• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00888 CASSON - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che: con sentenza resa nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 l'8 aprile 2014,...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00888 presentata da FELICE CASSON
mercoledì 9 aprile 2014, seduta n.226

CASSON - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:

con sentenza resa nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12 l'8 aprile 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'illegittimità della direttiva 2006/24/CE per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra diritto alla protezione dei dati personali ed esigenze di pubblica sicurezza;

l'oggetto principale della sentenza concerne la disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico, i dati relativi all'ubicazione e quelli necessari all'identificazione dell'abbonato, per fini di accertamento e repressione dei reati;

la violazione del principio di proporzionalità è ravvisato: nella previsione di misure di conservazione dei dati applicabili in via indifferenziata e generalizzata "all'insieme degli individui, dei mezzi di comunicazione elettronica e dei dati relativi al traffico, in assenza di differenziazione, limitazione o eccezione in ragione dell'obiettivo del contrasto ai serious crimes; nell'omessa adozione di criteri oggettivi idonei a limitare l'accesso a tali dati per sole esigenze di accertamento di reati sufficientemente gravi da giustificare una simile ingerenza"; nell'omessa previsione dei parametri sostanziali e procedurali per l'accesso, da parte delle competenti autorità nazionali, ai dati in esame, in particolare non richiedendo in ogni caso il previo controllo dell'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente; nell'omessa introduzione di parametri idonei a differenziare la durata della conservazione dei dati; nell'omessa introduzione dell'obbligo di mantenere i dati così acquisiti nel (solo) territorio della UE;

rilevato che, ad avviso della Corte, il principio di stretta proporzionalità tra limitazioni dei diritti fondamentali ed esigenze di pubblica sicurezza esige una differenziazione attentamente modulata in base al tipo di delitto, alle esigenze investigative, al tipo di dato e di mezzo di comunicazione utilizzato. Ciò, comunque nel rispetto di alcune garanzie essenziali, quali, in particolare, la subordinazione di tali limitazioni all'autorizzazione di un'autorità terza quale l'autorità giudiziaria o comunque un'autorità amministrativa indipendente,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda sostenere, in sede di Consiglio dell'Unione europea, l'adozione di una nuova disciplina della "data retention" che garantisca un più ponderato bilanciamento tra protezione dati ed esigenze di repressione dei delitti, sufficientemente differenziata in ragione del titolo del reato, delle esigenze investigative e della particolare invasività della misura, nonché comprensiva della previsione di idonee garanzie giurisdizionali per l'interessato;

se, sul piano dell'ordinamento interno, intenda proporre o comunque sostenere una rivisitazione della disciplina vigente in tema di data retention (art. 132 del decreto legislativo n. 196 del 2003), tale da differenziare condizioni, limiti e termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico in ragione della particolare gravità del reato per cui si procede e che eventualmente subordini anche (magari con la sola eccezione dei "delitti distrettuali" o comunque di criminalità organizzata per i quali può ammettersi la sola richiesta del pubblico ministero) la conservazione dei dati all'autorizzazione del gip, ferma restando, ovviamente, nei casi d'urgenza, la possibilità per il pubblico ministero di disporre la conservazione con proprio decreto, soggetto a convalida solo in fase successiva, sul modello dell'art. 267, comma 2, del codice di procedura penale.

(3-00888)