• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/04444-A/024    premesso che:     le farmacie rurali oggi sono oltre 6.000, grazie a loro, il servizio farmaceutico è assicurato anche nelle zone rurali e nelle isole minori, per la loro...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/04444-A/024presentato daPLANGGER Albrechttesto diMercoledì 31 maggio 2017, seduta n. 807

   La Camera,
   premesso che:
    le farmacie rurali oggi sono oltre 6.000, grazie a loro, il servizio farmaceutico è assicurato anche nelle zone rurali e nelle isole minori, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, hanno un'importante funzione sociale, in quanto rappresentano spesso l'unico presidio sanitario esistente sul territorio, dove opera un professionista laureato, a disposizione degli utenti 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, infatti, la farmacia è presente anche nelle zone prive di molti servizi pubblici, quali l'ufficio postale, le scuole, una caserma dei carabinieri;
    proprio nelle realtà rurali in carenza delle strutture pubbliche, il cittadino trova nel farmacista il sanitario in grado di assicurargli senza ritardo non solo tutti i medicinali di cui ha necessità, ma anche gli eventuali interventi di prima assistenza;
    il farmacista rurale, proprio per questo motivo, deve assicurare una disponibilità totale (di giorno, di notte, nelle giornate festive), per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto, le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;
    nella Provincia Autonoma di Bolzano, l'Azienda sanitaria ha individuato, con un decreto (cfr. Decreto del Direttore ospedali di ripartizione n. 6964 del 27/05/2015), le farmacie con diritto allo sconto previsto dalla legge 28.12.1995 n. 549 e della legge 23.12.1996 n. 662, così facendo l'Azienda ha cambiato i parametri di riferimento e messo in difficoltà le piccole farmacie rurali che sono di particolare utilità proprio nelle zone disagiate, lontane dai centri urbani e delle strutture sanitarie pubbliche;
    questo nuovo calcolo del fatturato con i nuovi parametri ha avuto come risultato, che circa 10 farmacie (tra le quali 4 con presidi farmaceutici) devono ora applicare sconti all'azienda sanitaria da 6 per cento a 21,25 per cento anziché 1,5 per cento, ciò comporta una differenza annuale di circa euro 20.000,00 di fatturato per farmacia;
    questo importo non è indifferente per le ditte coinvolte e proprio nel caso dei presidi farmaceutici potrebbe portare alla loro chiusura;
    non da ultimo è da sottolineare che attualmente il dispensario farmaceutico gestito dalle farmacie, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, concorre al fatturato della farmacia principale andando anch'esso a gravare al conteggio per gli sconti a carico delle farmacie in favore del SSN,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie, contenuti all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, in base ad un conteggio basato sull'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi, andando a modificare «a monte», il fatturato a carico Servizio Sanitario Nazionale che determina l'inquadramento in una categoria, la quale definisce anche gli sconti che dovranno essere concessi da parte delle farmacie a favore del SSN, valutando al contempo la possibilità di non far concorrere il fatturato del dispensario farmaceutico al fatturato della farmacia principale.
9/4444-A/24. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.