• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/027    premesso che:     il provvedimento in esame AC 4444-A («decreto-legge n. 50 del 2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/027presentato daFIORIO Massimotesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame AC 4444-A («decreto-legge n. 50 del 2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo») presenta al Titolo I «Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica» ed all'articolo 1 «Disposizione in materia di entrate»;
    la normativa alimentare sulla panificazione è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 («Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane»), che ha modificato la Legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»);
    in particolare, con l'abrogazione di alcuni articoli del Titolo III della Legge n. 580 del 1967, si è realizzata una vera e propria liberalizzazione degli ingredienti e delle sostanze ammesse per la produzione dei prodotti della panetteria, dando così una nuova e più ampia definizione di «pane» ai fini alimentari;
    nonostante questa sostanziale evoluzione della normativa sulla lavorazione e commercializzazione del pane, la disciplina IVA recata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ha mantenuto il riferimento alla legge n. 580 del 1967 per individuare i prodotti della panetteria ordinaria soggetti ad aliquota super ridotta del 4 per cento. Tuttavia, la lista degli ingredienti e sostanze previste dal Titolo III della citata legge, appare sempre più inadeguata a fronte del progresso tecnologico, delle esigenze nutrizionali e delle richieste dei consumatori, con conseguenti rischi, anche concorrenziali per le attività dell'intera filiera produttiva e distributiva del settore;
    a tal proposito si osserva infatti che:
     i cracker e le fette biscottate sono prodotti assimilabili alla panetteria ordinaria e sono regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1993. I crostini sono regolamentati dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 1993, in quanto simili, sia in termini di momento di consumo, che di tecnologia produttiva. Pertanto, si propone di chiarire che la disciplina IVA di riferimento si applica anche ai crostini;
     il chiarimento concernente i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge (ad esempio l'olio di girasole) è giustificato dalla comune pratica di produzione, dalla reperibilità delle materie prime, dalle nuove esigenze nutrizionali evidenziate negli ultimi 30-40 anni, senza per questo mutare la destinazione d'uso del pane e degli altri prodotti della panetteria ordinaria;
     il chiarimento relativo ai cereali interi o in granella e semi, ai semi oleosi, alle erbe aromatiche e alle spezie è giustificato dall'evoluzione delle esigenze nutrizionali e dei gusti del consumatore, senza che per questo sia mutata la destinazione d'uso del pane e degli altri prodotti della panetteria ordinaria;

    emerge quindi la necessità di un chiarimento normativo, volto ad integrare le specifiche sugli ingredienti ammessi per la panetteria ordinaria anche ai fini fiscali, che si ponga al tempo stesso l'obiettivo di uniformare e rendere coerenti gli specifici requisiti previsti dalle norme vigenti e di riconoscere in via normativa l'uso di ingredienti che sono diventati di utilizzo comune,

impegna il Governo

a inserire, nel prossimo provvedimento utile, tra i prodotti della panetteria ordinaria a cui applica la relativa imposta di valore aggiunto (oltre ai crackers, i crostini e le fette biscottate) anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, e semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.
9/4444-A/27. Fiorio, Giampaolo Galli.