• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/174    premesso che:     nel provvedimento all'esame è stato approvato un emendamento che, quanto meno nelle intenzioni, ha il precipuo intento di restituire i poteri tolti all'Anac...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/174presentato daNESCI Dalilatesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento all'esame è stato approvato un emendamento che, quanto meno nelle intenzioni, ha il precipuo intento di restituire i poteri tolti all'Anac in occasione dell'approvazione del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti);
    il potere soppresso dal Governo con il succitato atto consentiva all'Anac d'intervenire con una «raccomandazione vincolante» e con un potere sanzionatorio laddove ritenesse sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti di gara;
    tale depotenziamento dell'Anac ha creato un rilevante disappunto nell'opinione pubblica e il Governo si è giustificato dicendo che è stato un mero errore al quale avrebbe riparato proprio in occasione dell'esame del presente provvedimento; alcuni, a riguardo, hanno invece affermato che tale «soppressione» era conseguente al parere del Consiglio di Stato che ha espresso talune criticità; in realtà il Consiglio di Stato ha respinto tali responsabilità dicendo che non ha mai chiesto di sopprimerlo quanto piuttosto di modificarlo nella formulazione per superare le suddette criticità;
    il Governo ha reintrodotto nel codice degli appalti la disposizione soppressa, modificandola però in maniera radicale e restituendo all'Anac un potere estremamente mitigato, deprivandolo di quel potere sanzionatorio e deterrente che invece era previsto nella legge delega sul codice degli appalti – 1. n. 11 del 2016 – dove al comma 1, lettera t), ha previsto l'attribuzione all'ANAC «di più ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio»;
    la disposizione reintrodotta dal Governo in buona sostanza elimina ogni intervento cautelare, deterrente e sanzionatorio che la disposizione soppressa invece aveva ed è ragionevole ritenere che spostare sull'Anac il potere di fare ricorso avverso gli atti delle innumerevoli stazioni appaltanti significa di fatto rendere impraticabile tale potere per esiguità di risorse economiche e umane;
    appare altresì sconcertante che si demandi all'Anac «la possibilità» di stabilire quali siano «i bandi di rilevante impatto» nei confronti dei quali può (non già deve) esercitare le sue funzioni di controllo;
    parimenti non appare condivisibile che sia l'Anac medesima a poter stabilire quali siano da intendersi le «gravi violazioni del codice» in base alle quali l'Anac può (non già deve) intervenire;
    con Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 1 del 18 gennaio 2017 – rif. l'Anac ha altresì espresso la necessità di risolvere, attraverso una modifica legislativa, il problema delle cosiddette «deleghe gestionali dirette» che in riferimento al decreto legislativo 39 del 2013 consente la cumulabilità di cariche o incarichi in contrasto con i principi della legge delega (cosiddetta legge Severino);
    l'Anac ha infatti fatto presente che da un'indagine condotta sull'esito dei procedimenti di vigilanza svolti dai competenti Uffici nella materia delle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, è emerso che oltre il 38,5 per cento dei casi relativi al periodo 1o gennaio 2015-30 novembre 2016 hanno riguardato proprio la verifica della sussistenza di deleghe gestionali dirette in capo al presidente del consiglio di amministrazione; sul totale dei casi relativi alla verifica delle deleghe gestionali sempre nel periodo da gennaio 2015 a novembre 2016, ben il 77 per cento dei procedimenti di vigilanza avviati dall'ANAC nel settore in esame è stato archiviato per assenza di deleghe gestionali dirette;
    i dati appena riferiti sembrano dunque, come ammette l'Anac, dimostrare l'inefficacia dell'attuale formulazione normativa, stante la diffusa pratica di modificare gli statuti degli enti al fine di espungere il conferimento di deleghe gestionali al presidente;
    tale prassi elusiva vanifica la vigilanza dell'Autorità, imponendo agli uffici un'attività di accertamento che si rivela inutile. Al riguardo, l'Anac ha altresì evidenziato che diverse questioni interpretative ed applicative sono dovute anche alla presenza in altre parti del decreto legislativo n. 39 del 2013 di un più generico riferimento alla carica di presidente, senza la specificazione relativa alle deleghe gestionali e che inoltre l'introduzione delle «deleghe gestionali dirette» non è conforme alla legge delega (legge Severino), tenuto conto che tra i criteri direttivi previsti dalla legge n. 190 del 2012, vi è quello di ricondurre nell'ambito di applicazione della disciplina gli incarichi di «amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico» senza ulteriori specificazioni;
    l'estensione dell'inconferibilità agli altri componenti degli organi di amministrazione o collegiali, sempre richiesta dall'Anac, deriva dal fatto che nelle premesse dello stesso decreto legislativo n. 39 del 2013, tra questi incarichi si includono in generale quelli che «comportano funzioni di amministrazione e gestione». Al riguardo, infatti, non può escludersi che anche gli altri membri dell'organo preposto all'amministrazione dell'ente – ossia il presidente e i consiglieri di amministrazione senza deleghe gestionali – siano, comunque, in una posizione che consente loro di ingerirsi nella gestione e che, pertanto, può dare luogo alle situazioni di potenziale conflitto di interesse che la normativa intende scongiurare;
    per le stesse considerazioni l'Anac ritiene non conforme ai criteri direttivi contenuti nella legge delega, anche la mancata inclusione dell'incarico di direttore generale, in quanto si tratta della figura alla quale tutti gli statuti societari attribuiscono funzioni di amministrazione e gestione molto significative;
    per la figura del presidente dell'organo di indirizzo, il riferimento alle deleghe gestionali dirette e si estende la disciplina dell'inconferibilità a tutte le posizioni negli organi di governo, includendovi anche i comportamenti degli organi collegiali, inoltre si estende la disciplina dell'inconferibilità alla figura del direttore generale. Anche questa questione era stata prospettata nel già citato atto di segnalazione n. 4/2015, nel quale si suggeriva di «considerare attentamente la figura del Direttore generale (o equivalente), cui possono essere affidati, in molti enti (vedi il caso della RAI), funzioni di amministrazione e gestione molto significative»,

impegna il Governo:

   ad intervenire, anche attraverso strumenti normativi, affinché, nel rispetto della legge delega in materia di appalti – legge n. 11 del 2016 – siano restituiti all'ANAC, nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, efficaci poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio;
   a dare riscontro all'Atto di segnalazione dell'Anac n. 1 del 18/01/2017, anche attraverso atti d'interpretazione autentica ovvero integrativi e correttivi, affinché le cause d'inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 39 del 2013 siano da intendersi riferite a tutti i componenti degli organi di amministrazione o collegiali e a tutti quegli incarichi che «comportano funzioni di amministrazione e gestione», ivi inclusi gli incarichi di direttore generale.
9/4444-A/174. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Di Vita, Businarolo, Sorial.