• Testo approvato 1641 (Bozza provvisoria)

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Atto a cui si riferisce:
S.1641 Disposizioni per la salvaguardia degli agrumenti caratteristici


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Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 1641

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 23 maggio 2017, ha approvato, con modificazioni, il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello, Bellanova, Biondelli, Capone, Cassano, Cera, Decaro, D’Ottavio, Ginefra, Gozi, Iori, Lauricella, Lodolini, Mariano, Martelli, Marzano, Mogherini, Monaco, Montroni, Morani, Picierno, Realacci, Romanini, Scanu, Valiante, Ventricelli e Villecco Calipari; Oliverio, Iacono, Cova, D’Incecco, Gullo, Romanini e Venittelli; Russo e Faenzi; Caon, Allasia, Attaguile, Matteo Bragantini, Caparini, Grimoldi e Marcolin; Catanoso Genoese:

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui agli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici.

2. Ai fini della presente legge, per agrumeti caratteristici si intendono quelli aventi particolare pregio varietale paesaggistico, storico e ambientale, situati in aree vocate alla coltivazione di specie agrumicole nelle quali particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche specifiche strettamente connesse alla peculiarità del territorio d’origine.

Art. 2.

(Disciplina degli interventi)

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della misura dei contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali, dando priorità alle tecniche di allevamento tradizionale e all’agricoltura integrata e biologica. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero e salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al recupero ed alla salvaguardia degli agrumeti caratteristici situati nei territori individuati ai sensi dell’articolo 2. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Art. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati)

1. Per l'anno 2017 è concesso un contributo a copertura parziale degli investimenti volti al ripristino degli agrumeti caratteristici abbandonati. Il contributo di cui al presente articolo è concesso prioritariamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Art. 5.

(Attuazione degli interventi)

1. Gli interventi di recupero e salvaguardia e gli interventi di ripristino di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge nonché alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici)

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2017.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con le regioni interessate, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici in base all'individuazione fatta ai sensi del medesimo articolo 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Procedura per l'assegnazione
dei contributi)

1. Le regioni di cui all'articolo 6, comma 3, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Controlli e sanzioni)

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi.

2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

4. Fatta salva l'applicazione della legge penale, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

IL PRESIDENTE