• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/134    premesso che:     il provvedimento in commento contiene norme di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/134presentato daRUBINATO Simonettatesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento contiene norme di carattere procedurale volte a favorire, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di forme di finanziamento, gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione di impianti sportivi;
    con delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, l'ANAC è intervenuta, a seguito di una richiesta di parere della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – Comitato regionale Piemonte – sull'affidamento della gestione degli impianti sportivi da parte dei comuni dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
    l'ANAC ha distinto tra la gestione di impianti sportivi a rilevanza economica – qualificabile quale concessione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Codice, che deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 164 e seguenti del Codice stesso – e la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica. Quest'ultima sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, ai sensi dell'articolo 164, comma 3, dovrebbe comunque essere ricondotta nella categoria degli «appalti di servizi», da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV;
    la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica è quella fatta dai comuni mediante le associazioni sportive dilettantistiche regolata dall'articolo 90 commi 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) in cui il legislatore ha mostrato un favor per tali affidamenti disponendo che «nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.»;
    l'ANAC, nella citata delibera, rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la «gestione degli impianti sportivi» nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, sia superata la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della legge n. 289 del 2002, sopra richiamato;
    considerato che:
     la disposizione dell'articolo 90 comma 24 e 25 della legge n. 289 del 2002 motiva il regime differenziato soprattutto per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in ragione del fatto che la gestione di tali impianti privi di rilevanza economica è svolta dalle associazioni sportive mediante personale volontario a fronte di un canone di concessione modesto ovvero a fronte di un contributo economico per le attività sociali svolte dalle società sportive;
     la Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2004, n. 272, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 113-bis del TUELL, relativo alla «gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica», riconoscendo la problematica ha affermato testualmente che: «per i servizi locali, quindi, che, in relazione al soggetto erogatore, ai caratteri ed alle modalità della prestazione, ai destinatari, appaiono privi di “rilevanza economica”, ci sarà dunque spazio per una specifica ed adeguata disciplina di fonte regionale ed anche locale»;
    l'articolo 118 comma 4 della Costituzione del resto favorisce proprio l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà tra i vari livelli dello Stato;
    rilevato che:
     includere la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica nella categoria degli appalti di servizi comporta per i comuni la necessità di trovare ulteriori specifiche risorse;
     oltre l'aspetto economico, si deve in ogni caso tener conto anche del ruolo educativo svolto dalle associazioni sportive, in particolare con i minori, ma non solo. Pensiamo ad esempio agli impianti delle bocciofile che operano con anziani nei confronti dei quali svolgono un ruolo di inclusione e socializzazione;
     anche lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore prevede la possibilità per la PA di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni, di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo, svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale;
      a seguito della delibera Anac n.1300 del 2016 i comuni, che sono in fase di chiusura della gestione dell'annata sportiva e devono stabilire a chi affidare gli impianti sportivi dal prossimo settembre, sono in difficoltà per continuare ad affidare alle associazioni sportive dilettantistiche del volontariato locale la gestione degli impianti sportivi destinati alla promozione dello sport sociale, privi di rilevanza economica;
     appare necessario prevedere un chiarimento in merito alle disposizioni applicabili alla gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica, da parte delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, per coniugare le esigenze dei cittadini con un esercizio trasparente e sostenibile da parte degli enti territoriali locali, con lo scopo di salvaguardare il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, anche in relazione ai risparmi di spesa conseguibili dai comuni come stabilito dall'articolo 90 della citata legge n. 289 del 2002,

impegna il Governo:

   a chiarire, in attesa di un generale riordino organico della materia, che per l'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica alle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro trovano ancora applicazione le previsioni di cui all'articolo 90, commi 24 e 25 della legge n. 289 del 2002;
   a prevedere l'inserimento dell'affidamento dei servizi di gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro tra le fattispecie escluse dall'applicazione del Codice, decreto legislativo n. 50 del 2016, in analogia a quanto già previsto nell'allegato IX al medesimo codice per i servizi di sicurezza sociale obbligatoria.
9/4444-A/134. Rubinato, Paola Bragantini.