• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/128    premesso che:     l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame ha inteso introdurre in materia di compensazione di crediti fiscali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/128presentato daMENORELLO Domenicotesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame ha inteso introdurre in materia di compensazione di crediti fiscali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, opportune misure al fine di assicurare maggiore trasparenza e sicurezza a tali operazioni, all'uopo abbassando a 5000 euro la soglia oltre la quale è stato reso obbligatorio il visto di conformità previsto dal richiamato articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
    particolare attenzione va dedicata alle compensazioni di crediti fiscali previamente acquistati ex articolo 1260 del codice civile, al fine di evitare negozi non sufficientemente trasparenti sotto il profilo della originaria verifica del credito IVA;
    nel corso del dibattito parlamentare presso la competente commissione del provvedimento in esame, il Governo ha avuto occasione di riferire circa una positiva prassi «praticata in via amministrativa nel quadro della legislazione vigente», per cui, in tali casi, in importanti uffici locali dell'Agenzia delle Entrate si richiede il suddetto visto di conformità qualsiasi sia il valore delle compensazioni fiscali interessanti crediti acquisiti ex articolo 1260 del codice civile;
    si ritiene opportuno promuovere ed estendere detta virtuosa prassi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire atti di indirizzo a tutte le sedi amministrative interessate, affinché l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, di crediti acquisiti ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile sia accompagnato dal visto di conformità o dalla sottoscrizione di cui all'articolo 1, comma 574, legge n. 147 del 2013, richiamati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, apposti sia sulla dichiarazione del cedente il credito che su quella del cessionario in cui emerge il credito acquisito, indipendentemente dal valore del credito utilizzato».
9/4444-A/128. Menorello.