• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/01818    il contratto collettivo nazionale per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi è stato sottoscritto il 30 marzo 2015 da Confcommercio con le federazioni di categoria di Cgil,...



Atto Camera

Interpellanza 2-01818presentato daBIANCONI Mauriziotesto diLunedì 29 maggio 2017, seduta n. 805

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:
   il contratto collettivo nazionale per i dipendenti del terziario, distribuzione e servizi è stato sottoscritto il 30 marzo 2015 da Confcommercio con le federazioni di categoria di Cgil, Cisl, Uil, e l'analogo contratto a firma Confesercenti è stato siglato a giugno 2016 con previsioni economiche sostanzialmente identiche;
   tuttavia, una parte della grande distribuzione, quella che aderisce a Federdistribuzione, continua a non riconoscere alcun aumento contrattuale ai dipendenti, pur non avendo Federdistribuzione firmato un altro contratto nazionale;
   Federdistribuzione, infatti, non è mai stata firmataria di alcun contatto nazionale e dichiara pubblicamente che le aziende aderenti applicano il precedente contratto Confcommercio scaduto a dicembre 2013, che tuttavia ha cessato i suoi effetti in quanto sostituito dal rinnovo del 30 marzo 2015;
   dal 2014 Federdistribuzione dichiara di voler sottoscrivere un autonomo contratto nazionale, il primo, ma ad oggi non risulta aver sottoscritto alcun accordo e la trattativa avviata, che non ha portato alcun risultato, si è chiusa con uno sciopero a maggio 2016;
   da allora il sindacato ha più volte pubblicamente dichiarato che non sussistono le condizioni per sottoscrivere il primo contratto con Federdistribuzione;
   nelle imprese aderenti non viene dunque da oltre due anni applicato alcun aumento, nonostante vi sia una obbligazione sancita dal rinnovo del contratto nazionale del terziario distribuzione e servizi del 2015, l'unico vigente;
   si è a conoscenza che sia organizzazioni datoriali che sindacali abbiano chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti sulla mancata applicazione e che indirizzi specifici sui comportamenti da adottare nei confronti di quelle aziende, che non stanco applicando alcun contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, siano stati chiesti anche da alcune direzioni territoriali e dall'Inps;
   la questione ha una duplice rilevanza, da un lato verso i lavoratori di quelle imprese che non stanno riconoscendo gli aumenti, dall'altro rispetto alla eventuale fruizione di diversi benefici fiscali e contributivi, primo fra tutti l'esonero contributivo per le nuove assunzioni previsto dai commi dal 178 al 180 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (cosiddetta legge di stabilità 2016);
   tale beneficio è infatti per legge espressamente condizionato al rispetto da parte del datore di lavoro «degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», come disposto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, richiamata anche dalla circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale 18 aprile 2008, n. 51, in materia di documento unico di regolarità contributiva;
   per fruire quindi dei benefici in deroga alla contribuzione ordinaria, le imprese devono dichiarare, non solo la regolarità contributiva, ma anche indicare il contatto collettivo nazionale applicato «vigente», impegnandosi in tal modo al suo rispetto;
   in assenza di chiarimenti e puntuali indicazioni agli organismi deputati alla vigilanza, si apre un vulnus che rischia di generare, oltre a fenomeni di dumping fra le imprese che insistono sullo stesso comparto, un rischio di indebita fruizione di benefici contributivi e fiscali da parte di soggetti che non ne avrebbero diritto. Il mancato intervento del Ministero pone lo stesso Inps nella impossibilità di attivare verifiche ed eventuali azioni di recupero, con un potenziale danno per le risorse pubbliche all'uopo destinate e in contrasto con le finalità espresse dal legislatore –:
   quali iniziative, ed in quali tempi, intenda adottare al riguardo e quali chiarimenti intenda fornire per evitare possibili danni sia ai lavoratori sia alle imprese, consentendo agli organi ispettivi di effettuare le opportune verifiche e, se del caso, sanzionare eventuali comportamenti indebiti nella fruizione dei benefici normativi e contributi che il legislatore ha collegato al rispetto dei contratti collettivi vigenti.
(2-01818) «Bianconi».