Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
C.4/04418 l'articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, titolato «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa...
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-04418presentato daDI VITA Giuliatesto diMartedì 8 aprile 2014, seduta n. 207
DI VITA, DI BENEDETTO, GRILLO, DALL'OSSO, LOREFICE, BARONI, MANTERO, SILVIA GIORDANO e CECCONI. —
Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, titolato «Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. », consente ai lavoratori affetti da patologie per la quali sia stata riconosciuta una invalidità di almeno il 50 per cento di fruire di permessi retribuiti per sottoporsi a cure fino a un massimo di trenta giorni all'anno;
il comma 3 dello stesso articolo dispone che a tali permessi si applica il regime economico delle assenze per malattia che prevede la trattenuta per i primi dieci giorni per singolo evento;
in altri termini, quindi, la norma stabilisce che, nel caso in cui la malattia si prolungasse per venti giorni consecutivi, allora il lavoratore subirebbe trattenute solo sui primi dieci giorni lavorativi; mentre se il lavoratore fruisse di più periodi di malattia non consecutivi, la trattenuta verrebbe applicata invece sui primi dieci giorni di ciascun periodo;
riguardo ai permessi di cura, di cui alla norma citata, preme qui rappresentarsi l'enorme varietà di patologie che non di rado possono necessitare di cure assolutamente personalizzate, come disposto di volta in volta dal medico specialista;
nel caso di patologie rare, ad esempio, accade spesso che il medico specialista prescriva al lavoratore invalido un primo trattamento di cure riabilitative nel numero massimo di venti giorni, salvo rinnovarlo per altri venti giorni alla fine del periodo, previa valutazione funzionale. In dipendenza di una serie di fattori connessi allo stato funzionale del paziente lavoratore e alle disponibilità delle strutture sanitarie preposte alle cure, capita poi che i trattamenti indicati in tali prescrizioni siano non effettivamente erogati in giorni consecutivi;
si ravvisa che anche nel caso in cui si parla di cure erogate in giorni consecutivi, la stragrande maggioranza delle strutture sanitarie riabilitative eroga prestazioni solo dal lunedì al venerdì. Conseguentemente, non essendoci trattamento di cura nella giornata di sabato e domenica, verrebbe così meno la continuità;
accade altresì che il medico specialista che ha prescritto le cure, previa valutazione funzionale, decida in corsa di modificare l'intervallo di sottomissione alle cure da giorni consecutivi a giorni alterni o viceversa;
in questo quadro generale alcune amministrazioni stanno in maniera molto rigida considerando solo le date per le quali si è fruito del permesso, applicando le trattenute sui primi dieci giorni di ciascun periodo consecutivo. Ne consegue che, nel caso in cui il lavoratore invalido debba sottoporsi, a fronte di una unica prescrizione, a trenta sedute di cure a giorni alterni, tali amministrazioni effettuano la trattenuta su tutti e trenta i giorni;
si ritiene che tale impostazione sia assolutamente contraria alla ratio della norma che concilia il diritto/dovere al lavoro con il diritto/dovere alla cura. L'eterogeneità delle cure disponibili per le decine di migliaia di malattie esistenti non possono essere una ulteriore penalizzazione per chi, con tanti sacrifici personali e familiari, cerca di poter continuare a fare al meglio il proprio lavoro;
sembra invece più coerente, rispetto alla ratio della norma, che l'evento di discrimen debba considerarsi la prescrizione delle cure e non il giorno di fruizione. La trattenuta dovrebbe pertanto essere effettuata sui primi dieci giorni del totale dei giorni previsti nella prescrizione, indipendentemente dai giorni di calendario di fruizione;
l'applicazione, in ipotesi errata, della norma da parte di alcune amministrazioni locali appare non corretta anche alla luce del parere reso in data 8 marzo 2013 dalla direzione generale per l'attività ispettiva presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proprio in ordine alla corretta interpretazione dell'articolo 7, decreto legislativo n. 119 del 2011 (Prot. n. 37/0004595), ove si legge: «appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.»;
per dirimere la questione interpretativa sollevata, si ritiene estremamente urgente un intervento chiarificatore in tal senso da parte dei Ministri interrogati –:
tenuto conto del citato parere in materia reso dalla direzione generale per l'attività ispettiva presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali attività si intendano intraprendere al fine di garantire la corretta applicazione della norma citata da parte delle competenti amministrazioni locali. (4-04418)