C. 4478 EPUB Proposta di legge presentata il 10 maggio 2017
Atto a cui si riferisce:
C.4478 Disciplina del lavoro complementare
Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4478 |
La disciplina propone l'adozione di strumenti e di regole che vengano incontro a esigenze di prestazioni che non hanno continuità e che, per la loro natura, non trovano risposta in alcuna forma contrattuale in vigore.
La forma di collaborazione complementare proposta è legata alle esigenze convergenti dei lavoratori e dei committenti; per sua natura non prevede programmazione e coordinamento continuativo da parte dei committenti.
La prestazione è intrinsecamente non dipendente, occasionale, complementare e straordinaria. Se la prestazione è riconducibile a forme contrattuali già disciplinate dal nostro ordinamento, saranno applicate le norme dei relativi contratti e la disciplina in vigore.
Il lavoro è un'attività umana in profonda trasformazione, alcune attività richiedono di contemperare flessibilità e garanzie. Talvolta sono le condizioni personali dei cittadini che richiedono forme di prestazione non vincolanti o vincolate alla continuità temporale per esigenze di conciliazione, per situazioni temporanee o per esigenze di vita non determinabili da una norma.
In Italia il tasso di occupazione è molto basso se paragonato agli altri Paesi membri dell'Unione europea e questo fattore di disponibilità al lavoro è anche collegato alle diverse esigenze, impegni e interessi dei cittadini. Le formule semplificate di accesso al lavoro trovano accoglienza nel mercato del lavoro perché sia i committenti che i prestatori possono trovare in queste una risposta semplice a un'esigenza sporadica, che non giustifica adempimenti burocratici eccessivi e vincolanti.
La domanda e l'offerta di lavoro complementare necessitano di una forma giuridica e di garanzie per le parti, di una contribuzione previdenziale e assicurativa, nonché di un sistema di controlli che possono essere efficaci in quanto il meccanismo previsto sia semplice, diretto e chiaro.
Gli strumenti tecnici per impostare un modello di acquisto, segnalazione e controllo di queste forme di accordo lavorativo possono essere facilmente previsti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e resi accessibili agli organi di verifica e controllo, scongiurando forme di abuso sia della logica della complementarità sia della copertura di forme di lavoro irregolare o di diversa natura. Si raccomanda che i servizi tecnici siano messi a disposizione sotto forma di «interfaccia di programmazione di un'applicazione» in maniera da permetterne l'integrazione da parte di piattaforme esterne per fornire servizi ai lavoratori e alle aziende e per facilitare la creazione di un ecosistema a supporto.
L'esperienza maturata con i voucher di riduzione di questi fenomeni, attraverso la recentissima introduzione di un sistema telematico di segnalazione di un orario certo per la prestazione, indica quale sia il meccanismo più adeguato per scongiurare i comportamenti poco chiari e fraudolenti.
La natura occasionale e la mancanza di un vincolo di esclusiva o di «dipendenza», anche solo psicologica, del prestatore nei confronti del committente distingue questa forma di lavoro da quella del lavoro intermittente o a chiamata, che non ha infatti mai riscontrato apprezzamento nel mercato del lavoro e nel quale le protezioni sono formali e proporzionali alle effettive prestazioni, in quanto pochissime aziende hanno previsto l'indennità di disponibilità per il lavoratore.
Un altro elemento qualificante il lavoro complementare è la sua detassazione, in quanto il limite annuo è fuori dall'area di tassazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
1. La presente legge si applica alle prestazioni di lavoro complementare intendendo per tali le prestazioni svolte da lavoratori, non professionisti, come mera attività complementare all'attività di lavoro o fonte di reddito principale. Rientrano in tali prestazioni: i piccoli lavori domestici, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione, la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, organizzate da soggetti non aventi finalità di lucro, le attività di volontariato e i piccoli lavori in agricoltura.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte tra privati cittadini o rese da privati cittadini a favore di professionisti o di imprese.
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente per prestazioni rientranti nelle attività di volontariato, per manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli ovvero per lavori di emergenza o di solidarietà.
1. Le attività lavorative di cui all'articolo 1, nel loro complesso, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare origini a compensi superiori a 7.000 euro lordi annui. Non è consentito il superamento del limite di cui al periodo precedente.
1. Il ricorso alle prestazioni di lavoro complementare, sia per i committenti che
per i prestatori, è predisposto tramite procedura telematica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), consentendo l'identificazione mediante il Sistema pubblico dell'identità digitale o un sistema equivalente.2. Con la procedura telematica di cui al comma 1 devono essere registrati tutti i dati relativi all'attività lavorativa concernenti il prestatore, il luogo di svolgimento, l'importo lordo e gli orari di inizio e di termine dell'attività. Il committente anticipa l'importo lordo mediante pagamento elettronico. La riscossione avviene da parte del prestatore, sempre mediante procedura telematica o presso un concessionario pagatore, individuato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La prestazione di lavoro complementare non produce reddito imponibile ai fini fiscali. Il reddito lordo derivante dalla prestazione, stabilito ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è determinato in conformità all'articolo 71, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo percepito deve essere indicato come reddito diverso nella dichiarazione dei redditi.
2. Sul reddito lordo, calcolato ai sensi del comma 1, sono trattenuti dall'INPS, alla fonte, il 13 per cento dell'importo per i contributi previdenziali, e il 7 per cento per fini assicurativi contro gli infortuni. Tali contributi si cumulano con i contributi in essere e già versati dal prestatore nel corso della sua vita lavorativa in coerenza con la sua situazione previdenziale e assistenziale.
1. I dati raccolti dai concessionari e dall'INPS, relativi alle prestazioni di lavoro
complementare, sono archiviati presso l'INPS, in formato di tipo aperto nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono disponibili alle Forze dell'ordine che ne fanno richiesta per lo svolgimento di attività di indagine e controllo, mediante accesso alla piattaforma telematica. I dati, previo consenso del lavoratore, possono essere resi disponibili a terzi nel rispetto della tutela della riservatezza.2. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto dell'utilizzo improprio delle forme di lavoro complementare e di tutelarne la relativa funzione sociale, l'utilizzo improprio accertato determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 36.000.
3. Al lavoratore che denuncia l'utilizzo improprio delle forme di lavoro accessorio è garantito l'anonimato e, a conclusione delle attività di accertamento, è riconosciuto un compenso economico pari al valore della prestazione e per un massimo di euro 7.000. Per tali rimborsi si utilizzano le risorse derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 2.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'INPS provvede alla copertura degli oneri derivanti dai compiti a esso attribuiti dalla presente legge mediante le risorse disponibili del proprio bilancio interno o stabilendo una commissione per il servizio.