• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/079    premesso che:     il provvedimento all'esame dell'Aula reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera....



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/079presentato daBRAGA Chiaratesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame dell'Aula reca disposizioni sulle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori italiani transfrontalieri in Svizzera. Integrando l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 si prevede che la ritenuta unica del 5 per cento sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sia applicata dagli intermediari italiani interessati anche sulle somme corrisposte in Italia dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPPT). Tra le somme sono altresì ricomprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento;
    si estende l'esonero dall'obbligo della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, previsto per i soggetti residenti in Italia che prestino la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi anche al coniuge e ai familiari di 1o grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure o deleghe sullo stesso conto corrente,

impegna il Governo:

   ad equiparare le rendite erogate da Istituti Assicurativi Svizzeri per prestazioni di invalidità e malattia professionale alle prestazioni d'invalidità e malattia professionale italiane, non assoggettandole quindi ad imposta;
   a prevedere l'esonero dall'obbligo di versamento dei contributi per l'iscrizione al SSN per i cittadini pensionati in Svizzera (AVS) che decidono di rientrare in Italia in modo definitivo trovando applicazione l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991.
9/4444-A/79. Braga, Palese, Borghi, Gadda, Guerra.