• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.7/00328 esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo, premesso che: la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di...



Atto Senato

Risoluzione in Commissione 7-00328 presentata da ROBERTO COCIANCICH
mercoledì 24 maggio 2017, seduta n.486

La Commissione,
esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,
premesso che:
la proposta introduce l'obbligo di registrazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio, al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE,
ricordato che:
il SIS è un sistema di informazione a supporto dei controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno diritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricercate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati,
considerato, in particolare, che:
la proposta prevede l'introduzione e il trattamento nel SIS, sotto forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio nonché lo scambio di informazioni supplementari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta l'Unione e se ne possa rafforzare l'esecuzione;
quanto alle modalità e ai tempi di inserimento delle segnalazioni nel Sistema, il regolamento prevede che la segnalazione sia inserita immediatamente, non appena adottata la decisione nei confronti del soggetto interessato e che debba contenere indicazioni relative al termine per la partenza volontaria nonché alla sospensione o al rinvio dell'allontanamento. Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la finalità delle procedure di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio volontario al rimpatrio forzato e concedere al rimpatriando un termine per la partenza volontaria;
il regolamento prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro designi un'autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni inserite riguardo a cittadini di Paesi terzi, nel contesto dei rimpatri e del soggiorno irregolare;
dispone, altresì, che gli Stati membri confermino la partenza del cittadino oggetto di una segnalazione allo Stato membro che ha inserito la segnalazione stessa, al fine di consentire alle autorità che emettono ed eseguono le decisioni di verificare l'adempimento dell'obbligo di rimpatrio. Sono previste, inoltre, verifiche sistematiche in uscita per garantire che sia comunicata l'effettiva partenza dal territorio di tutti i cittadini di Paesi terzi interessati;
sono enunciate le disposizioni applicabili in caso di inosservanza dell'obbligo di rimpatrio e sono definite le procedure necessarie per prevenire e risolvere divergenze o decisioni confliggenti fra Stati membri;
ulteriori disposizioni riguardano la cancellazione delle segnalazioni, il trasferimento di dati a Paesi terzi a condizioni rigorose, nonché l'individuazione dei soggetti ai quali è consentito l'accesso alle segnalazioni riguardanti i rimpatri,
valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
valutato, altresì, che:
la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure nell'ambito della politica comune dell'immigrazione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda specificamente l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell'esecuzione per le decisioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell'UE, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;
per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si limita a disporre le misure necessarie a conseguire il predetto scopo, lasciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d'origine,
si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni:
si rileva l'opportunità di tenere conto della Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, "per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE", e della Comunicazione COM(2017) 200, "per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione europea - Un piano d'azione rinnovato", al fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero di quelli effettivamente rimpatriati,
con riferimento alla particolare criticità della posizione dell'Italia, si segnala la necessità di richiamare al rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, particolarmente gravati dal fenomeno migratorio, mediante un coinvolgimento adeguato degli altri Stati membri nella gestione delle fasi più critiche dell'ingresso dei migranti e nel pieno rispetto degli obblighi in materia di ricollocazione.
(7-00328)
COCIANCICH