• Testo DDL 2790

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Atto a cui si riferisce:
S.2790 Disposizioni per il riequilibrio delle competenze in materia di consulenza del lavoro e per l'introduzione di tutele per i professionisti


Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2790
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore QUAGLIARIELLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2017

Disposizioni per il riequilibrio delle competenze in materia di consulenza del lavoro e per l’introduzione di tutele per i professionisti

Onorevoli Senatori. -- La legge 11 gennaio 1979, n. 12, istitutiva della professione di consulente del lavoro, all'articolo 1, comprende, tra i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, gli iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Inoltre il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, istitutivo dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attribuisce a quest'ultimi specifiche competenze in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. In particolare, l'articolo 1 della citata legge n. 12 del 1979, stabilisce che: «Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro [ ... ] non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro [ ... ], nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commercialisti».

Nonostante il dettato normativo in materia di assegnazione di competenze sia chiaro ed esaustivo, le suddette categorie di professionisti -- perno stabile ed imprescindibile della nostra organizzazione sociale, culturale e lavorativa -- stanno subendo negli ultimi anni un'erosione delle loro competenze, ormai progressiva ed inesorabile, tale da risultare oltre che ingiustificata anche fonte di una profonda disparità. In particolare, parte della normativa in materia di fisco, politiche sociali e lavoro intervenute negli ultimi anni, a causa della probabile imprecisione o superficialità nell'elaborazione legislativa, ha creato confusione e discriminazioni riferendosi esplicitamente -- per questioni di competenza collettiva dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 -- talvolta soltanto a singoli soggetti, talvolta definendo alcuni di essi «abilitati» ovvero «autorizzati» e facendone discendere ingiustificate disparità.

I numerosi casi di disequilibrio normativo sono, nella pratica, spesso forieri di palesi violazioni del principio della libertà di concorrenza stabilito dalla normativa europea e rischiano di inficiare una delle ragioni d'essere primarie dell'Unione europea: la creazione di un mercato unico in cui tutti gli operatori economici possano interagire tra loro in libertà di azione e movimento. Tale principio, spesso impropriamente riferito alle sole imprese, deve necessariamente includere anche i liberi professionisti nonché i soggetti prestatori di servizi, in modo da riportare all'interno del mercato nazionale (e di conseguenza europeo) l'equilibrio necessario.

L'articolo 1 del presente disegno di legge interviene sulla disciplina vigente relativa alle dimissioni telematiche, ai sensi della quale le stesse possono essere formalizzate dal dipendente anche tramite il consulente del lavoro, oltre che attraverso l’ispettorato territoriale del lavoro, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, escludendo senza apparente ragione avvocati e commercialisti. La modifica proposta corregge questa disparità riportando la competenza in capo a tutti i soggetti riconosciuti e ricompresi nell'articolo 1 della citata legge n. 12 del 1979.

Gli articoli 2 e 3, invece, agiscono in materia di assistenza nelle sedi conciliative e certificative, ove la normativa vigente esclude i commercialisti dalla possibilità di assistere le parti nel corso del tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Lo stesso avviene nel novero dei soggetti qualificati ad assistere il lavoratore ai fini della procedura di certificazione dell'assenza di requisiti stabiliti per la riconduzione al rapporto subordinato delle collaborazioni e per ciò che concerne le certificazioni di contratti.

Incongruenze altrettanto significative sono presenti nella materia della responsabilità del professionista e della tutela assicurativa. Risulta evidente come la tutela del professionista dipenda in gran parte dalla possibilità dello stesso di assicurarsi contro i rischi connessi all'esercizio della sua attività. Per i commercialisti, in ragione della normativa attuale, sussiste nel nostro Paese l’impossibilità di assicurarsi contro i rischi connessi all’esercizio dell'attività professionale. Sebbene negli ultimi anni questo problema sia stato oggetto di una viva discussione trasformatasi in numerose proposte legislative, emendamenti ed interrogazioni parlamentari presentati e, nonostante la contemporanea introduzione di un generale obbligo di assicurazione professionale, continua a sussistere per i commercialisti il vincolo di «non assicurabilità» dal rischio delle sanzioni. Tutto questo espone la categoria a ingenti rischi e addirittura alla possibilità di dover rispondere e garantire con il loro patrimonio professionale a seguito di irregolarità non dolose e non sempre strettamente evitabili e controllabili, nonché all'ipotesi (tutt'altro che remota) di rispondere della condotta dello stesso cliente rappresentato senza avere alcuna responsabilità sulla medesima. Per questi motivi, la modifica proposta all'articolo 4 (capo II) corregge la conflittualità che caratterizza la normativa in vigore, aprendo all'obbligo di polizza professionale e spostando l'onere (eventuale) derivante dalle irregolarità commesse dall'intermediario al soggetto che ne ha realmente beneficiato.

Il capo III (articoli 5 --15) prevede che sia applicato e garantito anche ai soggetti che svolgono attività professionale autonoma il diritto alla salute stabilito dalla nostra Costituzione all'articolo 32, prevendendone adeguate tutele in caso di malattia o infortunio.

Un'efficace tutela, in tal senso -- ove applicata ai casi che vedono protagonisti i soggetti abilitati a svolgere gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti -- non può prescindere dal riconoscimento della sospensione degli adempimenti obbligatori che sono in capo al cliente del commercialista e che lo stesso, a seguito dell'interruzione forzata delle prestazioni professionali, non è in grado di poter espletare. In questo caso la sospensione si rende necessaria per far sì che l'impedimento del professionista non si ripercuota negativamente sul suo cliente in termini di sanzioni, sia per evitare che lo stesso, stante l'impedimento occorso al professionista, sia messo nelle condizioni di doversi rivolgere ad un altro consulente.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

MODIFICHE DELLA NORMATIVA
VIGENTE

Art. 1.

(Dimissioni telematiche)

1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito dal seguente:

«4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui agli articoli 2, comma 1, lettera h), e 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

Art. 2.

(Certificazione dei contratti)

1. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera c-ter) è sostituita dalla seguente:

«c-ter) i consigli provinciali in rappresentanza dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

Art. 3.

(Assistenza nelle sedi conciliative
e certificative)

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12».

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferire il mandato ad uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12».

Capo II

DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA E LA TUTELA ASSICURATIVA

Art. 4.

(Responsabilità del professionista e tutela assicurativa)

1. I professionisti iscritti in ordini o in collegi professionali sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile a copertura degli eventuali danni derivanti a terzi dall'esercizio della loro attività.

2. Le sanzioni amministrative di carattere tributario, derivanti da violazioni imputabili ai professionisti e conseguenti all'esercizio della loro attività, sono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, con diritto di rivalsa nei confronti del professionista.

3. In caso di mancata stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1, le sanzioni sono irrogate direttamente al professionista.

Capo III

SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER MALATTIA O INFORTUNIO

Art. 5.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, per «libero professionista» si intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali.

2. Ai fini del presente capo, per «infortunio» si intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. Sono parificati all'infortunio:

a) l'assideramento o il congelamento parziale, i colpi di sole e di calore e la folgorazione;

b) gli infortuni sofferti in stato di incoscienza;

c) gli infortuni derivanti da imperizia, da imprudenza o da negligenza gravi;

d) gli infortuni derivanti da aggressioni, da tumulti, da atti di terrorismo, da vandalismo o da attentati, a condizione che il professionista non vi abbia preso parte attiva.

3. Ai fini del presente capo, per «malattia» si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

4. Ai fini del presente capo, per «grave malattia» si intende uno stato patologico di salute la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute.

5. Ai fini del presente capo, per «cura domiciliare» si intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave che, pur non necessitando di un periodo di ricovero ospedaliero, impedisce l'esercizio dell'attività professionale a causa dei trattamenti medici e delle attività riabilitative necessari per il recupero dello stato di salute.

6. Ai fini del presente capo, per «intervento chirurgico» si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

Art. 6.

(Sospensione degli adempimenti
per grave malattia o infortunio
o intervento chirurgico)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia, infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a seguito della scadenza dei termini per l'adempimento di una prestazione da eseguire nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a quarantacinque giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari non inferiori a tre giorni.

3. Il termine previsto al comma 2 ha carattere di perentorietà e dal suo mancato adempimento scaturisce l’applicazione delle sanzioni pecuniarie, previste dall’articolo 14 e dalla normativa vigente, nei confronti del libero professionista o del suo cliente.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.

Art. 7.

(Ambito di applicazione)

1. La sospensione dei termini, disposta ai sensi dell'articolo 6 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari.

2. Ai fini di cui al comma 1 copia dei mandati professionali, insieme a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, devono essere depositati, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, al proprio ordine o collegio professionale, il quale, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione, deve darne comunicazione ai competenti uffici della pubblica amministrazione.

Art. 8.

(Sospensione degli adempimenti per parto prematuro o interruzione della gravidanza)

1. Alle ipotesi previste dall'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, è equiparato il parto prematuro della libera professionista; in tale caso i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale, entro il quindicesimo giorno successivo al parto, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

2. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve depositare presso il proprio ordine o collegio professionale un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.

Art. 9.

(Sospensione degli adempimenti
per decesso)

1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, e di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano anche nel caso di decesso del libero professionista. I termini relativi agli adempimenti di cui al citato articolo 6, comma 1, sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.

2. Il cliente deve depositare presso il competente ufficio della pubblica amministrazione, entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il relativo mandato professionale.

Art. 10.

(Estensione delle misure alla libera
professione associata)

1. Le norme di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre.

Art. 11.

(Altri destinatari e relativi termini
di sospensione)

1. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 1, per le cause e per il periodo di tempo indicati dalla presente legge, si applica anche in favore:

a) della persona fisica che svolge attività di lavoro autonomo;

b) della persona fisica che svolge attività d'impresa;

c) della società in accomandita semplice qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio accomandatario;

d) della società in nome collettivo qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'unico socio amministratore;

e) della società di capitali qualora il socio deceduto o ricoverato in ospedale o infortunato o costretto a cure domiciliari sia l'amministratore unico.

2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo depositano la documentazione prescritta agli articoli 7, 8 e 9, presso le associazioni di categoria riconosciute, le quali ne danno comunicazione agli uffici competenti.

3. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, i termini degli adempimenti di cui all'articolo 6, comma l, sono sospesi per trenta giorni e comunque non oltre il giorno successivo alla nomina del soggetto abilitato ad amministrare l'impresa o la società.

Art. 12.

(Interessi)

1. Sulle somme dovute a titolo di imposte, di tributi o di contributi il cui pagamento è stato sospeso ai sensi della presente legge, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.

Art. 13.

(Visite mediche di controllo)

1. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi della presente legge.

Art. 14.

(Sanzioni)

1. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni.

2. Ogni altra violazione della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui ai medesimi commi.

Art. 15.

(Disposizioni attuative)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’economia e delle finanze, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati, nonché le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori autonomi e delle professioni ordinistiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono disciplinate le norme di attuazione della presente legge.