• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00759 in caso di separazione dei genitori la pratica dell'affido condiviso dei minori è considerata quella di maggior tutela dei figli; secondo uno studio pubblicato da Children Society nel...



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00759presentato daBINETTI Paolatesto diGiovedì 10 aprile 2014, seduta n. 209

BINETTI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
in caso di separazione dei genitori la pratica dell'affido condiviso dei minori è considerata quella di maggior tutela dei figli;
secondo uno studio pubblicato da Children Society nel 2012 su 184.396 minori di 36 Paesi industrializzati (Italia inclusa), i minori (undicenni, tredicenni, quindicenni) che vivono in sistemazione di collocamento materialmente congiunto (suddivisione paritaria dei tempi) riportano un più alto livello di soddisfazione di vita rispetto ad ogni altra sistemazione di famiglia separata;
la ricerca di Jablonska Lindbergh su 15.428 undicenni, tredicenni e quindicenni ha rilevato positive influenze dell'affido paritetico sull'eventuale uso di droghe, tabacco, alcool, sulla vittimizzazione (intesa come bullismo e violenza fisica subiti) e soprattutto sul distress mentale;
benché la legislazione italiana stia andando decisamente nella direzione di favorire l'affido condiviso nonostante il numero crescente di teorici affidi condivisi, l'applicazione reale rimane grandemente inattuata e la condivisione tende a rimanere solo sulla carta;
le statistiche indicano che l'attuale applicazione dell'affido condiviso nel nostro Paese genera una sperequazione temporale, per cui ad esempio, la media di pernottamenti mensili presso il genitore cosiddetto «non collocatario» (less involved) è oggi pari a circa sei (due se il minore ha meno di tre anni ma con tantissimi casi in cui non sono formalmente concesse che poche ore e senza pernotti) e il tempo teoricamente concesso è del 17 per cento (10 per cento versus 90 per cento per minori sotto i sei anni) ;
l'Italia risulta il Paese più sanzionato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per non avere saputo tutelare i rapporti dei figli col genitore «less involved»;
a fronte dell'inapplicazione reale dell'affido condiviso si devono inoltre registrare casi limite come quello di E. F., affidata congiuntamente ai genitori nel gennaio 2013 e bisognosa di terapie abilitative visive e motorie che sono state stabilite anche da perizie medico-legali e sentenze: a febbraio 2011 la corte d'appello di Torino ha disposto terapie sanitarie abilitative – visive, psicomotorie e logopediche – in favore della bambina, dopo l'accertamento medico-legale depositato a settembre 2010;
nel mese di gennaio 2013 la corte d'appello di Torino ha concesso ai genitori l'affido condiviso di Elisa e ha confermato le terapie già prescritte due anni prima. Ciononostante ad oggi E. – che vive con la mamma e incontra saltuariamente il papà – non avrebbe ancora beneficiato di alcuna terapia visiva né motoria. Cure di cui il padre vorrebbe prendersi carico ma alle quali la bambina non è stata ancora sottoposta anche per probabili carenze amministrative –:
se non ritenga di adottare iniziative, anche di tipo normativo, volte ad agevolare la pratica dell'affido condiviso ai genitori, tenendo conto anche delle indicazioni a riguardo fornite dai tribunali;
quali provvedimenti intenda porre in essere per risolvere casi come quello citato ad esempio, in cui anche a causa di inefficienze delle amministrazioni pubbliche scorre tempo prezioso senza che si affrontino problemi seri nonostante persino i pronunciamenti della magistratura. (3-00759)