• C. 4501 EPUB Proposta di legge presentata il 18 maggio 2017

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Atto a cui si riferisce:
C.4501 Disciplina della funzione sociale della proprietà, in attuazione dell'articolo 42 della Costituzione


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4501


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MANNINO, DI BENEDETTO
Disciplina della funzione sociale della proprietà, in
attuazione dell'articolo 42 della Costituzione
Presentata il 18 maggio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge tende a colmare un vuoto normativo. Le disposizioni del titolo III della parte prima della Costituzione, dedicata ai rapporti economici, ed in particolare l'articolo 42, nonostante siano trascorsi oltre sessantasei anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale, attendono ancora di essere applicate. Da oltre vent'anni, dapprima in forma strisciante e poi in forma esplicita, si è data sempre maggior forza al diritto di proprietà privata, dimenticando che prima di questa, e con fondamento giuridico ben più solido, il nostro sistema giuridico ha conosciuto e conosce la proprietà collettiva, che ha ad oggetto l'intero territorio nazionale, e il paesaggio che è forma del territorio, i quali spettano al popolo a titolo di sovranità. È indispensabile tutelare il territorio come «bene comune» e stabilire alla luce della Costituzione vigente qual è la condizione giuridica del «territorio», qual è la condizione giuridica del proprietario e quali sono gli interessi preminenti.
      L'articolo 42 distingue la proprietà pubblica dalla proprietà privata, volendo chiaramente indicare che esistono due forme di proprietà con caratteristiche e discipline diverse: quella pubblica da intendere come «proprietà collettiva», come già affermava Massimo Severo Giannini, appartenente al popolo a titolo di sovranità, e quella privata, che appartiene allo Stato, a enti o a privati, secondo la disciplina del diritto privato. Si tratta, per l'appunto dei «beni economici», cioè dei beni che sono commerciabili e che sono oggetto della libera iniziativa economica, sia pubblica che privata.
      Ciò che la presente proposta di legge intende soprattutto evidenziare è la indilazionabile applicazione della funzione sociale della proprietà quando si parla di beni che esprimono utilità eccedenti gli stretti bisogni personali e familiari. Infatti, secondo l'articolo 42 della Costituzione, la proprietà privata è «riconosciuta e garantita dalla legge» a condizione che persegua la funzione sociale; da ciò si ricava la logica conseguenza che, se tale funzione non viene perseguita, viene meno anche la tutela giuridica del diritto, ovvero, in altri termini, la proprietà non è più riconosciuta e garantita dalla legge. Conseguentemente, i beni in oggetto tornano, ope constitutionis nel patrimonio della collettività.
      Sia ben chiaro, comunque, che i beni che esprimono utilità che soddisfano stretti bisogni personali e familiari sono oggetto di diritti inviolabili.
      La proposta di legge afferma tale concetto nei due articoli che la compongono. L'articolo 1 specifica la «condizione giuridica» del territorio e dei beni in proprietà privata e prevede il ritorno alla proprietà collettiva e sovrana del popolo dei beni dismessi, abbandonati o inutilizzati. L'articolo 2 abroga le disposizioni vigenti in contrasto con le predette norme.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Il territorio e il paesaggio sono beni di proprietà collettiva del popolo, a titolo di sovranità.
      2. La gestione dei beni di proprietà collettiva è affidata allo Stato, a enti pubblici ovvero a comunità di lavoratori o di utenti.
      3. I beni economici appartengono allo Stato o a enti privati e sono sottoposti alla disciplina del diritto privato. I beni economici, che esprimono utilità dirette a soddisfare stretti bisogni personali o familiari, costituiscono proprietà privata inviolabile.
      4. I beni economici, che esprimono utilità eccedenti i bisogni individuali o familiari, sono tutelati se perseguono la funzione sociale.
      5. Il mancato perseguimento della funzione sociale fa venire meno la tutela giuridica della proprietà privata ed estingue il diritto all'indennità di espropriazione.
      6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, i beni tornano, ai sensi della Costituzione, nella proprietà collettiva del popolo a titolo di sovranità.

Art. 2.

      1. Al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile» sono soppresse;

          b) all'articolo 3:

              1) al comma 1, alinea, le parole: «L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile» sono soppresse;

              2) al comma 8, le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse;

              3) il comma 13 è abrogato;

              4) al comma 14, le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse;

              5) al comma 20, le parole: «ai sensi del comma 13» sono soppresse.

      2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.
      3. Al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole da: «e indisponibile» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          b) il quarto periodo è soppresso.

      4. Al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 2, comma 4, le parole: «dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed» sono soppresse;

          b) all'articolo 3:

              1) i commi 1 e 2 sono abrogati;

              2) al comma 3, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2,» sono soppresse;

          c) all'articolo 4, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I beni, trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile, nonché alla disciplina di tutela e salvaguardia dettata dal medesimo codice, dal codice della navigazione, dalle leggi regionali e statali e dalle norme di settore dell'Unione europea, con particolare riguardo a quelle di tutela della concorrenza»;

          d) all'articolo 5:

              1) al comma 1, le lettere a), b) e d) sono abrogate;

              2) al comma 2, le parole: «salvo quanto previsto dalla normativa vigente e dal comma 7 del presente articolo» sono soppresse;

              3) il comma 5 è abrogato.

      5. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8-ter, sesto periodo, le parole da: «ovvero con apposita deliberazione» fino alla fine del periodo sono soppresse;

          b) al comma 8-quater, le parole: «L'inserimento degli immobili nei predetti decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato» sono soppresse.