• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/193    premesso che:     vengono riconosciute alle Provincie interamente montane e confinanti con stati esteri, un regime di specialità, in considerazione del comma 3 dell'articolo...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/193presentato daDE MENECH Rogertesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    vengono riconosciute alle Provincie interamente montane e confinanti con stati esteri, un regime di specialità, in considerazione del comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
    questo riconoscimento prende vita in virtù di oggettive caratteristiche geografiche, fisiche, economiche, sociali ed etnico-culturali, e la presenza di diverse minoranze linguistiche, caratteristiche particolari che rendono indispensabile attribuire a questi territori forme speciali di autogoverno che fermino lo spopolamento attualmente in atto;
    questi territori, che pure presentano condizioni del tutto simili a quelle dei territori delle confinanti siano essi Stati esteri che regioni e province autonome, vengono obiettivamente a trovarsi in condizioni di indiscutibile squilibrio rispetto ai poteri di autogoverno e alla disponibilità di risorse riconosciuti, in dipendenza di ragioni storiche e di vincoli di carattere internazionale;
    tale squilibrio che deve essere ripianato con l'introduzione nel nostro ordinamento di una riforma, in linea con i principi ispiratori della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e con l'attuazione del federalismo fiscale che, assicurando condizioni di effettiva autonomia nel governo del territorio e delle risorse, realizzi un pieno riequilibrio istituzionale ed economico tra i predetti territori ponendo le condizioni per il raggiungimento di un'effettiva uguaglianza e di una reale pari opportunità alle popolazioni residenti;
    allo stesso modo la natura prettamente centralistica del decentramento amministrativo attuato dalle regioni e il ruolo marginale e subalterno attribuito ai territori montani dalle politiche economiche, sociali e infrastrutturali attuate dalle stesse regioni, ha fortemente penalizzato le autonomie locali delle provincie montane;
    per tutto questo sopra detto appare dunque quanto mai necessario uno sforzo congiunto delle istituzioni e delle forze per realizzare un progetto di riforma istituzionale e finanziaria che restituisca pari dignità e uguali opportunità ai territori, interamente montani, transfrontalieri, con la presenza di diverse minoranze linguistiche e con vocazione a uno sviluppo economico integrato alle altre realtà territoriali dell'arco alpino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere, ai fini della distribuzione delle risorse allocate nel presente provvedimento, la specificità delle province di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.
9/4444-A/193. De Menech, Borghi.