• C. 3225-495-661-1093-1137-1958-2354-2409-2446-2545-2562-3140-3276-3323-3326-3789-3835-4100-4131-4235 e 4259-A/R EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 30 maggio 2017); RICHETTI Matteo, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.3140 Disposizioni in materia di vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali


Frontespizio Pareri Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3225-495-661-1093-1137-1958-2354-2409-2446-2545-2562-3140-3276-3323-3326-3789-3835-4100-4131-4235-4259-A/R


PROPOSTE DI LEGGE
n. 3225, d'iniziativa dei deputati
RICHETTI, MALPEZZI, DE MENECH, FAMIGLIETTI, MARCO DI MAIO, MIGLIORE, AMODDIO, MORANI, MANFREDI, GANDOLFI, MORETTO, ASCANI, ZAN, COPPOLA, TENTORI, CARRESCIA, FREGOLENT, DONATI, CIMBRO, PIAZZONI, D'INCECCO, PATRIARCA, GADDA, MARZANO, NARDUOLO, VENITTELLI, MELILLI, CRIVELLARI, GASPARINI, CRIMÌ, FANUCCI, BASSO, D'OTTAVIO, COVA, GIOVANNA SANNA, LODOLINI, RAMPI, LAVAGNO, SENALDI, AMATO, MOSCATT, BONOMO, LA MARCA, CASTRICONE, PALMA, CAMANI, PRINA, VENTRICELLI, ANDREA ROMANO, FRAGOMELI, GIULIANI, CAROCCI, MURA, PILOZZI, SCUVERA, IORI, PORTA, DALLAI, ROTTA, LACQUANITI, NICOLETTI, RIBAUDO, GINATO, ERMINI, MARIANO, COCCIA, GIUSEPPE GUERINI, CHAOUKI, TARICCO, CAPOZZOLO, DI SALVO, RUBINATO, QUARTAPELLE PROCOPIO, CECCONI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO, DIENI, GELMINI, LIBRANDI, LOMBARDI, ROSTAN, SGAMBATO, TONINELLI
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 9 luglio 2015

NOTA: Il presente stampato riporta il testo della proposta di legge n. 3225 sul quale, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 ottobre 2016, la I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 30 maggio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 495, 661, 1093, 1137, 1958, 2354, 2409, 2446, 2545, 2562, 3140, 3276, 3323, 3326, 3789, 3835, 4100, 4131, 4235 e 4259 si vedano i relativi stampati.
n. 495, d'iniziativa del deputato VACCARO
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 25 marzo 2013
n. 661, d'iniziativa dei deputati
LENZI, AMICI
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità e di rimborso delle spese di soggiorno a Roma spettanti ai membri del Parlamento
Presentata il 4 aprile 2013
n. 1093, d'iniziativa del deputato GRIMOLDI
Disposizioni concernenti l'erogazione dei vitalizi ai componenti delle Camere cessati dal mandato parlamentare
Presentata il 29 maggio 2013
n. 1137, d'iniziativa dei deputati
CAPELLI, FORMISANO, GIGLI, LABRIOLA, LO MONTE, SBERNA
Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità aggiuntive per incarichi interni alle Camere
Presentata il 3 giugno 2013
n. 1958, d'iniziativa dei deputati
VITELLI, GALGANO, CAPUA, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, TINAGLI, VARGIU
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti l'indennità spettante ai membri del Parlamento e le risorse conferite ad essi e ai gruppi parlamentari per lo svolgimento del mandato rappresentativo
Presentata il 16 gennaio 2014
n. 2354, d'iniziativa dei deputati
LOMBARDI, DADONE, NUTI, DIENI, FRACCARO, TONINELLI, COZZOLINO, D'AMBROSIO, AGOSTINELLI, ALBERTI, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, BECHIS, BENEDETTI, MASSIMILIANO BERNINI, PAOLO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSINAROLO, BUSTO, CANCELLERI, CARIELLO, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, CIPRINI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, CURRÒ, DA VILLA, DAGA, DALL'OSSO, DE LORENZIS, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FANTINATI, FERRARESI, FICO, FRUSONE, GAGNARLI, GALLINELLA, LUIGI GALLO, SILVIA GIORDANO, GRANDE, GRILLO, CRISTIAN IANNUZZI, L'ABBATE, LIUZZI, LOREFICE, LUPO, MANNINO, MANTERO, MARZANA, MICILLO, MUCCI, NESCI, PARENTELA, PESCO, PETRAROLI, PISANO, PRODANI, RIZZETTO, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, ROSTELLATO, RUOCCO, SARTI, SCAGLIUSI, SEGONI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TERZONI, TOFALO, TRIPIEDI, TURCO, VACCA, SIMONE VALENTE, VALLASCAS, VIGNAROLI, VILLAROSA, ZOLEZZI
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti il trattamento economico e previdenziale spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 7 maggio 2014
n. 2409, d'iniziativa dei deputati
NUTI, COZZOLINO, DADONE, D'AMBROSIO, DI BENEDETTO, DI VITA, DIENI, FRACCARO, LOMBARDI, LUPO, MANNINO, TONINELLI, CARINELLI, CECCONI, D'UVA, NESCI, RUBINATO, SARTI, VILLAROSA
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di vitalizi erogati dalle regioni
Presentata il 27 maggio 2014
n. 2446, d'iniziativa dei deputati
PIAZZONI, FAVA, MIGLIORE, BOCCADUTRI, COSTANTINO, DURANTI, KRONBICHLER, LACQUANITI, MATARRELLI, MELILLA, NARDI, NICCHI, QUARANTA, RICCIATTI, PALAZZOTTO
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di esclusione dell'erogazione di vitalizi da parte delle regioni in favore di soggetti condannati in via definitiva per delitti di associazione per delinquere, anche di tipo mafioso
Presentata il 10 giugno 2014
n. 2545, d'iniziativa dei deputati
MANNINO, LUIGI DI MAIO, FRACCARO
Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di erogazione dell'indennità parlamentare in caso di sottoposizione di un membro del Parlamento a custodia cautelare o arresti domiciliari
Presentata il 15 luglio 2014
n. 2562, d'iniziativa dei deputati
SERENI, GIACHETTI, FONTANELLI, MIOTTO, PES, ROSSOMANDO, SANGA, VALERIA VALENTE
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di erogazione dell'indennità parlamentare e della diaria in caso di sottoposizione di un membro del Parlamento a misure limitative della libertà personale nonché di disciplina delle ritenute sulla diaria nei casi di assenza dalle sedute
Presentata il 24 luglio 2014
n. 3140, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, FEDRIGA, ALLASIA, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, RONDINI, SALTAMARTINI
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 22 maggio 2015
n. 3276, d'iniziativa dei deputati
GIACOBBE, BARUFFI, DAMIANO, DI SALVO, GRIBAUDO, ROTTA, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ALBANELLA, CASELLATO, ROSTELLATO, BOCCUZZI, ARLOTTI, GINATO, CAROCCI, MALISANI, CENNI, GIOVANNA SANNA, ROMANINI, ROCCHI, RIBAUDO, MONTRONI, ZAPPULLA, SIMONI, PAGANI, FABBRI, BOLOGNESI, NARDUOLO
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 5 agosto 2015
n. 3323, d'iniziativa del deputato FRANCESCO SANNA
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento
Presentata il 24 settembre 2015
n. 3326, d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI
Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
Presentata il 25 settembre 2015
n. 3789, d'iniziativa del deputato CRISTIAN IANNUZZI
Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento
Presentata il 28 aprile 2016
n. 3835, d'iniziativa dei deputati
MELILLA, RICCIATTI, MARTELLI
Modifica all'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di sequestrabilità e pignorabilità dell'indennità mensile e della diaria spettanti ai membri del Parlamento
Presentata il 17 maggio 2016
n. 4100, d'iniziativa dei deputati
CIVATI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI, TURCO
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti la riduzione delle indennità e del trattamento economico e previdenziale spettanti ai membri del Parlamento
Presentata il 17 ottobre 2016
n. 4131, d'iniziativa del deputato BIANCONI
Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 2 novembre 2016
n. 4235, d'iniziativa dei deputati
GIGLI, FAUTTILLI, SENALDI
Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 18 gennaio 2017
n. 4259, d'iniziativa dei deputati
CAPARINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BUSIN, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI
Modifica all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento
Presentata il 31 gennaio 2017
(Relatore per la maggioranza: RICHETTI)
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3225 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla I Commissione (Affari costituzionali) e preso atto che esso è sottoposto all'esame del Comitato per la legislazione in virtù della richiesta, a norma dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, proveniente dalla I Commissione;

            rilevato altresì che:

        sul piano dell'omogeneità del contenuto:

            la proposta di legge reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto disciplina – sulla base del sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali – la materia del trattamento previdenziale dei parlamentari prevedendo altresì che, in ossequio al principio del coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome, ai fini della disciplina dei trattamenti pensionistici dei consiglieri regionali, si adeguino a tali disposizioni;

        sul piano della chiarezza e della formulazione del testo:

            la proposta di legge reca alcune disposizioni di cui parrebbe opportuno chiarire la portata normativa;

            in particolare, all'articolo 4, comma 2, che consente ai parlamentari che optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, di chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, «allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali», non risulta chiaro cosa si intenda per «valutazione»;

            all'articolo 5, comma 5, non risulta invece chiaro se i «cinque rappresentanti degli organi interessati» nel Comitato di vigilanza sulla neo istituita gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli uffici di presidenza delle due Camere ovvero debba intendersi che siano cinque per ciascuna Camera;

            all'articolo 8, comma 3, viene utilizzata l'espressione «quote contributive», in luogo di quella, utilizzata nella legge n. 335 del 1995 e nel comma 1 del medesimo articolo 8, «aliquote contributive»;

            infine, non risulta chiara la portata normativa dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che «l'importo (...) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge»;

            ricordato che la materia del trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è stata finora disciplinata dai regolamenti

parlamentari e dalle determinazioni dei rispettivi Uffici di presidenza e preso atto che, nel caso di approvazione della proposta di legge in titolo, per la prima volta, la materia risulterebbe disciplinata con legge ordinaria;

            preso altresì atto che la disciplina in oggetto assimila il trattamento previdenziale dei parlamentari e dei consiglieri regionali a quello dei pubblici dipendenti, anziché a quello dei componenti di altri organi costituzionali, così innovando l'ordinamento vigente; ricordato che, peraltro, l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, si collega ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico e, per queste ragioni, ha assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

            tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei principi che regolano il complesso sistema delle fonti;

        alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4, comma 2, che contiene un riferimento alla «valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali», si dovrebbe chiarire cosa si intenda per «valutazione», eventualmente valutando l'opportunità di sostituire tale termine con il seguente: «computo»;

            all'articolo 5, comma 5, si dovrebbe chiarire se i «cinque rappresentanti degli organi interessati» nel Comitato di vigilanza sulla gestione separata dell'INPS debbano essere nominati congiuntamente dagli Uffici di presidenza delle due Camere, ovvero cinque per ciascuna Camera;

            all'articolo 8, comma 3, l'espressione «quote contributive» dovrebbe essere sostituita, per ragioni di coordinamento interno ed esterno al testo, con la seguente: «aliquote contributive»;

            si dovrebbe chiarire la portata normativa dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, laddove si stabilisce che «l'importo (...) non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge», chiarendo altresì se la disposizione in oggetto si applichi altresì ai parlamentari che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto i sessantacinque anni di età (articolo 13, comma 2).


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il nuovo testo delle proposte di legge C. 3225 e abb. recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali»;

            considerato che il testo non reca alcun profilo di competenza della VIII Commissione,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3225, recante disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali;

            osservato che il provvedimento costituisce un intervento ad ampio raggio che segue gli interventi adottati nella scorsa legislatura dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera che hanno disposto il definitivo superamento del regime dei vitalizi e la tendenziale parificazione delle regole applicate ai trattamenti previdenziali dei parlamentari a quelle previste per la generalità dei lavoratori;

            rilevato che, in tale contesto, l'articolo 1 indica che la proposta di legge intende abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti previdenziali, comunque denominati, erogati ai membri del Parlamento e ai titolari di cariche elettive delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano introducendo un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo;

            considerato che la disciplina dei trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento nel tempo si è caratterizzata per la presenza di elementi di specialità, dovuti alla peculiarità del trattamento economico alla quale essi sono connessi;

            ricordato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994 ha evidenziato che tra gli assegni vitalizi e le pensioni ordinarie derivanti da rapporti di impiego pubblico non sussiste una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico, indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, connotazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

            osservato che nella medesima sentenza si evidenzia che «l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio [...] come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private»;

            evidenziato che tale ricostruzione dell'istituto è stata confermata dalla Corte costituzionale anche nell'ordinanza n. 86 del 2007, relativa all'assegno vitalizio previsto per i Consiglieri regionali della Regione Marche;

            considerato, altresì, che la regolamentazione adottata dalle due Camere ha progressivamente ridotto gli elementi di specialità presenti nella disciplina dei trattamenti di carattere previdenziale riconosciuti ai parlamentari cessati dal mandato, avvicinandola a quella riferita ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti;

            rilevato che, in questo contesto, nella sentenza della Corte di cassazione, VI sezione penale, n. 1044 del 1995, si evidenzia che l'assegno vitalizio, in quanto «collegato ad un sistema di assistenza e previdenza (costituito da contributi obbligatori introitati direttamente dall'amministrazione di ciascun ramo del Parlamento e con possibilità di integrazione con contributi volontari in ipotesi particolari)», deve ritenersi disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli assegni degli impiegati civili dello Stato, dal momento che esso assolve, a differenza dell'indennità parlamentare, ad una funzione assistenziale e previdenziale;

            osservato che il progressivo ravvicinamento tra la disciplina dei trattamenti riconosciuti ai parlamentari cessati dal mandato e quella pensionistica trova conferma nelle richiamate disposizioni introdotte dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che hanno previsto il superamento dell'istituto dell'assegno vitalizio e l'introduzione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, di trattamenti pensionistici basati sul sistema di calcolo contributivo;

            condiviso l'orientamento teso a confermare e consolidare la scelta di adottare come riferimento per la determinazione del diritto e della misura dei trattamenti riconosciuti ai membri del Parlamento le regole applicate per la generalità dei lavoratori;

            considerato che, in tale contesto, l'articolo 1 del provvedimento indica l'obiettivo di sostituire la disciplina vigente con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, e che l'articolo 13, comma 4, reca una norma di chiusura secondo la quale, per quanto non previsto dal provvedimento, si applicano in quanto compatibili le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali;

            rilevato che, anche nella disciplina introdotta dal provvedimento, permangono elementi che caratterizzano i nuovi trattamenti previdenziali previsti per i membri del Parlamento e per i consiglieri regionali in termini di specialità rispetto alla normativa di carattere generale;

            ritenuto che le singole disposizioni del provvedimento, che presentano difformità rispetto alla disciplina vigente in materia pensionistica per i lavoratori dipendenti, possano essere oggetto di più approfondite valutazioni, anche sotto il profilo della coerenza con la normativa previdenziale di carattere generale, solo una volta che siano determinati in modo univoco la natura e l'inquadramento sistematico dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla proposta di legge in esame;

            osservato che l'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata finalizzata al pagamento dei trattamenti previdenziali ai membri del Parlamento, affidando la vigilanza su tale gestione a un Comitato, composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati;

            segnalata l'opportunità di valutare l'effettiva utilità dell'istituzione di tale gestione, dal momento che la misura dei trattamenti resterebbe determinata dai competenti organi delle Camere e l'Istituto avrebbe funzioni di mero trasferimento delle risorse ai destinatari delle prestazioni;

            osservato che l'articolo 13 reca disposizioni in materia di rideterminazione degli assegni vitalizi, prevedendo in primo luogo, che le Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, rideterminino l'ammontare degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali erogati, adottando il sistema contributivo nei termini previsti dal provvedimento, con la precisazione che, in ogni caso, l'importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dal provvedimento, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento;

            rilevato che il medesimo articolo 13 prevede che i parlamentari cessati dal mandato che già beneficino di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio senza avere compiuto sessantacinque anni di età continuino a percepire gli emolumenti, che vengono ricalcolati con

il sistema contributivo previsto dal provvedimento, mentre i parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio avranno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età sulla base della disciplina prevista dal provvedimento stesso;

            ricordato che, in via generale, sulla base della consolidata giurisprudenza costituzionale, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, è possibile ridurre i trattamenti pensionistici già in atto purché tale riduzione abbia luogo per effetto di discipline più restrittive introdotte non irragionevolmente da leggi sopravvenute;

            richiamata, in tale contesto, la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, che, nel valutare la legittimità costituzionale del contributo di solidarietà sulle pensioni previsto dalla legge n. 147 del 2013, ha affermato che un tale intervento «può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi [, appunto,] di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio «stretto» di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà»;

            osservato che, ai fini di tale verifica, la medesima sentenza ha richiesto che il contributo di solidarietà debba «operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum»;

            ricordato che nell'ambito dell'adozione di interventi di modifica dei requisiti per l'accesso al pensionamento e del sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici, ivi compresa la manovra di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono regolarmente state inserite disposizioni che hanno fatto salvi i periodi già maturati sulla base del sistema previgente, applicando il sistema del calcolo pro rata, assicurando altresì la possibilità di avvalersi, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa previgente, ove essi fossero stati maturati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le disposizioni contenute nel testo del provvedimento rispondano uni

vocamente all'esigenza di introdurre un trattamento di carattere previdenziale ricalcato sostanzialmente su quello previsto per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, ovvero gli istituti previsti permangano caratterizzati da una natura e da un regime giuridico che non consentono la loro integrale riconducibilità alla disciplina pensionistica;

            con riferimento alle disposizioni dell'articolo 13, relative alla rideterminazione dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, verifichi la Commissione, anche alla luce della ricostruzione sistematica degli istituti disciplinati dal provvedimento, l'adeguatezza delle disposizioni previste dal medesimo articolo rispetto ai criteri di ragionevolezza individuati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale ai fini della legittimità degli interventi ablativi riferiti a rapporti di durata in essere, fermo restando, in ogni caso, che analoghi interventi sui trattamenti previdenziali in corso non sono stati adottati nell'ambito della disciplina pensionistica applicabile ai lavoratori dipendenti, assunta come riferimento dal provvedimento in esame, né possono prefigurarsi per il futuro con riferimento a tale disciplina, trattandosi di misure che, in base alla giurisprudenza costituzionale, devono essere sottoposte ad un vaglio di ammissibilità «stretto», al fine di salvaguardare il rispetto dei principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale di cui agli articoli 3 e 38 della Costituzione;

            considerato che le disposizioni dell'articolo 7 del provvedimento prevedono la determinazione dei trattamenti previdenziali con il sistema contributivo, valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre misure volte a consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 3225 Richetti recante «Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali», adottata come testo base dalla Commissione di merito;

            considerato che la proposta di legge in esame è volta all'estensione ai membri del Parlamento del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici;

        rilevato che:

            l'articolo 3 prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare ai princìpi della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e che tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica; in caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della legge;

            il principio del «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» è stato già introdotto dal legislatore statale dall'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, e rafforzato dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e successive modificazioni;

            la Corte costituzionale, con le sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento alle predette disposizioni, dalle Regioni, che lamentavano come la previsione del passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali costituisse non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ma una disposizione di dettaglio;

            nella richiamate sentenze la Corte costituzionale ha affermato che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, «lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (sentenza n. 236 del 2013, sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)»; che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)»; circa il rapporto tra principi fondamentali e disciplina di dettaglio la Corte ha rilevato che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, «possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario”» (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 417 del 2005);

            l'articolo 3 risulta dunque ripetitivo del principio del «passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali» già vigente nel nostro ordinamento, che, pur ponendo un vincolo puntuale per le autonomie regionali, è stato considerato conforme a Costituzione dalla Corte con le richiamate motivazioni;

            alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 non sembrerebbe poter essere interpretato nel senso di fondare un obbligo per i legislatori regionali di adeguarsi a tutte le disposizioni della proposta di legge, trattandosi in questo caso di una disciplina di dettaglio che risulterebbe lesiva dell'autonomia regionale;

        considerato che:

            l'articolo 3 non reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano;

            la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 198 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevedeva conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome alle misure di contenimento della spesa che incidevano sull'autonomia costituzionale degli organi regionali;

        preso atto che:

            l'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di una gestione separata, cui confluiscono le risorse relative al trattamento previdenziale dei parlamentari, con riferimento alla quale è istituito un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente dell'INPS e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dagli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato;

            l'articolo 5 non contempla invece misure relative ad un eventuale passaggio delle risorse concernenti i trattamenti previdenziali dei titolari di cariche elettive regionali,

        rilevato che:

            l'articolo 13 riconosce carattere retroattivo alle nuove disposizioni, prevedendo la rideterminazione degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere sulla base del nuovo sistema contributivo, in tal modo incidendo anche su situazioni giuridiche consolidate;

            il principio della retroattività del nuovo sistema contributivo sembrerebbe applicarsi anche ai titolari di cariche elettive regionali, in forza dell'articolo 3;

            secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale «al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'articolo 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori

di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza» e la «tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto» (sentenza n. 156 del 2007; nello stesso senso, cfr., ex multis, sentenze n. 108 del 2016, n. 282 del 2005, n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);

            in particolare, secondo la sentenza n. 216 del 2015, «il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti», ma esige che ciò avvenga alla condizione «che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto» (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2015)». Al legislatore non è, quindi, precluso di emanare norme retroattive, «purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti “motivi imperativi di interesse generale” ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU» (sentenza n. 146 del 2015; nello stesso senso cfr. sentenze n. 156 del 2014 e n. 264 del 2012);

            deve essere altresì richiamata la più recente giurisprudenza sul contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, in base alla quale al legislatore è consentito derogare al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico maturato purché l'intervento sia configurato come misura del tutto eccezionale, non ripetitiva, che incida esclusivamente sui trattamenti di importo elevato sulla base dei principi di sostenibilità, proporzionalità ed adeguatezza (sentenza n. 173 del 2016);

            occorre in ogni caso verificare l'effettiva applicabilità delle disposizioni sulla rideterminazione dei trattamenti dei titolari di cariche elettive regionali, dipendendo tale applicabilità dalla disponibilità da parte delle Assemblee legislative e dei Consigli regionali dei dati necessari per procedere al ricalcolo;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) l'articolo 3 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

            2) all'articolo 3, sia in ogni caso introdotta una clausola di salvaguardia che subordini l'applicazione dei principi nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione, tenuto conto di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012;

            3) sia soppresso l'articolo 13, o, in alternativa, sia adeguato alla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, subordinando in ogni caso l'applicazione di eventuali sanzioni per le Regioni inadempienti all'effettiva disponibilità dei dati necessari per procedere alla rideterminazione dei trattamenti;

        e con la seguente osservazione:

            l'articolo 5 sia valutato alla luce di quanto evidenziato in premessa.



Testo
della proposta di legge n. 3225
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Testo
della Commissione
Art. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).
Art. 1.
(Abolizione degli assegni vitalizi).

      1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

      1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, la presente legge è volta ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei titolari di cariche elettive e a sostituirli con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

      2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.       2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai titolari di cariche elettive in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente ad essa.
Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).
Art. 2.
(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).

      1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      Identico.

      «L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali».  
 
Art. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).
Art. 3.
(Estensione della nuova disciplina alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

      1. Identico.

      2. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.       2. In caso di mancato adeguamento da parte di una regione o provincia autonoma entro il termine di cui al comma 1, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alla medesima sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi che sarebbero derivati dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 4.
(Versamento dei contributi).
Art. 4.
(Versamento dei contributi).

      1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

      1. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dall'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, i membri del Parlamento sono assoggettati al versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.

      2. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.       2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
Art. 5.
(Gestione separata INPS).
Art. 5.
(Gestione separata presso l’INPS).

      1. È istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una gestione separata, dotata di autonomia finanziaria, contabile e di gestione, nella quale afferiscono le risorse destinate al trattamento previdenziale dei parlamentari di cui alla presente legge, compresi i contributi di cui all'articolo 8, comma 3. Le risorse sono definite in sede di programmazione del bilancio dell'organo interessato nell'ambito della dotazione finanziaria triennale e sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata previdenza dei parlamentari presso l'INPS». Tali risorse sono destinate unicamente al finanziamento dei trattamenti di cui alla presente legge.

      1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:

          a) le quote contributive a carico dei membri del Parlamento determinate ai sensi della presente legge;

          b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, determinate ai sensi della presente legge;

          c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi delle disposizioni vigenti.

      2. Per la gestione delle risorse di cui al comma 1, è istituito un consiglio di amministrazione composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La partecipazione al consiglio di amministrazione non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.       2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato «Gestione separata della previdenza dei membri del Parlamento presso l'INPS», e sono trasferite all'entrata dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.
        3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.
        4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge.
        5. La vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 1 è attribuita ad un Comitato, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori del Comitato non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.
Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).
Art. 6.
(Accesso al trattamento previdenziale).

      1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.

      1. Identico.

      2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.       2. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai membri del Parlamento cessati dal mandato a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.
      3. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso.       3. Al membro del Parlamento che sostituisce un altro parlamentare la cui elezione è stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso membro del Parlamento.
Art. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).
Art. 7.
(Determinazione del trattamento previdenziale con il sistema contributivo).

      1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

      1. Il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento è corrisposto in dodici mensilità. Esso è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all'età del parlamentare alla data del conseguimento del diritto alla pensione.

      2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.       2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del membro del Parlamento e il numero di mesi.
Art. 8.
(Montante contributivo individuale).
Art. 8.
(Montante contributivo individuale).

      1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

      1. Identico.

      2. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.       2. Identico.
      3. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.       3. L'ammontare delle quote contributive a carico del membro del Parlamento e dell'organo di appartenenza è pari a quello stabilito per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.
      4. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.       4. Identico.
Art. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).
Art. 9.
(Decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale).

      1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

      1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al trattamento.

      2. Nel caso in cui il parlamentare, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.       2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione dal mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
      3. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.       3. Nel caso di cessazione dal mandato per fine della legislatura, coloro che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.
Art. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).
Art. 10.
(Sospensione del trattamento previdenziale).

      1. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.

      1. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata del mandato o dell'incarico. Nel caso di nomina in organi di amministrazione di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e di fondazioni bancarie, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche sia superiore a quello del trattamento previdenziale previsto dalla presente legge.

      2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.       2. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione del mandato o dell'incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo del trattamento è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11.
(Pensione ai superstiti).
Art. 11.
(Pensione ai superstiti).

      1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nella presente legge, si applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

      1. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, i requisiti di contribuzione indicati dalla presente legge, si applicano le disposizioni stabilite per i lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dallarticolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

Art. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).
Art. 12.
(Rivalutazione delle pensioni).

      1. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

      Identico.

Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).
Art. 13.
(Rideterminazione degli assegni vitalizi).

      1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

      1. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge. In ogni caso l'importo non può essere superiore a quello del trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge e non può essere inferiore a quello calcolato, secondo le modalità previste dalla presente legge, sulla base dell'importo dei contributi previdenziali complessivamente versati nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della legge. In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.

      2. I parlamentari cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8.       2. I membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui agli articoli 6, 7 e 8.
      3. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.       3. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età ai sensi degli articoli 6, 7 e 8.
      4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.       4. Identico.
Art. 14.
(Entrata in vigore).
Art. 14.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Identico.