• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/07563 GIOVANARDI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta all'interrogante: il sistema definito EvoMobH consente il trasferimento di una persona...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-07563 presentata da CARLO GIOVANARDI
martedì 23 maggio 2017, seduta n.827

GIOVANARDI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il sistema definito EvoMobH consente il trasferimento di una persona disabile o a ridotta capacità motoria attraverso un vano scala posteriore di un veicolo di serie, ossia non modificato strutturalmente. In tal senso i dati di omologazione dichiarati dal costruttore, in conformità alla normativa vigente non subiscono variazioni;

il sistema, composto da più elementi, è in grado di servire diversi gradi di disabilità e può incarrozzare indifferentemente soggetti costretti all'uso della sedia rotelle o semplicemente a ridotta capacità motoria;

la persona disabile trova posto sul sedile di serie del veicolo e può pertanto effettuare viaggi di lunga percorrenza (art. 2 del Regolamento (UE) n. 181 del 2011) alla pari degli altri passeggeri in termini di comfort, sicurezza ed inclusione sociale;

la presenza di disabili a bordo in numero indeterminato non riduce il numero di posti per i normodotati;

in fase di inutilizzo, ossia a veicolo in movimento, il sistema viene alloggiato nel bagagliaio senza gravare sensibilmente sulla portata dello stesso. Ha un peso proprio massimo dell'ordine dei 120 chilogrammi (sistema completo; gli accessori, alcuni opzionali ad altri, non necessariamente vengono tutti utilizzati nell'ambito della medesima trasferta);

ogni elemento di sistema è movimentabile a mano da un solo operatore in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008 relativo alla movimentazione manuale dei carichi. EvoMobH è installabile su qualsiasi veicolo già circolante di classe III, anche se a 2 assi, contrariamente a quanto avviene (o dovrebbe avvenire) invece per le piattaforme elevatrici, il cui montaggio prevede la presenza di un 3° asse. Il parco veicoli per disabili è incrementabile anche attraverso il "circolante" e non solo col "nuovo". Ogni veicolo che utilizza EvoMobH è indifferentemente utilizzabile sia per equipaggi di soli normodotati che misti. Nel primo caso il sistema può essere lasciato in autorimessa;

non c'è completa "sintonia" fra i regolamenti (UE) n. 181 del 2011 e n. 107; in altri termini: ciò che il regolamento n. 181 chiede in quanto ad inclusione sociale, comfort e sicurezza del viaggiatore disabile alla pari del viaggiatore normodotato non può oggettivamente essere "offerto" dal regolamento 107/06 perché: a) l'ancoraggio della carrozzina a bordo è effettuato in un'area apposita priva di sedili; il viaggiatore disabile è isolato dal resto dell'equipaggio (mancata inclusione, difficoltà o impossibilità di socializzazione a bordo); b) salvo casi di carrozzine "personalizzate" alle esigenze dell'individuo, di fatto insostituibili, tutte le altre carrozzine cosiddette da viaggio, non offrono il comfort dei sedili del veicolo; c) l'area di ancoraggio, di solito ubicata verso il posteriore del veicolo è maggiormente soggetta a vibrazioni e rumore, perché più prossima alla motorizzazione e all'assale; la carrozzina non è in grado di attutire le vibrazioni del fondo stradale alla pari di un sedile del veicolo; d) l'efficacia dell'ancoraggio di una carrozzina è condizionata dal livello di preparazione dell'operatore, sia per quanto riguarda la scelta dei punti di ancoraggio sull'ausilio, che per il corretto tensionamento delle cinghie; quello del tensionamento è un fattore di notevole rilevanza ai fini della sicurezza: una cinghia non adeguatamente tensionata (nel senso di "troppo lenta" o "troppo tesa") non adempie alla funzione di sicurezza che è chiamata a svolgere. Per contro il viaggiatore disabile seduto sul sedile del veicolo, una volta allacciata la cintura, è automaticamente certo dell'efficacia del dispositivo di sicurezza (omologato per quelle condizioni di utilizzo);

considerato che:

l'autobus da turismo dotato di piattaforma elevatrice idraulica non può imbarcare passeggeri privi di carrozzina, anche se semplicemente con ridotta capacità motoria (ad esempio anziani, persone di bassa statura, donne incinte, utilizzatori di deambulatore, soggetti comunque impediti a percorrere il vano scala), perché sulla piattaforma, fatta eccezione per l'operatore, non possono salire persone in piedi (vedere MUM di una piattaforma elevatrice);

l'allegato 8 del regolamento n. 107 è direttamente applicabile a veicoli di classe I e II normalmente utilizzati per tratte di percorrenza brevi caratterizzate da fermate frequenti; l'esatto opposto, cioè, di ciò che avviene per un veicolo di classe III. Si evidenzia così per tale classe di veicoli una sorta di "vuoto normativo", forzosamente "superato" dal regolamento n. 107 a favore della piattaforma idraulica. L'attuale concetto di "incarrozzamento" è un travisamento del significato letterale del termine che non necessariamente è associabile alla carrozzina o limitatamente ad essa. Ne consegue che solo i dispositivi in grado di portare a bordo carrozzine sono erroneamente ritenuti idonei alla soluzione del problema del trasporto del disabile in viaggio nonostante la modalità non sia esente da aspetti negativi in contrasto con i diritti del viaggiatore disabile o a ridotta capacità motoria descritti nel regolamento (UE) n. 181 del 2011,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda permettere una trascrizione sulla carta di circolazione del veicolo (esclusivamente di classe III) attrezzato con "EvoMobH" attestante che lo stesso è classificato "per disabili", alla pari dei veicoli dotati di piattaforma idraulica o rampa.

(4-07563)