor Claudio Favino;

su istanza di quest'ultimo, con successivo decreto del 23 marzo 2016, il Tribunale di Foggia, valutata la complessità della procedura, in ragione della massa dei creditori, dell'importanza, entità e complessità delle attività da svolgere, ha nominato un altro curatore, il dottor Claudio Iadarola, affiancandolo al dottor Favino;

la società Vittoria Srl avrebbe manifestato al giudice delegato ed ai curatori il proprio interesse ad essere inserita nel novero dei partecipanti alle eventuali trattative, ovvero a procedure ad evidenza pubblica relative alla futura cessione o affitto, anche temporaneo, dell'hotel Baia dei Faraglioni, di proprietà dell'omonima società fallita;

la Vittoria Srl, precisando di essere proprietaria di altra struttura ricettiva di lusso nella zona, avrebbe evidenziato alla curatela il possesso di idonei strumenti finanziari ed organizzativi per vedersi assegnata la struttura alberghiera oggetto della procedura fallimentare (n. 25/2016 registro fallimentare), valutate con estremo interesse dalla curatela stessa, per i potenziali riflessi positivi per la massa dei creditori;

a seguito della gara pubblica, indetta il 24 gennaio 2017, l'affitto temporaneo (per circa un anno) della struttura alberghiera della società fallita è stato assegnato alla "Compagnia del Mare" Srl, unico soggetto competitore della Vittoria Srl nella procedura;

il giudice delegato del Tribunale di Foggia, dottor Francesco Murgo, avrebbe confermato l'assegnazione in favore della società Mare Srl del plesso aziendale, avallando la scelta dei curatori;

considerato che, per quanto risulta:

l'assegnazione sarebbe avvenuta, oltre che nel rispetto degli aspetti formali (ritualità delle domande presentate), sulla base della valutazione della documentazione fornita dai partecipanti e, ove compatibili, sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 104-bis della legge fallimentare, di cui al regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni ed integrazioni;

i criteri di scelta dell'affittuario avrebbero dovuto essere, dunque, l'ammontare del canone offerto e le garanzie prestate in ordine allo stipulando contratto di locazione temporanea di immobile, non essendo stata richiesta la presentazione di alcun piano industriale;

la società Vittoria, a fronte di un canone minimo di 225.000 euro , oltre IVA, con offerte al rialzo stabiliti nel citato avviso pubblico, ha offerto un canone finale di 370.000 euro, maggiore, dunque, rispetto a quello di 356.000 euro, offerto invece dalla concorrente "Compagnia del Mare";

la "Compagnia del Mare" Srl è una società con un capitale sociale versato di 20.000 euro, operante nel settore dei servizi turistico-ricettivi, quale affittacamere per brevi soggiorni e gestore di una struttura alberghiera di target meno elevato rispetto al plesso aziendale aggiudicatosi in affitto;

la stessa, pertanto, non parrebbe possedere le capacità organizzative e finanziarie necessarie a gestire una struttura ricettiva di lusso, quale quella oggetto della procedura concorsuale, evidenziando, quindi, la sostanziale carenza delle necessarie "garanzie" da prestare per l'affitto temporaneo e, conseguentemente, le minori tutele per la massa dei creditori;

al contrario, la società Vittoria risulta godere di una situazione patrimoniale-finanziaria decisamente più solida, trattandosi di una società con capitale versato pari a 1.291.250 euro, con oltre 40 addetti alle sue dipendenze e, come detto, con significativa esperienza nella gestione di strutture ricettive di lusso;

il giudice delegato al fallimento ha avallato la scelta dei curatori che avevano assegnato la locazione della struttura alberghiera alla "Compagnia del Mare", sulla scorta dell'unica considerazione, secondo la quale tale azienda sarebbe stata in grado di garantire la proficua prosecuzione dell'operatività dell'hotel "Baia dei Faraglioni";

da quanto descritto emerge chiaramente, a giudizio dell'interrogante, come le decisioni assunte dalla curatela e dal giudice delegato, da un lato contraddicano, di fatto, la ratio e le finalità della procedura competitiva, ad evidenza pubblica basata proprio sull'assegnazione al miglior offerente, producendo, dall'altro, un evidente danno alla massa dei creditori,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo circa la vicenda giudiziaria sinteticamente esposta, ferma restando l'autonomia decisionale dell'autorità giudiziaria;

se non ravvisi la necessità di far luce su tale aggiudicazione e, quindi, di disporre, nei limiti della propria competenza, un'attività ispettiva presso l'ufficio giudiziario interessato.

(3-03756)